TAR Roma, sez. 1B, sentenza 2024-06-17, n. 202412284

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 1B, sentenza 2024-06-17, n. 202412284
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202412284
Data del deposito : 17 giugno 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 17/06/2024

N. 12284/2024 REG.PROV.COLL.

N. 04411/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4411 del 2019, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato A F T, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero della Difesa, in persona del Ministro p.t., Ministero dell'Economia e delle Finanze – Comitato di Verifica per Le Cause di Servizio, Ministero della Difesa – Direzione Generale della Previdenza Militare, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

A) Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

del Decreto nr. -OMISSIS- in data 29.01.2019 (notificato il 05.02.2019) del Ministero della Difesa – Direzione Generale della Previdenza Militare della Leva – II Reparto – 7^ Divisione – 1^ Sezione con il quale è stata respinta la domanda di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell''infermità “-OMISSIS-, sottoposto a radio – chemioterapia in attuale remissione clinica” e dunque di concessione del relativo equo indennizzo, nonché di tutti gli atti presupposti e comunque collegati ivi espressamente compreso il parere nr. -OMISSIS- in data 08.01.2019 del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio.

B) Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 22.5.2019 :

per l’annullamento

del Decreto nr. -OMISSIS- in data 29.01.2019 (notificato il 05.02.2019) del Ministero della Difesa – Direzione Generale della Previdenza Militare della Leva – II Reparto – 7^ Divisione – 1^ Sezione con il quale è stata respinta la domanda di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell''infermità “-OMISSIS-, sottoposto a radio – chemioterapia in attuale remissione clinica” e dunque di concessione del relativo equo indennizzo, nonché di tutti gli atti presupposti e comunque collegati ivi espressamente compreso il parere nr. -OMISSIS- in data 08.01.2019 del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio

nonché

del parere nr. -OMISSIS- reso in data 11.03.2019 dal Comitato di Verifica per le Cause di Servizio e della nota prot. -OMISSIS- in data 25.03.2019 del Ministero della Difesa, Direzione Generale della Previdenza Militare e della Leva – II Reparto, 7^ Divisione, 1^ Sezione mediante la quale è stato comunicato al ricorrente il suddetto parere ed è stato recepito dal Ministero della Difesa con la nota suddetta.


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 maggio 2024 il dott. C V e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Con il decreto in epigrafe indicato il Ministero della Difesa – Direzione Generale della Previdenza Militare della Leva (II Reparto – 7^ Divisione – 1^ Sezione) respingeva la domanda di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio avanzata dal Caporal Maggiore Capo E.I. sig. M F, con riguardo all’infermità da lui sofferta - “-OMISSIS-, sottoposto a radio – chemioterapia in attuale remissione clinica” - e, per l’effetto, denegava la concessione dell’ equo indennizzo richiesto.

Il diniego si fondava, essenzialmente, sul parere nr. -OMISSIS- del 08.01.2019 del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio presso il MEF, a cui il Ministero della Difesa si era doverosamente conformato (parere che è anch’esso oggetto di impugnazione in questa sede).

Con ricorso depositato dinnanzi a questo TAR in data 8.5.2017, il graduato impugnava la suddetta determinazione negativa, esponendo che:

- in data 2.5.2017 gli veniva diagnosticato un “-OMISSIS-” (“varietà sclerosi-nodulare secondo classificazione WHO, grado I BNLI”), infermità per la quale in data 08.05.2017 chiedeva all’Amministrazione datrice di lavoro il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio con concessione dell’equo indennizzo, rappresentando che l’insorgenza della stessa fosse da ricondurre all’esposizione a sorgente radioattiva, costituita da “

CESIO

137” in occasione “di controlli effettuati nel 2016 mediante la strumentazione “IDENTIFINDER”;

- aveva partecipato alla Operazione “ISAF” in Afghanistan, presso la città di Kabul, dal 22.02.2007 al 25.07.2007 e presso la sede di Herat dal 06.04.2011 al 14.10.2011, quale “Specializzato NBC”, ivi svolgendo specifici controlli dell’automezzo “VACIS” in dotazione con strumentazione “ANPDR-77” e presenziando alle verifiche sul materiale stoccato nei vari container dislocati nella base di Herat;

- all’esposizione a fattori chimici e radioattivi derivante dalle mansioni della propria specializzazione si erano poi aggiunti i disagi e le fatiche derivanti dal gravoso impiego in condizioni climatiche avverse;

- in data 2.2.2018 il ricorrente veniva sottoposto a visita dalla Commissione Medica Ospedaliera del Dipartimento Militare di Medicina Legale di Roma che, con Verbale Mod. BL/B nr. -OMISSIS-, formulava il seguente giudizio diagnostico: “-OMISSIS-, sottoposto a radio – chemioterapia in attuale remissione clinica”, patologia non ancora stabilizzata;

- in data 08.01.2019 il Comitato di Verifica per le Cause di Servizio con il parere nr. -OMISSIS- si esprimeva negativamente sulla domanda di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell’infermità in questione con la seguente motivazione: “nei precedenti di servizio dell’interessato non risultano fattori specifici potenzialmente idonei a dar luogo ad una genesi neoplastica. Pertanto è da escludere ogni nesso di causalità o di causalità non sussistendo, altresì, nel caso di specie, precedenti infermità o lesioni imputabili al servizio che col tempo possano essere evolute in senso metaplastico. Quanto sopra dopo aver esaminato e valutato tutti gli elementi connessi con lo svolgimento del servizio da parte del dipendente e tutti i precedenti di servizio risultanti dagli atti.”;

