TAR Ancona, sez. I, sentenza 2024-05-21, n. 202400493

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Ancona, sez. I, sentenza 2024-05-21, n. 202400493
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Ancona
Numero : 202400493
Data del deposito : 21 maggio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 21/05/2024

N. 00493/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00078/2024 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 78 del 2024, proposto da Consorzio Jonico S.C.A.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore , in relazione alla procedura CIG A012F4226D, rappresentato e difeso dall'avvocato B C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Catania, viale Raffaello Sanzio, 60;

contro

Comune di Falconara Marittima, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato M M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Ancona, viale della Vittoria Nr. 7;

C.U.C. Costituita Tra i Comuni di Camerata Picena, Chiaravalle, Falconara Marittima, Monte San Vito e Montemarciano, non costituito in giudizio;

Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Presidenza del Consiglio dei Ministri - Cabina di Regia per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, Ministero degli Affari Europei - Politiche di Coesione e Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, Ministero dell'Economia e delle Finanze Ragioneria Generale dello Stato Servizio Centrale per il Pnrr, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Ancona, domiciliataria ex lege in Ancona, corso Mazzini, 55;

nei confronti

Edil Fab S.r.l., non costituito in giudizio;

per l'annullamento

- della determina dirigenziale n. 1735 del 28 dicembre 2023, assunta al prot. 70 dell'8 gennaio 2024 del Comune di Falconara Marittima di esclusione nei confronti del Consorzio Jonico scarl, comunicata con pec del 9 gennaio 2024;

- della nota della CUC prot. 1034 del 9 gennaio 2024, con la quale è stato comunicato il provvedimento di esclusione nei confronti del Consorzio Scarl;

- della determina di aggiudicazione definitiva n. 1736 del 28 dicembre 2023, comunicata con pec del 12 gennaio 2024;

- della nota prot. 1916 del 12 gennaio 2024 di comunicazione dell''aggiudicazione definitiva nei confronti di EDIL FAB srl;

- di ogni altro provvedimento antecedente o successivo comunque connesso, presupposto o consequenziale

B. Per la dichiarazione di inefficacia del contratto eventualmente stipulato

C. Per il conseguimento dell''aggiudicazione e del contratto, dichiarando sin d''ora la disponibilità a subentrare nel contratto eventualmente stipulato;

D. Per il risarcimento di tutti i danni subiti a causa della mancata aggiudicazione, sia in termini di danno emergente che di lucro cessante

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Falconara Marittima e di Presidenza del Consiglio dei Ministri e di Ministero dell'Economia e delle Finanze e di Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e di Presidenza del Consiglio dei Ministri - Cabina di Regia per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e di Ministero degli Affari Europei - Politiche di Coesione e Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e di Ministero dell'Economia e delle Finanze Ragioneria Generale dello Stato Servizio Centrale per il Pnrr;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 maggio 2024 il dott. F B e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con ricorso notificato il 7 febbraio 2024 e depositato il successivo 12 febbraio, il consorzio in epigrafe ha impugnato il provvedimento n. 1735 del 28 dicembre 2023 del Comune di Falconara Marittima avente ad oggetto: " ristrutturazione, adeguamento alla normativa antisismica ed efficientamento energetico del fabbricato residenziale di Via Chiesa - lotto 2 progetto Pinqua n. id 344 - intervento id 973 "connettere per rigenerare" sub 5 residenze sociali - finanziato dall'Unione

Europea Next Generation (fondi Pnrr) m5c2 inv.2.3 - cup d13e21000000006" - approvazione dei verbali di gara ed esclusione dalla procedura di gara della ditta risultata prima in graduatoria ”.

Con tale provvedimento l’Amministrazione comunale ha escluso la ricorrente dalla gara per le seguenti ragioni: “ Con nota prot. 5607 del 27.12.2023 la CUC comunicava che dall’esame della

