TAR Genova, sez. II, sentenza 2024-09-10, n. 202400615
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Testo completo
Pubblicato il 10/09/2024
N. 00615/2024 REG.PROV.COLL.
N. 00146/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la IG
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 146 del 2024, proposto da
Confesercenti Provincia di Imperia, BE SS, SE IC, BR OR, VA AN FE, NI AM TO, tutti rappresentati e difesi dall’avv. Silvia Sciandra, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Raniero Raggi in Genova, piazza G. Matteotti 2/4b;
contro
il Comune di Bordighera, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio Chiarello, Umberto Montanaro e SE Pecorilla, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
della deliberazione della Giunta Municipale del Comune di Bordighera n. 221 del 14.11.2023, avente ad oggetto “Tariffe anno 2024 del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone di concessione per l’occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate – canone unico”.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Bordighera;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 luglio 2024 il dott. Angelo Vitali e uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale di udienza;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe la Confesercenti della Provincia di Imperia e cinque esercenti attività ambulante nei mercati della IE IG (in particolare, nel mercato ambulante settimanale che si svolge a Bordighera ogni giovedì) hanno impugnato la deliberazione della Giunta Municipale del Comune di Bordighera n. 221 del 14.11.2023, avente ad oggetto “Tariffe anno 2024 del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone di concessione per l’occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate – canone unico” , pubblicata all’Albo Pretorio on line del Comune dal 23.11.2023 al 7.12.2023.
Censurano in particolare la tariffa del canone unico per il mercato del giovedì (“canone meracatale”), nella parte in cui applica alla tariffa finale giornaliera stabilita per i Comuni da oltre 10.000 e fino a 30.000 abitanti (0,70) frazionata per 8 ore (0,70 : 24 × 8 = 0,233), oltre all’aumento del 25% (0,233 × 25% = 0,292), un ulteriore “coefficiente moltiplicatore” pari a 2,025 (0,292 × 2,025 = 0,657), non previsto dalla legge 27.12.2019, n. 160 (commi dall’837 all’843) istitutiva del canone unico per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile (introdotto in sostituzione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee, dei prelievi sui rifiuti).
A sostegno del gravame hanno dedotto tre motivi di ricorso, come segue.
1. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1, commi 837, 842 e 843 della Legge 27.12.2019 n. 160 mediante l’introduzione di elementi di calcolo non previsti dalle disposizioni istitutive; Illegittimità per carente e/o omessa motivazione: violazione dell’art. 3 della legge 7.08.1990 n. 241.
Non si comprenderebbe su quale base normativa né sulla base di quale percorso motivazionale il Comune ha applicato alla tariffa oraria un “coefficiente moltiplicatore” di € 2,250, non previsto dai commi 842 e 843 tra gli elementi di calcolo della tariffa per le occupazioni di aree pubbliche.
2. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1, commi 837, 842 e 843 della Legge 27.12.2019 n. 160 nella parte in cui la deliberazione impugnata richiama l’esigenza di assicurare il “pari gettito”; eccesso di potere per sviamento.
Il “coefficiente moltiplicatore” sembrerebbe essere stato introdotto sulla base dell’art. 1 comma 817 della legge 160/2019, al fine di garantire al Comune il medesimo gettito derivante in passato dai tributi soppressi con l’introduzione del “nuovo canone”: