TAR Venezia, sez. III, sentenza 2023-02-15, n. 202300216
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Pubblicato il 15/02/2023
N. 00216/2023 REG.PROV.COLL.
N. 01322/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1322 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati M A, M G, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio M A in Verona, via Albere n. 80;
contro
Agea - Agenzia per Le Erogazioni in Agricoltura, Agenzia delle Entrate - Riscossione, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
- della Cartella di pagamento n. -OMISSIS-, inviata al ricorrente a mezzo racc. a.r. ricevuta il 27 settembre 2021, con la quale è stato richiesto il pagamento della somma di Euro 106.262,07 per “prelievi latte” relativi ai periodi 1995/1996, 1996/1997, 1997/1998 e 1998/1999, interessi e oneri di riscossione;
- nonché di ogni altro atto comunque connesso, presupposto e/o conseguente, anche se non conosciuto al momento della notifica del presente ricorso, compreso il ruolo indicato nella cartella impugnata, nella parte in cui detti atti, anche se non conosciuti, incidono nella sfera giuridica dell’azienda agricola ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 febbraio 2023 la dott.ssa M B e udito il procuratore di parte ricorrente, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Nel ricorso in esame si censura la legittimità della cartella di pagamento con cui ADER, sulla scorta del ruolo approvato da AGEA, ha posto all’incasso il debito asseritamente vantato nei confronti dell’azienda agricola odierna ricorrente per il mancato pagamento del prelievo supplementare dovuto in relazione alla produzione di latte per le campagne 1995/1996, 1996/1997, 1997/1998 e 1998/1999 e relativi interessi e già contestato con una cartella di pagamento del 2014.
In particolare sono stati dedotti i seguenti vizi:
1. nullità e/o comunque illegittimità degli atti impugnati per inesistenza ovvero nullità insanabile della notifica;
2. Illegittimità comunitaria dei provvedimenti di compensazione nazionale e di imputazione del prelievo supplementare presupposti alla cartella impugnata;
3. eccesso di potere per intervenuta decadenza di Agea per il recupero delle somme iscritte nel registro nazionale ex art. 25 D.P.R. n. 602/1973 (che impone l’obbligo di notifica della cartella di pagamento entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l’accertamento è divenuto esecutivo): la mancata indicazione (e la mancata notifica) dell’atto presupposto nonché l’illegittima duplicazione del ruolo, precluderebbero, inoltre, la determinazione del momento di accertamento da parte dell’Amministrazione del debito imputato;
4. violazione e falsa applicazione dell’art. 3, comma 1, Reg. (CE) n. 2988/1995, degli artt. 2943 e segg., dell’art. 2946 e dell’art. 2948, n. 4, c.c., degli artt. 1308 e 1310 c.c. e degli artt. 1, 3 e 21 bis , L. n. 241/90 e conseguente eccesso di potere per intervenuta prescrizione delle pretese di Agea per decorrenza del termine quadriennale ex art. 3, comma 1, del Reg. (CE) n. 2988/1995. In ogni caso, decorrenza del termine di prescrizione quinquennale ex art. 2948 c.c., ovvero, in subordine, decorrenza del termine decennale ex art. 2946 c.c. per tutti gli importi intimati fino alla data di notifica della cartella;
5. Illegittima duplicazione del ruolo – illegittima duplicazione delle procedure di recupero – illegittimità della procedura di recupero;
6. Errata quantificazione del debito esigibile per mancata imputazione delle somme già recuperate sui premi PAC - contestazione dell’ an e del quantum della pretesa;
7. Mancata notifica e/o nullità della notifica degli atti presupposti - conseguente inefficacia degli atti di accertamento presupposti – mancanza di esigibilità delle somme iscritte a ruolo - violazione delle procedure di recupero. AGEA non avrebbe mai proceduto a “notificare” all’azienda ricorrente gli atti di accertamento dei debiti per prelievo supplementare riportati nella cartella qui impugnata, e, in ogni caso e comunque, ogni eventuale comunicazione inviata agli acquirenti non potrebbe valere nei confronti dei produttori;
8. Nullità e/o comunque illegittimità per violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 3, 21 bis e 21 septies , L. n. 241/90, dell’art. 10, comma 34, L. n. 119/2003, degli artt. 8 ter , 8 quater e 8 quinquies , L. n. 33/09, dell’art. 1, L. n 5/98, degli art. 1, 3 e segg., L. n. 241/90, dell’art. 7, L. n. 212/00 nonché dei principi costituzionali di cui agli artt. 2, 3, 24 e 97 della Costituzione. Difetto di motivazione.
L’istanza cautelare formulata in uno con la proposizione del ricorso è stata accolta in punto di danno.
Le Amministrazioni intimate non si sono costituite.
Parte ricorrente, invece, in vista della trattazione del merito della controversia ha rappresentato come il Consiglio di Stato, con sentenza n. 5885/2022 abbia annullato i provvedimenti Agea di ricalcolo delle imputazioni di prelievo supplementare per tutti i periodi dal 1995/1996 al 2000/2001.
Alla pubblica udienza dell’8 febbraio 2023, la causa, su conforme richiesta del procuratore di parte ricorrente, è stata trattenuta in decisione per l’accoglimento del gravame.
La controversia, rientrante nel novero delle complesse e articolate vicende giudiziarie che riguardano l’imputazione e la riscossione dei prelievi supplementari sulla produzione del latte, attiene, dunque, alla legittimità dell’atto con cui ADER - Agenzia delegata alla riscossione di tutti gli importi dovuti in relazione all’operare del sistema delle c.d. “quote latte” sulla scorta dei ruoli predisposti da AGEA – ha emesso una cartella di pagamento per l’incasso di tutti i prelievi dovuti dal 1995 al 1999.
Fatta tale premessa, al Collegio non rimane, nel caso di specie, che dare atto dell’effetto caducante dell’annullamento degli atti con cui sono stati imposti i prelievi supplementari di cui è ordinato il pagamento con la cartella oggetto di impugnazione nel ricorso in esame: cartella che, dunque, risulta ora essere priva del proprio presupposto, essendo venuto meno l’atto che ha generato il credito oggetto di riscossione.
L’inesistenza del credito non può, quindi, che determinare l’illegittimità della pretesa fatta valere con la cartella di pagamento che ne presume la sussistenza.
Le spese del giudizio possono, però, trovare compensazione tra le parti in causa, attesa la sopravvenienza delle pronunce caducanti, che hanno fatto venire meno con effetto ex tunc la pretesa creditoria.