TAR Salerno, sez. II, sentenza breve 2019-11-19, n. 201902035
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Pubblicato il 19/11/2019
N. 02035/2019 REG.PROV.COLL.
N. 01220/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1220 del 2019, proposto da
Comune di Castelnuovo di Conza, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato V N C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comunità Montana Tanagro – Alto e Medio Sele, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato I P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Adele Apicella, in Salerno, corso Vittorio Emanuele, 143;
per l'annullamento
dell’avviso di convocazione del Consiglio generale della Comunità Montana Tanagro – Alto e Medio Sele prot. n. 2775 del 10 maggio 2019 e della delibera del Consiglio generale della Comunità Montana Tanagro – Alto e Medio Sele n. 9 del 15 maggio 2019.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Comunità Montana Tanagro – Alto e Medio Sele;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 settembre 2019 il dott. O D P e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Premesso che:
- col ricorso in epigrafe, il Comune di Castelnuovo di Conza impugnava, chiedendone l’annullamento, previa sospensione: -- l’avviso di convocazione del Consiglio generale della Comunità Montana “Tanagro – Alto e Medio Sele” prot. n. 2775 del 10 maggio 2019;-- la delibera del Consiglio generale della Comunità Montana “Tanagro – Alto e Medio Sele” n. 9 del 15 maggio 2019, recante l’elezione del rappresentante del Comune di Santomenna quale componente della Giunta esecutiva comunitaria;-- la nota della Comunità Montana “Tanagro – Alto e Medio Sele” prot. n. 4126 del 24 giugno 2019, recante diniego di rimozione in autotutela dell’avviso di convocazione prot. n. 2775 del 10 maggio 2019 e della susseguente delibera consiliare n. 9 del 15 maggio 2019;
- a sostegno dell’esperito gravame, deduceva, in estrema sintesi, che: -- l’avviso di convocazione prot. n. 2775 del 10 maggio 2019 sarebbe stato irritualmente inviato ad un indirizzo di posta elettronica certificata (segretario@pec.castelnuovodiconza.eu) non corrispondente a quello del proprio consigliere comunitario né figurante tra i propri contatti istituzionali;-- in violazione dell’art. 10, comma 2, dello Statuto della Comunità Montana “Tanagro – Alto e Medio Sele”, l’avviso di convocazione prot. n. 2775 del 10 maggio 2019 sarebbe stato tardivamente trasmesso (in data 10 maggio 2019) oltre il termine di 5 giorni liberi prima della seduta consiliare del 15 maggio 2019;-- di qui, dunque, l’illegittimità della delibera consiliare n. 9 del 15 maggio 2019, adottata con modalità e tempi lesivi del munus rivestito dal proprio rappresentante in seno all’organo collegiale comunitario;
- costituitasi l’intimata Comunità Montana “Tanagro – Alto e Medio Sele”, eccepiva l’inammissibilità e l’infondatezza del gravame esperito ex adverso;
- il ricorso veniva chiamato all’udienza dell’11 settembre 2019 per la trattazione dell’incidente cautelare;
- nell’udienza camerale emergeva che la causa era matura per la decisione di merito, essendo integro il contraddittorio, completa l’istruttoria e sussistendo gli altri presupposti di legge;
- le parti venivano sentite, oltre che sulla domanda cautelare, sulla possibilità di definizione del ricorso nel merito e su tutte le questioni di fatto e di diritto che la definizione nel merito pone;
Considerato, in rito, che:
- come dedotto e documentato dall’amministrazione resistente (cfr. attestazione del Segretario Generale della Comunità Montana “Tanagro – Alto e Medio Sele” del 6 settembre 2019), in esito alle elezioni amministrative del 26 maggio 2019 e della conseguente cessazione dalla carica del relativo Presidente pro tempore, nonché prima della proposizione del ricorso in epigrafe, la Giunta esecutiva comunitaria (reintegrata nella relativa composizione con la delibera consiliare n. 9 del 15 maggio 2019) è decaduta ai sensi e per gli effetti degli artt. 12, comma 2, della l. r. Campania n. 12/2008 e 27, comma 1, dello Statuto dell’ente, senza aver dapprima adottato alcuna deliberazione;
- di qui, dunque, la carenza di interesse ab origine del ricorrente Comune di Castelnuovo di Conza ad avversare gli atti relativi all’elezione di un componente di un organo di governo dell’ente locale resistente (Giunta esecutiva) ormai decaduto;
Considerato, sempre in rito, che:
- il ricorso non risulta notificato al Comune di Santomenna, nonostante si trattasse, a dispetto degli assunti attorei, di soggetto contemplato quale beneficiario della gravata delibera consiliare n. 9 del 15 maggio 2019 e, quindi, agevolmente identificabile come controinteressato, ossia a guisa di contraddittore necessario nell’ambito del presente giudizio;
- ed invero, l’invocato annullamento giurisdizionale della citata delibera consiliare n. 9 del 15 maggio 2019 – impugnata a titolo di illegittimità derivata dal vizio denunciato in relazione all’avviso di convocazione prot. n. 2775 del 10 maggio 2019 – comporterebbe inevitabilmente la caducazione dell’elezione del rappresentante del Comune di Santomenna all’interno della Giunta esecutiva comunitaria, e cioè una menomazione concreta e diretta di tale bene della vita (sul punto, cfr. Cons. Stato, sez. V, n. 1287/1998);
- tanto vale a radicare una posizione di controinteresse qualificato, attuale e concreto, al mantenimento della favorevole determinazione elettiva in capo al medesimo Comune di Santomenna, il quale non avrebbe potuto essere ritualmente esautorato dalla tutela giurisdizionale avverso la domanda annullatoria proposta dal Comune di Castelnuovo di Conza;
Ritenuto, in conclusione, che:
- stanti sia la ravvisata carenza di interesse ad agire sia l’acclarata violazione dell’art. 41, comma 2, cod. proc. amm., il ricorso in epigrafe deve essere dichiarato inammissibile;
- quanto alle spese di lite, appare equo disporne l’integrale compensazione tra le parti;