- in data 28.01.2019 il ricorrente integrava la domanda presentata il 02.05.2017 rappresentando elementi integrativi in punto di fatto ed evidenziando, in particolare, che: in relazione agli impieghi nei teatri operativi all’estero era dovuto permanere e si era dovuto spostare in territori devastati da bombardamenti, percorrendo strade non asfaltate e polverose a bordo di autoveicoli sia coperti che scoperti, senza essere munito di alcun mezzo di protezione (tute, mascherine e guanti), nonostante i luoghi fossero altamente inquinati da esalazioni e residui tossici derivanti dalla combustione e dalla ossidazione dei metalli pesanti causate dall’impatto e dall’esplosione delle munizioni utilizzate per le operazioni belliche, fra le quali si annoverano quelle con utilizzo di uranio impoverito (anche definito “depleto” dalla definizione in lingua inglese “Depleted Uranium”, ovvero con la sigla “DU”) per i bersagli corazzati e, in genere, quelli molto protetti come le fabbriche di prodotti chimici;
aveva dovuto utilizzare per la pulizia delle armi, in ambienti chiusi, solventi chimici a contenuto di benzene;
si era alimentato con cibarie approvvigionate in loco e aveva bevuto, nonché utilizzato per l’igiene personale, acqua del posto;
aveva agito in condizioni di estremo stress a causa del costante pericolo per l’incolumità fisica con il fisico debilitato da massicce e ravvicinate somministrazioni vaccinali ed era stato alloggiato in condizioni precarie;
nel periodo di missione in Afghanistan dal febbraio al luglio del 2007 aveva svolto numerosi controlli di tipo chimico e radiologico sia nella città di Kabul che in tutta la sua provincia, in particolare presso cliniche mediche locali anche dismesse, nonché controlli ambientali sui pozzi;
presso la base di Herat aveva svolto controlli radiologici nelle adiacenze di un container dove era stoccato materiale trattato con vernice al “Radio 226” nonché il controllo esplosivi sui mezzi in entrata alla base;
spesso veniva impiegato in controlli NBC alle persone e materiali in movimentazione da e per l’Italia;

- nel contesto sopra delineato risultava evidente che egli aveva operato senza specifiche protezioni individuali, in territori caratterizzati da elevatissimo fattore di rischio connesso al contatto con ambiente contaminato dall’utilizzo di munizionamento all’uranio impoverito ed in condizioni di fortissimo stress sia emotivo che fisico e che tali circostanze erano tali da avere determinato ovvero favorito l’insorgenza delle infermità riscontrategli, come rilevato dal Dott.-OMISSIS- con la Relazione medico – legale del 08.01.2019 in atti (doc. 7 ric.);

- la Direzione Generale della Previdenza Militare e della Leva (II Reparto – 7^ Divisione) in data 29.01.2019 (senza effettuare alcuna comunicazione ex art. 10-bis della L. nr. 241/90), recepiva il menzionato parere del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio e con Decreto nr. -OMISSIS- (qui impugnato) e respingeva la domanda di causa di servizio del ricorrente e la connessa domanda di concessione dell’equo indennizzo;

- con nota prot. n. -OMISSIS- del 04/02/2019 l’Amministrazione, alla luce della nuova documentazione prodotta dall’interessato, riteneva opportuno, “data anche la peculiarità del caso in questione”, chiedere al Comitato di Verifica di procedere al riesame dell’intera documentazione sanitaria del Caporale;

- con parere n. -OMISSIS- reso nell’adunanza n. 1739 in data 11/03/2019 (doc. 8 res.) il Comitato di Verifica per le Cause di Servizio confermava il parere negativo precedentemente espresso.

Parte ricorrente, con il gravame in disamina, ha impugnato gli atti in epigrafe che hanno determinato il mancato riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della grave malattia che gli è stata diagnosticata.

I motivi di doglianza sono così rubricati:

- “illegittimità e/o eccesso di potere per violazione dell’art. 3 della L. n. 241/1990: incongruità, inattendibilità, insufficienza, illogicità ed apoditticità della motivazione;

- “eccesso di potere per erronea interpretazione della situazione di fatto, errore sul presupposto”;

- “eccesso di potere per difetto di istruttoria”.

Secondo il ricorrente il Comitato, nonostante i ben precisi elementi addotti a sostegno della domanda, si è limitato ad affermare in modo astratto, senza fornire alcuna concreta spiegazione, che (neanche potenzialmente) gli elementi connessi con lo svolgimento del servizio da parte del ricorrente sarebbero stati idonei a dar luogo ad una genesi neoplastica.

In tal modo è stato trascurato, ad avviso del ricorrente, che presso la base di Herat il graduato svolgeva controlli radiologici nelle adiacenze di un container dove era stoccato materiale trattato con vernice al “Radio 226” oltre che ad un mezzo utilizzato per il controllo esplosivi ai mezzi in entrata alla base;
che, inoltre, egli è stato esposto alla sorgente radioattiva “

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