TAR Firenze, sez. II, sentenza breve 2015-06-01, n. 201500838
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Testo completo
N. 00838/2015 REG.PROV.COLL.
N. 00644/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 644 del 2015, proposto da:
IM BE UF, rappresentato e difeso dall'avv. Alessandro Rocchi, con domicilio eletto presso - Segreteria T.A.R. in Firenze, Via Ricasoli 40;
contro
Questura di Massa Carrara in persona del Questore Pro Tempore, Ministero dell'Interno in persona del Ministro Pro Tempore, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Firenze, Via degli Arazzieri 4;
per l'annullamento
del decreto di revoca del permesso di soggiorno n. A12/2014/nr48 emesso in data 13.01.2015 dalla Questura di Massa Carrara - Ufficio Immigrazione, notificato al ricorrente in data 28.01.2015, nonchè di ogni altro atto allo stesso preordinato, presupposto, consequenziale e connesso;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Questura di Massa Carrara e di Ministero dell'Interno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 maggio 2015 il dott. Saverio Romano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1 - Con atto ritualmente notificato, è impugnato il provvedimento con il quale il Questore di Massa Carrara ha revocato il permesso di soggiorno di cui era titolare il ricorrente, sulla base della seguente motivazione: dopo il rilascio del permesso di soggiorno di lungo periodo per motivi di lavoro subordinato, “in consegna” dal 03.06.2011 ma mai ritirato, da successivi accertamenti a carico dello straniero sono emerse le seguenti condanne: Tribunale di Lucca 10.11.2010 per falsità materiale commessa da privato in autorizzazioni amministrative ex artt. 447 e 483 C.P. e guida di veicolo senza patente ex art. 116/13 D.Lgs. n. 285/92 (pena reclusione mesi 2 giorni 5, sostituita con multa di euro 16.250,00); Tribunale di Massa 07.11.2013 per estorsione continuata ex artt. 81, 629 C.P. (pena reclusione anni 3 e multa di euro 400,00); Tribunale di Massa 10.11.2011per furto aggravato ex artt. 624, 625 C.P.(pena reclusione mesi 4 e multa euro 200,00); inoltre, il ricorrente risulta appartenere ad una delle categorie indicate nell’art. 1 della legge n. 1423/1956 in quanto destinatario di Avviso orale del Questore di Massa emesso il 06.10.2011; sussistono pertanto i presupposti per la revoca del permesso di soggiorno CE di lungo periodo, essendo evidente nella condotta dello straniero una spiccata pericolosità per l’ordine e la sicurezza pubblica.
Avverso l’atto impugnato il ricorrente ha dedotto i seguenti motivi: violazione degli artt. 24 e 111 Cost., della legge n. 241/1990 e del T.U. n. 286/1998; in particolare una delle condanne non è stata ritenuta ostativa al rilascio