TAR Catania, sez. I, sentenza 2020-11-06, n. 202002924

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catania, sez. I, sentenza 2020-11-06, n. 202002924
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
Numero : 202002924
Data del deposito : 6 novembre 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 06/11/2020

N. 02924/2020 REG.PROV.COLL.

N. 01944/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1944 del 2019, proposto da
avv. C S, rappresentato e difeso da se stesso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, Usr - Ufficio Scolastico Regionale Sicilia - Direzione Generale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Catania, domiciliataria ex lege in Catania, via Vecchia Ognina, 149;

per l'ottemperanza

al giudicato nascente dalle seguenti sentenze, passate in giudicato, limitatamente al pagamento dei compensi professionali distratti a favore dell’istante quale procuratore antistatario in danno del Miur:

1) Sent. n. 78/2017 del Tribunale di Barcellona P.G., sez lavoro, (R.G.N. 1920/2011);

2) Sent. n. 84/2017 del Tribunale di Barcellona P.G., sez lavoro, (R.G.N. 964/2011);

3) Sent. n. 85/2017 del Tribunale di Barcellona P.G., sez lavoro, (R.G.N. 2500/12);

4) Sent. n. 173/2017 del Tribunale di Barcellona P.G., sez lavoro, (R.G.N. 1922/2011;

5) Sent. n. 177/2017 del Tribunale di Barcellona P.G., sez lavoro, (R.G.N. 216/2012).

per la complessiva somma di € 4.475,44, comprensiva di spese generali e CPA, oltre IVA se dovuta.

- Nomina Commissario ad acta;

- Vittoria di spese e compensi.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca e di Usr - Ufficio Scolastico Regionale Sicilia - Direzione Generale;

Visto l 'art. 114 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 luglio 2020 il dott. Pancrazio Maria Savasta e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

I. Con atto ritualmente notificato e depositato, parte ricorrente ha proposto ricorso per ottenere l’esecuzione del giudicato formatosi sulle sentenze in epigrafe indicate, passate in giudicato e recanti la condanna del Ministero intimato a pagare in suo favore, quale avvocato distrattario delle parti attrici dei sottostanti giudizi di merito, le spese legali relative ai singoli giudizi

Espone che il Ministero ha omesso di darvi esecuzione e, pertanto, chiede che venga ordinato all’Amministrazione obbligata di conformarsi a detto giudicato, provvedendo al pagamento delle somme dovute e che, per l’ipotesi di perdurante inottemperanza, venga nominato un Commissario ad acta, con vittoria di spese e condanna ai sensi dell’art. 114, c. 4, lett. e), c.p.a..

Il Ministero dell’Istruzione si è costituito in giudizio per il tramite dell’Avvocatura erariale, con memoria di mera forma.

Alla camera di consiglio del 16.7.2020 la causa è stata posta in decisione ai sensi dell’art. 84, cc. 5-6, d.l. 18/2020.

Con ordinanza collegiale n. 2159/20, resa ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., Collegio ha rilevato che sussistono dubbi in ordine alla ammissibilità del ricorso, in quanto cumulativo e, conseguentemente, ha assegnato 10 giorni alle parti per produrre memorie.

Parte ricorrente, con memoria depositata l’8.9.2020, ha rappresentato le proprie ragioni in merito, riferendosi a recenti precedenti delle altre Sezioni del Tribunale.

Indi, il ricorso è stato definitivamente deciso nella camera di consiglio del 17.9.2020.

II. Il Collegio prende atto dei precedenti delle altre Sezioni, relativi a ricorsi con medesimo oggetto e con la medesima Amministrazione intimata, così come del resto è dato rilevare nel caso in esame, e conclude per l’ammissibilità del ricorso, considerato che sarebbe possibile rinvenire, comunque, una ragione di connessione in parte soggettiva e oggettiva nei presupposti procedimenti giurisdizionali.

III. Il ricorso è fondato nei sensi di seguito specificati.

Invero, risulta dalla documentazione di causa quanto segue: i provvedimenti per la cui esecuzione è causa sono stati dichiarati esecutivi e sono stati notificati all’Ente intimato, presso la sua sede ai sensi dell’art. 14 del d.l. n. 669/1996, conv. in l. 30/1997;
sugli stessi si è formato il giudicato (v. certificazione in atti).

E’ decorso il termine dilatorio di 120 giorni di cui all’art. 14 del d.l. n. 669/1996, conv. in l. 30/1997 e s.m.i., dalla data di perfezionamento della notificazione alla p.a., nella sua sede, dei titoli esecutivi di che trattasi in forma esecutiva, a quella di proposizione del presente ricorso.

Il ricorso, in quanto fondato, va accolto e, per l’effetto:

- va dichiarato l’obbligo dell’Ente intimato, di conformarsi al giudicato di cui in epigrafe, provvedendo al pagamento, in favore della parte ricorrente, delle somme in forza dello stesso risultanti dovute, nel termine di giorni sessanta (60) dalla comunicazione in via amministrativa – o dalla notificazione a cura di parte, se anteriore - della presente sentenza;

- per l’ipotesi di inutile decorso del termine di cui sopra, va nominato fin d’ora quale Commissario ad acta Direttore pro tempore della Ragioneria territoriale dello Stato di Messina, con facoltà di delega ad un funzionario dello stesso Ufficio territoriale, in possesso della necessaria professionalità, affinché, su istanza della parte interessata, provveda in via sostitutiva a tutti gli adempimenti esecutivi nell’ulteriore termine di giorni sessanta (60);

- le spese del giudizio possono eccezionalmente compensarsi tra le parti, posto che il ricorrente si è difeso in proprio;

- va altresì accolta la domanda di condanna al pagamento di una somma di denaro ai sensi dell’art. 114, c. 4, lett. e), c.p.a. (v. sentenza dell’Ad. Plenaria del Cons. di Stato 25 giugno 2014, n. 15 e art. 1, c. 781, l. 208/2015, che ha modificato l’art. 114, c. 4, lett. e), c.p.a.);
la penalità di mora va quantificata nella misura pari agli interessi legali, da calcolarsi sulle somme di cui in condanna, a decorrere dalla comunicazione in via amministrativa o dalla notificazione, se anteriore, della presente sentenza e fino all’integrale soddisfo, fermo restando che il Commissario ad acta nominato è incaricato di provvedere in via sostitutiva anche per il pagamento della penalità di mora;

- il compenso del Commissario ad acta, da calcolarsi ai sensi dell'art. 2 d.m. 30 maggio 2002 e degli artt. 49 ss. d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, sarà posto a carico dell’Ente intimato e liquidato con separato decreto, previa presentazione da parte del Commissario, a mandato espletato, di apposita nota spese, contenente anche l'indicazione della misura degli onorari spettanti;
tale parcella andrà presentata, ex art. 71 d.p.r. n. 115/2002, entro 100 giorni dalla conclusione dell’incarico.

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