TAR Lecce, sez. II, sentenza 2023-03-15, n. 202300352
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Pubblicato il 15/03/2023
N. 00352/2023 REG.PROV.COLL.
N. 01076/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1076 del 2020, proposto da
L M, B M, rappresentati e difesi dall’avvocato M M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Università e della Ricerca, Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, Uff. VII Ambito Territoriale per la Provincia di Taranto dell’U.S.R. Puglia, in persona dei rispettivi legali rappresentanti
pro tempore
, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, domiciliataria
ex lege
in Lecce, via Rubichi n. 39;
nei confronti
di Luigi Dell’Atti, Ussia Tiziana, non costituiti in giudizio;
per l’annullamento
del Decreto del Dirigente dell’Ufficio Scolastico Provinciale di Taranto prot. n. 0010810 del 26 settembre 2020, con cui è stata disposta l’esclusione dei ricorrenti dalla prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze valide per il biennio 2020-2022, rispettivamente Miacola Luigi per le classi di concorso A030 e AL56 e Montefrancesco Bruno per le classi A028 e A060;
di ogni ulteriore atto, ancorché non cognito, connesso e/o presupposto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Università e della Ricerca, dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, dell’Ufficio VII - Ambito Territoriale per la Provincia di Taranto dell’U.S.R. Puglia;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c ), e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 23 febbraio 2023 il dott. Nino Dello Preite e uditi per le parti il difensore avv. M. C. Milone per la parte ricorrente;
I ricorrenti hanno chiesto l’annullamento, previa sospensione, del provvedimento, in epigrafe indicato, con cui l’Ufficio Scolastico di Taranto ha disposto, in autotutela, la loro esclusione dalla prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze di Taranto per il biennio 2020/2022, nelle quali erano stati precedentemente inseriti.
In particolare, la difesa attorea ha dedotto l’illegittimità dei provvedimenti impugnati, sostenendo che essi siano stati adottati in violazione di pronunce giurisdizionali ( nella specie ordinanze cautelari ex art. 669-octies c.p.c., pronunciate dal Giudice del Lavoro di Siena ), costituenti valido titolo di abilitazione valido ai fini della inclusione dei ricorrenti nelle graduatorie di prima fascia, alla stregua delle disposizioni contenute nell’Ordinanza Ministeriale n. 60/2020.
Costituitosi in giudizio, il Ministero intimato ha depositato articolata memoria, instando per il rigetto del ricorso, in quanto infondato in fatto e in diritto.
Con ordinanza n. 679/2020, la Sezione ha respinto la domanda cautelare proposta unitamente al ricorso.
In vista della trattazione di merito, parte ricorrente ha depositato istanza di autorizzazione al deposito tardivo del provvedimento, con cui la P.A. ha annullato l’atto gravato nel presente giudizio.
L’Avvocatura dello Stato ha prodotto memorie difensive, insistendo per il rigetto del ricorso ed opponendosi alla suddetta istanza di deposito tardivo.
All’udienza pubblica del 23 febbraio 2023, la causa è stata riservata in decisione.
Preliminarmente si deve rilevare che la difesa attorea, all’odierna udienza, ha chiesto che sia dichiarata la cessazione della materia del contendere, in quanto medio tempore le ricorrenti hanno ottenuto l’inserimento nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze della provincia di Taranto.
Reputa il Collegio che le circostanze di fatto rappresentate dalla parte ricorrente determinino più propriamente l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto d’interesse.
Stante la definizione in rito della causa, appare equo disporre l’integrale compensazione delle spese di lite.