TAR Bari, sez. III, sentenza 2023-06-01, n. 202300842
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Testo completo
Pubblicato il 01/06/2023
N. 00842/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00987/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 987 del 2022, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Alessandra Ballerini, con domicilio digitale come da PEC iscritta al registro generale degli indirizzi elettronici (ReGIndE);
contro
Ministero dell’interno e Questura di Foggia, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Bari, domiciliataria ex lege in Bari, via Melo, 97;
per l’annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
- del decreto prot. Div. PASI Ufficio immigrazione Cat A.12/2022, datato 2.5.2022 e notificato in data 18.8.2022 di rifiuto dell’istanza di conversione del permesso di soggiorno per motivi umanitari in permesso di soggiorno per lavoro subordinato;
- di ogni altro atto, presupposto, preparatorio, prodromico, concernente, connesso o consequenziale, anche non conosciuto e comunque lesivo degli interessi del ricorrente;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’interno e della Questura di Foggia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 17 maggio 2023 il dott. Francesco Cocomile; per le parti nessun difensore è comparso;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
1. - Il ricorrente -OMISSIS-, originario del Gambia, faceva ingresso in Italia nell’anno 2016.
Lo stesso presentava domanda di protezione internazionale.
All’esito della procedura con ordinanza del Tribunale de L’Aquila del 23.8.2018, veniva riconosciuta la sussistenza di gravi motivi di carattere umanitario, con conseguente rilascio del corrispondente titolo di soggiorno.
In pari data la Questura di Pescara rilasciava, in favore del sig. -OMISSIS-, il permesso di soggiorno n. I13848742, di durata biennale, con scadenza al 22.8.2020.
In data 14.7.2020 il ricorrente sottoscriveva un contratto di lavoro a tempo determinato e in data 28.7.2020 formulava istanza di rinnovo/conversione del permesso di soggiorno per motivi umanitari in permesso di soggiorno per lavoro subordinato.
Con il censurato provvedimento n. prot. Div. PASI Ufficio immigrazione Cat A.12/2022, datato 2.5.2022 e notificato in data 18.8.2022, la Questura di Foggia disponeva il rigetto dell’istanza presentata dal sig. -OMISSIS- sul presupposto dell’assenza di un alloggio e di un’attività lavorativa stabile, nonché di una sufficiente capacità reddituale, circostanze che evidenzierebbero