TAR Cagliari, sez. II, ordinanza cautelare 2015-02-18, n. 201500045
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N. 00045/2015 REG.PROV.CAU.
N. 00096/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 96 del 2015, proposto da:
F U, rappresentato e difeso dagli avv.ti G M L, A I e C S, presso il cui studio in Cagliari, via Salaris n. 29, è elettivamente domiciliato;
contro
Ministero dell'Economia e delle Finanze, Agenzia delle Dogane e dei Monopoli Direzione Territoriale della Sardegna, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso i cui uffici in Cagliari via Dante n. 23, sono legalmente domiciliati;
nei confronti di
T C, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
del provvedimento prot. n. 33765 del 24/12/2014, con cui il Direttore dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, Direzione Territoriale della Sardegna, ha respinto l'istanza di trasferimento della rivendita di tabacchi del ricorrente altra sede ubicata in diverso comune;
dell’eventuale parere espresso dalla Direzione Centrale di Roma su richiesto dell'Agenzia intimata con nota n. 29546 del 5/11/2014;
e per la condanna
delle amministrazioni intimate al risarcimento di tutti i danni patrimoniali.
Visti il ricorso e i relativi allegati.
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’amministrazione intimata.
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente.
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.
Visti tutti gli atti della causa.
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza.
Nominato relatore per la camera di consiglio del giorno 18 febbraio 2015 il Consigliere Alessandro Maggio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.
Considerato:
a) che l’assegnazione delle rivendite di tabacchi in ciascun comune avviene in base a procedure di tipo concorsuale;
b) che, pertanto, il trasferimento delle dette rivendite deve ritenersi consentito solo nell’ambito del medesimo comune;