TAR Firenze, sez. II, ordinanza cautelare 2014-11-07, n. 201400620

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Firenze, sez. II, ordinanza cautelare 2014-11-07, n. 201400620
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Firenze
Numero : 201400620
Data del deposito : 7 novembre 2014
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 01656/2014 REG.RIC.

N. 00620/2014 REG.PROV.CAU.

N. 01656/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1656 del 2014, proposto da:


T D Q, S S, Video 2000 Group S.r.l., rappresentati e difesi dagli avv. C B, A D, con domicilio eletto presso Laura Innocenti in Firenze, via L. S. Cherubini n. 13;


contro

Questura di Pisa in persona del Questore pro tempore, Ministero dell'Interno in persona del Ministro pro tempore rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze, domiciliata in Firenze, via degli Arazzieri 4;

nei confronti di

Regione Toscana in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Enrico Baldi, domiciliata in Firenze, piazza dell'Unità Italiana n. 1;
Comune di Castelfranco di Sotto in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. Giovanni Vaglio, con domicilio eletto presso segreteria TAR;
Il Grillo Parlante di Battini Benedetta e Taccini Martina S.n.c., non costituito in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

del provvedimento 20 settembre 2014, cat 11/E/2014 – Div. P.A.S. 2^ Sez., a firma del Questore della Provincia di Pisa, notificato a mezzo PEC in data 24 settembre 2014, con il quale si decreta il rigetto dell’istanza presentata ai sensi dell’art. 88 T.U.L.P.S. dalla signora Tiziana del Quattro, legale rappresentate della Società Video 2000 Group s.r.l., per l’esercizio dell’attività di raccolta delle giocate tramite apparecchi videoterminali (“VLT”) presso i locali posti in Castelfranco di Sotto (PI), via Pacinotti n. 5, nonché di ogni altro atto ad esso presupposto e conseguente, ivi espressamente compresa l’incognita nota, prot. n. 17742, trasmessa dal Comune di Castelfranco di Sotto alla Questura di Pisa, in quanto richiamata per relationem da tale provvedimento;

nonché per la condanna della Questura di Pisa al rilascio in favore della signora T D Q, legale rappresentante pro tempore della società Video 2000 Group s.r.l., della licenza ex art. 88 T.U.L.P.S. richiesta per l’esercizio dell’attività di raccolta delle giocate tramite apparecchi videoterminali (“VLT”) presso i locali posti in Castelfranco di Sotto (PI), via Pacinotti n. 5.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Regione Toscana;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 novembre 2014 il dott. L V e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


Considerato:

-che, a differenza del secondo comma, la previsione dell’art. 4, 1° comma della l.r. 18 ottobre 2013 n. 57 appare caratterizzata dal contenuto immediatamente precettivo;
la stessa è pertanto pienamente applicabile all’attività gestita dalla ricorrente (che rientra nel concetto di <<spazi per il gioco>>
previsto dall’art. 2, lett. c) della legge regionale);

-che il potere autorizzatorio della Questura deve dare applicazione, così come correttamente richiamato nell’atto impugnato, anche a previsioni diverse dal T.U.L.P.S, come quelle della l.r. 18 ottobre 2013 n. 57;

-che le eccezioni di illegittimità costituzionale (comunque già rigettata da Corte cost., 10 novembre 2011 n. 300) e comunitaria sollevate alla ricorrente non appaiono prima facie convincenti e che è pertanto necessario rinviarne l’approfondimento alla decisione del ricorso nel merito;

-che comunque il carattere patrimoniale dell’interesse pretensivo fatto valere in giudizio dalla ricorrente appare recessivo, nella prospettiva di bilanciamento di interessi propria della fase cautelare, rispetto all’interesse alla prevenzione della ludopatia radicato sul diritto alla salute dei cittadini;

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