documentazione richiesta a comprova dei requisiti dichiarati in sede di gara dal Consorzio Jonico scarl risulta, a carico del medesimo, un’annotazione nel casellario informatico presso l’ANAC del 19/10/2023 relativa alla risoluzione del contratto relativo “Lavori di manutenzione straordinaria: protezione dai fenomeni di corrosione previa rimozione, pulizia e controllo parti ammalorate del ponte sul fiume Arena Mazara del Vallo – C.I.G.: 84829396B6 disposta dal LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI con determina dirigenziale n. 124 del 13/9/2023 “per aver definitivamente accertato grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali, ai sensi dell’art. 108 comma 3 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm. ii. da parte dell’esecutore e della ditta esecutrice rispetto a quanto pattuito, compromettendo il buon esito e la regolare conclusione delle lavorazioni, che hanno impedito all’Ente di salvaguardare l’opera nelle parti strutturali già realizzate nonché di completare l’intervento, necessario per assicurare l’interesse pubblico che riveste l’infrastruttura stradale in argomento”;
Di tale risoluzione il Consorzio Jonico non ha fatto cenno nei documenti di gara pur essendo stata annotata nel Casellario informatico in data antecedente alla presentazione dell’offerta. Nell’apposita sezione prevista nel DGUE per dichiarare precedenti risoluzioni ed anche nell’istanza dove era previsto un apposito spazio da compilare in caso di precedenti risoluzioni, la stessa è stata omessa. Tra le cause di esclusione non automatica individuate dall’art. 95 del nuovo Codice (d.lgs. 36/2023), il comma 1 stabilisce che “la stazione”.

appaltante esclude dalla partecipazione alla procedura un operatore economico qualora accerti:… e) che l’offerente abbia commesso un illecito professionale grave, tale da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità, dimostrato dalla stazione appaltante con mezzi adeguati;
All’articolo 98 sono indicati, in modo tassativo, i gravi illeciti professionali, nonché i mezzi adeguati a dimostrare i medesimi. In particolare l’articolo 98 prevede quanto segue:
(omissis)

sulla base della disciplina del nuovo codice dei contratti pubblici sopra indicata, la risoluzione contrattuale riportata nel casellario informatico e non dichiarata in gara dall’offerente deve essere valutata come causa di esclusione per le seguenti ragioni: - L’illecito professionale è comprovato con un adeguato mezzo di prova in quanto, ai sensi dell’art. 98, comma 6, lett. c), del d.lgs. 36/2023, esso deriva da una risoluzione contrattuale annotata nel casellario informatico tenuto dall’ANAC;
- La risoluzione contrattuale ha rilevanza sull’affidabilità e integrità dell’operatore economico in quanto è stata disposta di recente e deriva dall’aver definitivamente accertato grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali, ai sensi dell’722ee-d1a5-5ab6-bfb4-0f3c2aff6b0e::LR39E3126861991CC5D0C0::2023-03-31" href="/norms/codes/itatextdq8boepdnezj55e/articles/itaarty27uxx96uk1nq9?version=15a722ee-d1a5-5ab6-bfb4-0f3c2aff6b0e::LR39E3126861991CC5D0C0::2023-03-31">art. 108 comma 3 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm. ii. da parte dell’esecutore e della ditta esecutrice rispetto a quanto pattuito, compromettendo il buon esito e la regolare conclusione delle lavorazioni, che hanno impedito all’Ente di salvaguardare l’opera nelle parti strutturali già realizzate nonché di completare l’intervento, necessario per assicurare l’interesse pubblico che riveste l’infrastruttura stradale in argomento”. Da quanto riportato nell’annotazione, l’inadempimento ha creato un grave danno all’Ente impedendogli di assicurare l’interesse pubblico che riveste l’infrastruttura stradale. - La gravità dell’illecito è accentuata dal fatto che il Consorzio Jonico non ha dichiarato la suddetta annotazione tra la documentazione di gara malgrado gli schemi messi a disposizione e il DGUE avessero spazi dedicati proprio per riportare precedenti risoluzioni. Inoltre, avendo il concorrente omesso tale annotazione, non ha nemmeno dichiarato le misure adottate per evitare che la grave inadempienza accertata si possa ripetere e quindi dimostrare la sua affidabilità ai sensi dell’art. 96, comma 6 del d.Lgs. 36/2023;
TENUTO CONTO ALTRESI’ che È stata reperita ed esaminata la Determinazione del Dirigente del Settore Lavori Pubblici, Edilizia, Patrimonio e Protezione Civile del Libero Consorzio Comunale di Trapani n. 124 del 13.09.2023: dall'esame della stessa risulta inoltre, oltre a quanto riportato nell'annotazione, deriva un comportamento non collaborativo dell'impresa che rafforza la sua inaffidabilità e di conseguenza la gravità dell'illecito professionale commesso”
.

