TAR Bologna, sez. I, sentenza 2023-07-28, n. 202300480
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Testo completo
Pubblicato il 28/07/2023
N. 00480/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00879/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 879 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati C C e G P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Università degli Studi di Ferrara, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna, ivi domiciliataria ex lege, via A. Testoni, 6;
per l'annullamento
previa sospensiva
-del D.R. 6 ottobre 2022, prot. n. -OMISSIS- dell'Università degli Studi di Ferrara comunicato al ricorrente con PEC del 6 ottobre 2022 con cui il prof.-OMISSIS-, professore associato confermato per il settore scientifico-disciplinare -OMISSIS- – Composizione architettonica e urbana presso il Dipartimento di Architettura della medesima Università, è stato destituito senza perdita del diritto a pensione o ad assegni, ai sensi dell'art. 87 del R.D. 31 agosto 1933, n. 1592;
-di ogni altro atto presupposto e connesso, anche non cognito e, in particolare, della delibera del Consiglio di Amministrazione della medesima Università n. -OMISSIS- del 28 settembre 2022 con cui è stata disposta l'applicazione della predetta sanzione disciplinare, allegata alla nota prot. n.-OMISSIS- del 4 ottobre 2002 con la quale l'Università degli Studi di Ferrara ha comunicato la chiusura del procedimento disciplinare, del parere del Collegio di disciplina ex art. 10, comma 3 L. 240/2010 di cui alla nota prot. -OMISSIS- del 22 settembre 2022, nonché di tutti gli atti del procedimento disciplinare tra cui il relativo avvio adottato dal Rettore con nota n. -OMISSIS- del 29 giugno 2022 e la comunicazione di avvio e trasmissione atti al Collegio di disciplina del Rettore di cui alla nota -OMISSIS- del 29 giugno 2022;
nonché per quanto occorrer possa
-dell'art. 3, comma 4 del Regolamento per il funzionamento del Servizio Ispettivo dell'Università di Ferrara, DR rep. n. 243/2020.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Università degli Studi di Ferrara;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 luglio 2023 il dott. Paolo Amovilli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1.-Espone l’odierno ricorrente, professore associato confermato per il settore scientifico-disciplinare -OMISSIS- - Composizione architettonica e urbana presso il Dipartimento di Architettura dell’Università di Ferrara, di essere stato sottoposto a procedimento disciplinare da parte del predetto Ateneo.
Il procedimento disciplinare è scaturito in seguito alla procedura di selezione per la copertura di n. 1 posto di Professore universitario di prima fascia ai sensi dell’art. 18, comma 1 della Legge 240/2010 di cui al bando pubblicato in G.U. 23 ottobre 2020, n. 83, procedura a cui il prof.-OMISSIS- ha partecipato dichiarando di collaborare con lo studio professionale di architettura della moglie in Austria ed indicando nel curriculum la collaborazione per la redazione di vari progetti e per concorsi e premi.
L’Università avviava l’11 aprile 2022 procedimento ispettivo volto ad accertare la duplice contestazione: a) della situazione di incompatibilità tra la sua posizione di professore associato a tempo pieno presso UNIFE e l’abituale svolgimento dell’attività professionale; b) dell’assunzione del ruolo di External Supervisors – Members with Teaching Authorization presso la -OMISSIS- e comunque di un ruolo accademico attivo presso tale università austriaca.
Con nota del 22 giugno 2022 veniva comunicata la chiusura del procedimento ispettivo e con nota del 29 giugno 2022 veniva avviato il procedimento disciplinare per gli addebiti rilevati in sede ispettiva.
In conformità al parere espresso dal Collegio di disciplina l’Università dava atto della decadenza dell’addebito riguardante l’asserito svolgimento di attività extraistituzionale presso l’Università di -OMISSIS-, smentita dalla documentazione acquisita.
Con delibera del Consiglio di Amministrazione, n. -OMISSIS- del 28 settembre 2022, comunicata al prof.-OMISSIS- il successivo 4 ottobre, l’Università ha disposto l’applicazione della sanzione disciplinare della “destituzione senza perdita del diritto a pensione ed assegni”
Conseguentemente, con il D.R. 6 ottobre 2022 comunicato al ricorrente con PEC in pari data, il prof.-OMISSIS- è stato destituito senza perdita del diritto a pensione o ad assegni, ai sensi dell’art. 87 del Regio Decreto 31 agosto 1933, n. 1592 per aver il prof.-OMISSIS- esercitato in forma associata attività libero professionale consistente nella redazione di vari progetti.
Con il ricorso in esame il prof.-OMISSIS- ha impugnato il suesposto Decreto rettorale unitamente a tutti gli atti del procedimento disciplinare, deducendo motivi così riassumibili:
I)- In via pregiudiziale: decadenza dal potere sanzionatorio per violazione e falsa applicazione dell’art. 10 della L. 240/2010 (tardività) e dell’art. 58 dello Statuto della Università di Ferrara, nonché dell’art. 2 Linee guida. Violazione dell’art. 97 Cost. Eccesso di potere. Arbitrarietà dell’azione amministrativa. Violazione e falsa applicazione dell’art. 1, comma 62 l. 23 dicembre 1996, n. 662 e degli artt. 2, comma 1 e 7, comma 1 Regolamento per il servizio ispettivo. Violazione del giusto procedimento e del diritto di difesa: risulterebbero violati i termini sia di avvio (30 gg) che di conclusione (180 gg.) del procedimento disciplinare dovendosi fissare il “dies a quo” sin dall’approvazione degli atti della selezione in cui il ricorrente ha autocertificato le attività in questione incompatibili con il tempo pieno, si che il potere esercitato sarebbe irrimediabilmente decaduto; nel corso del procedimento ispettivo inoltre sarebbe stato violato il contraddittorio ed il diritto di difesa.
II)-Violazione e falsa applicazione dell’art. 10 della L. 240/2010 e dell’art. 58 dello Statuto della Università di Ferrara, nonché dell’art. 2 Linee guida. Violazione dell’art. 97 Cost. Eccesso di potere. Arbitrarietà dell’azione amministrativa. Contraddittorietà. Violazione del giusto procedimento e delle garanzie di difesa: il procedimento disciplinare sarebbe stato avviato sulla base di determinate circostanze di fatto per poi essere concluso sulla base di altre e diverse circostanze, mai comunicate.
III) - Violazione del principio di proporzionalità della sanzione in relazione alla gravità della contestazione disciplinare. Violazione e falsa applicazione dell’art. 87 (e 89) dPR 31 agosto 1933, n. 1592, nonché dell’art. 10, comma 3 l. 240/2010 e dell’art. 4, Linee Guida. Violazione art. 97 Cost. Irragionevolezza. Eccesso di potere.