Nel mezzo di gravame all’esame, il ricorrente consorzio premette che partecipava alla gara oggetto dell’odierno giudizio, indicando quale consorziata esecutrice, l’impresa Tecno Costruzioni Group srl;
che aveva presentato domanda di partecipazione alla gara non sapendo di avere a proprio carico un’annotazione ANAC, non avendo quest’ultima Autorità attivato alcun contraddittorio con l’impresa. L’ANAC, si dice, disponeva, infatti, l’annotazione in data 19 ottobre 2023, senza dare alcuna comunicazione né al Consorzio Jonico, né a Metalwood srl, consorziata esecutrice dei lavori da cui era scaturita la segnalazione;
che in data 6 novembre 2023, il Consorzio Jonico scarl notificava atto di citazione, per far accertare dal Tribunale di Trapani, l’illegittimità della risoluzione contrattuale disposta dal Libero Consorzio Comunale di Trapani;
che con istanza del 16 gennaio 2024, il ricorrente chiedeva l’annullamento in autotutela del provvedimento di esclusione disposto nei propri confronti dal Comune di Falconara M.ma.

Il ricorso è basato sui seguenti motivi di diritto.

Primo. Violazione e falsa applicazione degli artt. 95, 96 e 98 del d.lgs. 36/2023 - violazione della lex specialis – difetto e carenza di motivazione e di istruttoria – violazione e falsa applicazione degli

artt. 2, 3 e 5 del d.lgs. 36/2023 – violazione del principio del contraddittorio - violazione art. 97 Costituzione - violazione del principio del favor partecipationis - violazione dei principi comunitari

e nazionali della proporzionalità - Eccesso di potere per travisamento dei fatti – ingiustizia manifesta - illogicità ed irragionevolezza.

Si dice che l’esclusione sarebbe illegittima perché disposta facendo riferimento ad un unico provvedimento di risoluzione contrattuale, disposto da altra amministrazione, riguardante una diversa tipologia di lavori (OG3, OS18 invece che OG1, OG11), eseguiti da una consorziata diversa da quella indicata nella procedura de qua .

Si afferma che il Comune di Falconara Marittima avrebbe dovuto spiegare come mai il provvedimento di risoluzione contrattuale disposto dal Libero Consorzio Comunale di Trapani è idoneo ad incidere sull’affidabilità ed integrità dell’operatore economico, tanto da revocare un affidamento già disposto nei suoi confronti.

Il comma 8 dell’art. 98 del nuovo Codice dei Contratti, si dice, impone, infatti, all’amministrazione un surplus istruttorio ed una motivazione “rafforzata” per dimostrare che l'inadempimento, nel pregresso contratto è tale da compromettere i successivi rapporti con un’altra amministrazione, non

essendo sufficiente fare riferimento ad un precedente provvedimento di risoluzione, fra l’altro sub iudice . In particolare, nel caso di specie, non sarebbe stato spiegato perché la pregressa risoluzione è idonea “ ad incidere sull’affidabilità e integrità dell’operatore ”.

Si sottolinea che la risoluzione contrattuale che ha originato la segnalazione Anac era originata da una situazione eccezionale: la consorziata incaricata di eseguire i lavori sul ponte Arena a Mazara del Vallo sarebbe stata oggetto di ripetuti e continuati atti intimidatori, quali minacce, anche di morte, insulti, lanci di pietre e bottiglie contro gli operai, incendio di un mezzo dell’impresa da parte di alcuni locali, che non avrebbero accettato la chiusura del ponte oggetto dei lavori. Fatti che avrebbero determinato anche una denuncia in data 5 giugno 2023.

La mancata considerazione dell’eccezionalità della situazione descritta (che integrerebbe impossibilità sopravvenuta della prestazione, per causa non imputabile) dimostrerebbe il difetto di istruttoria lamentato.

Si deduce, poi, che l’amministrazione non poteva escludere il Consorzio Jonico a causa dell’omissione dichiarativa, perché l’art. 89 del d.lgs. 36/2023 prevede tassativamente gli elementi dai quali si può desumere l’illecito professionale e non vi prevede l’omissione dichiarativa.

Le dichiarazioni omesse rese nella stessa gara, si allega, non assurgono ad autonomo elemento da cui desumere la commissione di un illecito professionale, ma possono solo essere utilizzate dalla stazione appaltante a supporto della valutazione di gravità.

Si dice, poi che l’art. 13 del Regolamento per la gestione del Casellario Informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ai sensi dell’art. 213, comma 10, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, di cui alla delibera n. 861 del 02.10.2019, modificato con decisione del Consiglio del 29.07.2020, applicabile ratione temporis , imporrebbe all’ANAC di comunicare la segnalazione all’operatore economico, che può presentare le proprie osservazioni e richiedere l’archiviazione del procedimento, in caso di mancanza del grave inadempimento.

Nessuna comunicazione nel caso di specie sarebbe stata, invece, inviata. Di qui, si afferma, la carenza dichiarativa.

Si deduce, inoltre che “ Riguardo alla mancata dichiarazione della determina n. 124 del 13 settembre 2023 del Consorzio Libero Comunale di Trapani, di risoluzione del contratto di appalto, rep 104, del 1° dicembre 2021, il Consorzio, alla data della presentazione dell’offerta, ha ritenuto in buona fede, di non essere tenuto a dichiararla, avendo proposto tempestiva impugnazione dinanzi al Tribunale di Trapani ”.

Secondo motivo di diritto. Violazione e falsa applicazione dell’art. 57, paragrafo 6 della direttiva

2014/24/UE - Violazione e falsa applicazione degli artt. 2,3 e 5 del d.lgs. 36/2023- Violazione e falsa applicazione dell’art. 98 del d.lgs. 36/2023 -Eccesso di potere per travisamento dei fatti – ingiustizia manifesta –violazione par condicio – irragionevolezza – illogicità manifesta – contraddittorietà.

Si afferma che l’esclusione esarebbe stata disposta arbitrariamente, in assenza di alcun contraddittorio, senza alcuna possibilità per l’operatore economico di rettificare e giustificare la sua posizione.

Si dice che in presenza di pregressi illeciti professionali, l'esigenza del contraddittorio è stata palesata già dall'art. 57, par. 4 e 6, della direttiva 2014/24/UE, cui si è conformato prima l'art. 80, commi 5, 7 e 8 del d.lgs. n. 50 del 2016 e successivamente l’odierno art. 98 del d.lgs. 36/2023, sicché il concorrente, che si trova in una delle ipotesi di esclusione, dovrebbe essere messo nelle condizioni di fornire la prova di aver adottato misure sufficienti a dimostrare la sua affidabilità in coerenza con il principio di proporzionalità.

Si afferma che il Comune di Falconara Marittima avrebbe adottato il provvedimento di esclusione, a gara conclusa, in sede di verifica dei requisiti, per sopravvenuta carenza del requisito di cui all’art. 95 del d.lgs. 36/2023, omettendo, illegittimamente, la previa comunicazione al Consorzio Jonico

dell’avvio del procedimento di revoca della proposta di aggiudicazione nei propri confronti.

Nel ricorso, per il caso di mancata aggiudicazione dell’appalto, si chiede anche il risarcimento del danno.

Il ricorso era assistito da istanza cautelare.

Il 15 febbraio 2024 si sono costituite per resistere le Amministrazioni centrali in epigrafe.

Il 16 febbraio 2024 si è costituito per resistere il Comune di Falconara Marittima.

All’esito della camera di consiglio del 21 febbraio 2024 l’istanza cautelare è stata respinta con ordinanza n. 31/2024.

Dopo lo scambio di memorie e repliche e la discussione orale, all’udienza pubblica del 15 maggio 2024, il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Preliminarmente va accolta l’istanza di estromissione dal processo avanzata dal Ministero per Economia e Finanze con memoria depositata il 16 febbraio 2024, mentre va respinta quella del Ministero per Infrastrutture e Trasporti, dato che la dedotta convenzione con la Regione per la concreta gestione dell’intervento non incide sulle previsioni dell’art. 12 bis comma 4 del D.L. n. 68/2022, che riguarda espressamente le Amministrazioni centrali.

Alla discussione orale in udienza, pur in assenza di depositi documentali, tra le parti è risultata, inoltre, pacifica l’intervenuta sottoscrizione del contratto oggetto dell’appalto, per cui parte ricorrente, dato atto dell’impossibilità di declaratoria di inefficacia del medesimo, trattandosi di appalto finanziato mediante fondi Pnrr, ha chiesto la condanna al risarcimento del danno per equivalente.

Ciò premesso, il ricorso va respinto per le ragioni seguenti.

Il secondo motivo di ricorso (analizzato per primo a causa della sua priorità logica, in assenza di gradazione espressa di parte ricorrente), è infondato, in quanto (occorre qui ribadire) “ l'esclusione da una gara, disposta in esito al riscontro negativo circa il possesso di un requisito di partecipazione, non postula la previa comunicazione di avvio del procedimento, attenendo ad un segmento necessario di un procedimento della cui pendenza l'interessato è già necessariamente a conoscenza (Cons. Stato, sez. V, n. 1645 del 2023). Qualsiasi condotta contra legem, ove collegata all'esercizio dell'attività professionale, è di per sé potenzialmente idonea ad incidere sul processo decisionale rimesso alle Stazioni appaltanti in ordine all'accreditamento dei concorrenti come operatori complessivamente affidabili. In questi termini sussiste in capo alla Stazione appaltante un potere di apprezzamento discrezionale sulla sussistenza dei requisiti di ‘integrità o affidabilità' dei concorrenti, i quali, al fine di rendere possibile il corretto esercizio del potere amministrativo, sono tenuti a dichiarare qualunque circostanza che possa ragionevolmente avere influenza sul processo valutativo demandato all'Amministrazione (Cons. Stato, sez. V, n. 1644 del 2019)”, (Consiglio di Stato , sez. V, 16 novembre 2023, n. 9858;
in termini, Consiglio di Stato, sez. V, 30 maggio 2022, n. 4366;
T.A.R. Lazio, Roma, sez. II Ter, 26 settembre 2023, n.14242).

La ricorrente, poi, non ha nel ricorso lamentato la mancata concessione da parte della stazione appaltante della possibilità di fornire la prova di aver adottato misure sufficienti a dimostrare la sua affidabilità in coerenza con il principio di proporzionalità. Viceversa, ha lamentato che sia stata considerata quale unica asserita ragione dell’esclusione, la risoluzione contrattuale e non sia stata al contempo considerata la asserita eccezionalità della vicenda.

Si tratta di contestazione inerente la motivazione del provvedimento di esclusione, ossia della valutazione in esso effettuata di fatti di cui il ricorrente dà una valutazione soggettiva diversa da quella della odierna resistente. Non si tratta, dunque, di mancata concessione di possibilità di prova di aver adottato misure sufficienti a dimostrare affidabilità, tema, questo, del tutto assente dalle difese di parte.

Il motivo va, per le ragioni esposte, quindi, disatteso.

Anche il primo motivo va, parimenti, disatteso. Come visto nell’ampio stralcio del provvedimento di esclusione sopra riportato la stazione appaltante non ha preso solo in esame la mera pregressa risoluzione contrattuale da cui è originata la segnalazione nel casellario informatico Anac, bensì anche la mancata dichiarazione di tale segnalazione in sede di domanda di partecipazione alla gara oggetto di ricorso, nonché le circostanze relative al contegno tenuto dalla impresa esecutrice dei lavori nei rapporti con la relativa stazione appaltante.

Tale motivazione non è frutto di travisamento di fatto, né manifestamente illogica o irrazionale.

Non rileva che la ditta consorziata esecutrice dei lavori oggetto del presente ricorso, sia diversa da quella oggetto di segnalazione, unitamente al Consorzio, poiché con riferimento ai consorzi stabili, è principio consolidato in giurisprudenza che medesimi requisiti (diversi da quelli tecnici) debbano essere presenti e documentati, sia con riferimento al consorzio che alle consorziate, le quali, possono essere anche oggetto di variazione in sede esecutiva (cfr. Adunanza Plenaria, 4 maggio 2012 n. 8;
Consiglio di Stato, sez. V, 19 settembre 2012, n. 4969).

Non può, poi, condividersi la linea difensiva di parte ricorrente secondo cui avendo impugnato la risoluzione contrattuale in sede civile a Trapani, in buona fede, ha ritenuto di non farne menzione nella domanda di partecipazione alla gara oggetto dell’odierno gravame. L’impugnazione in sede civile non dà alcuna garanzia, né fonda legittimi affidamenti sull’esito della relativa causa (che in primo grado cautelare, come da deduzioni di parte ricorrente stessa, non ha avuto esito positivo per l’attore).

Come emerge dal deposito del 24 aprile 2024 di parte ricorrente, l’Anac, con nota 7 dicembre 2023, ha evidenziato che alcun procedimento amministrativo per l’annotazione è più previsto dal nuovo regolamento inerente il casellario informatico dei contratti pubblici, a decorrere dal 1° luglio 2023 (da tale data si procede invece a mero inserimento in casellario, salvo contestazione dell’interessato direttamente nei confronti dei soggetti tenuti alla segnalazione).

Il precedente regolamento prevedeva, viceversa, un procedimento amministrativo finalizzato all’annotazione nel casellario, con sua applicazione alle procedure di gara disciplinate dal precedente codice dei contratti pubblici (D.lgs 50/2016).

Tuttavia, dato che la risoluzione contrattuale in parola è intervenuta il 13 settembre 2023 e dato che la procedura di evidenza pubblica si era conclusa il primo dicembre 2021, deve ritenersi che a tale annotazione deve applicarsi il nuovo regolamento.

Per cui non è condivisibile la tesi di parte ricorrente secondo la quale non è stata in sede di domanda data notizia dell’annotazione Anac, in quanto la stessa ricorrente non era a conoscenza di tale annotazione, aspettandosi il relativo avvio del procedimento.

Quanto, poi, alla valutazione dei fatti oggetto della gara da cui è scaturita la segnalazione deve qui ribadirsi che “ nelle gare pubbliche il giudizio su gravi illeciti professionali è espressione di ampia discrezionalità da parte dell’Amministrazione, cui il legislatore ha voluto riconoscere un ampio margine di apprezzamento circa la sussistenza del requisito dell’affidabilità dell’appaltatore. Ne consegue che il sindacato che il giudice amministrativo è chiamato a compiere sulle motivazioni di tale apprezzamento deve essere mantenuto sul piano della “non pretestuosità” della valutazione degli elementi di fatto compiuta (nella specie, la non manifesta abnormità, contraddittorietà o contrarietà a norme imperative di legge nella valutazione degli elementi di fatto) e non può pervenire ad evidenziare una mera non condivisibilità della valutazione stessa (Consiglio di Stato sez. V, 27 ottobre 2021, n. 7223). Spetta alla stazione appaltante, nell’esercizio di tale ampia discrezionalità, apprezzare autonomamente le pregresse vicende professionali dell’operatore economico, persino se non abbiano dato luogo ad un provvedimento di condanna in sede penale, perché essa sola può fissare il punto di rottura dell’affidamento nel pregresso o futuro contraente» (Consiglio di Stato, V, 8 settembre 2022, n. 7823;
anche, Consiglio di Stato, Ad. plen., 28 agosto 2020, n. 16;
V, 16 novembre 2023, n. 9854;
III, 13 novembre 2023, n. 9721;
V, 25 agosto 2023, n. 7949;
V, 1° agosto 2023, n. 7452;
VI, 29 novembre 2022, n. 10483;
V, 10 novembre 2022, n. 9877;
T.A.R. Lombardia, Milano, IV, 22 novembre 2023, n. 2762;
in argomento, altresì, Cass., SS.UU., 17 febbraio 2012, n. 2312),
(Tar Lombardia, Milano, Sez. IV, 14 dicembre 2023, n. 3031).

Lo stesso giudice eurounitario (Corte di Giustizia U.E., IV, 19 giugno 2019, C-41/18) ha avuto modo di affermare che la valutazione sulla sussistenza di gravi illeciti professionali spetta alla stazione appaltante, costituendo una scelta ampiamente discrezionale non paralizzabile “ dalla semplice proposizione da parte di un candidato o di un offerente di un ricorso diretto contro la risoluzione di un precedente contratto di appalto pubblico di cui era firmatario ” (punto n. 38 Cgue 19 giugno 2019), per cui “ l'articolo 57, paragrafo 4, lettere c) e g), della direttiva 2014/24 deve essere interpretato nel senso che osta a una normativa nazionale in forza della quale la contestazione in giudizio della decisione di risolvere un contratto di appalto pubblico assunta da un'amministrazione aggiudicatrice per via di significative carenze verificatesi nella sua esecuzione impedisce all'amministrazione aggiudicatrice che indice una nuova gara d'appalto di effettuare una qualsiasi valutazione, nella fase della selezione degli offerenti, sull'affidabilità dell'operatore cui la suddetta risoluzione si riferisce ” (punto n. 42).

Come già affermato dal giudice dell’appello in merito alla sindacabilità della valutazione in sede amministrativa circa la gravità dell’illecito professionale inerente gara diversa, va qui ribadito che “ il sindacato del giudice amministrativo sulle relative motivazioni non può che limitarsi al riscontro “esterno” della non manifesta abnormità, contraddittorietà o contrarietà a norme imperative di legge nella valutazione degli elementi di fatto, ipotesi non ravvisabili nel caso in esame”, (Consiglio di Stato, V, 5 settembre 2022, n. 7728).

In conclusione il ricorso va respinto.

Sussistono sufficienti ragioni per la compensazione integrale delle spese.

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