TAR Latina, sez. I, sentenza 2024-07-17, n. 202400507

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Latina, sez. I, sentenza 2024-07-17, n. 202400507
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Latina
Numero : 202400507
Data del deposito : 17 luglio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 17/07/2024

N. 00507/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00104/2024 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

sezione staccata di Latina (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 114 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 104 del 2024, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avv. A B ed E R, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. E R in Roma, via A. Bertoloni 44, e domicilio digitale eletto presso gli indirizzi p.e.c. avv.andreabava@certmail-cnf.it ed enricorossi1@ordineavvocatiroma.org;

contro

Ministero dell’interno, in persona del Ministro p.t. , rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliato in Roma, via dei Portoghesi 12;

per l’ottemperanza

alla sentenza del Tribunale ordinario di Latina, sezione lavoro,-OMISSIS-n. -OMISSIS-, pronunciata sul ricorso n.r.g.-OMISSIS-del 2020 e passata in giudicato.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’interno;

Visto l’art. 114 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 luglio 2024 il dott. V T e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


Considerato che con il ricorso all’esame, notificato e depositato il 27 febbraio 2024, parte ricorrente ha chiesto il rilascio dei provvedimenti necessari ad assicurare l’integrale ottemperanza alla sentenza civile indicata in epigrafe, con particolare riguardo alla mancata corresponsione degli accessori sulla sorte capitale sino al soddisfo, avvenuto il 14 marzo 2023, come invece statuito nella sentenza civile de qua ;

Considerato che con la prefata sentenza del-OMISSIS-il Ministero dell’interno è stato condannato a pagare al ricorrente, tra l’altro: 1) la speciale largizione prevista dall’art. 5, l. 3 agosto 2004 n. 206, commisurata ad una invalidità dell’80%, “ oltre la maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria, dalla maturazione al soddisfo ”;
2) lo speciale assegno vitalizio di euro 1.033,00 di cui agli artt. 5, comma 3, l. n. 206 del 2004 e 2, comma 105, l. 24 dicembre 2007 n. 244 e l’assegno vitalizio mensile di euro 500,00, di cui agli artt. 2, comma 1, l. 23 novembre 1998 n. 407 e 4, comma 238, l. 24 dicembre 2003 n. 350, “ con relativa perequazione automatica, oltre accessori di legge ”;
3) le spese di consulenza tecnica, liquidate come da separato decreto;

Considerato che la suddetta sentenza è stata notificata il 27 giugno 2022 e munita di formula esecutiva è stata così nuovamente notificata l’11 settembre 2023, ai sensi e per gli effetti dell’art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996 n. 669, conv. nella l. 28 febbraio 1997 n. 30;

Considerato, altresì, che detta sentenza è passata in giudicato, come risulta dall’attestazione rilasciata il 3 agosto 2022 dalla cancelleria della Corte d’appello di Roma versata in atti;

Considerato che il Ministero dell’interno si è costituito in giudizio per resistere al ricorso rappresentando con memoria depositata il 15 marzo 2024 l’insussistenza dei presupposti per il suo accoglimento ( rectius la cessazione della materia del contendere), in quanto: 1) con decreti del Capo della polizia, Direttore generale della pubblica sicurezza, prot. n. -OMISSIS-. del 1° marzo 2023 e prot. n. -OMISSIS-. del 1° marzo 2023 sono stati concessi i benefici economici di cui alla suddetta sentenza;
2) con riguardo alla richiesta di interessi, gli emolumenti in parola sono assistiti da meccanismi di attualizzazione finalizzati a mantenerne integro il potere di acquisto e cioè la rivalutazione monetaria per la speciale largizione ex art. 8, l. 20 ottobre 1990 n. 302, e la perequazione automatica per gli assegni vitalizi, ai sensi dell’art. 11, d.lgs. 30 dicembre 1992 n. 503, sì che l’ammontare di tali accessori è pari agli interessi legali e risultano quindi assorbiti dai primi e, in ogni caso, a termini dell’art. 22, comma 36, l. 23 dicembre 1994 n. 724, vige un divieto di cumulo tra interessi legali e rivalutazione monetaria;
3) in relazione alle spese della consulenza tecnica d’ufficio, con nota ministeriale prot. n. -OMISSIS- del 5 aprile 2023 sono stati inviati alla Prefettura di Latina i documenti necessari per il pagamento;

Ritenuto che il ricorso vada accolto, poiché le ragioni ostative sollevate dal Ministero dell’interno nella memoria del 15 marzo 2024 avrebbero dovuto essere oggetto di un appello nei confronti della sentenza di prime cure, che ha espressamente riconosciuto gli accessori oggi richiesti dal ricorrente sulla sorte capitale a lui spettante, non potendo questo Tribunale discostarsi da quanto espressamente riconosciuto dal giudice ordinario in favore di -OMISSIS-;

Ritenuto, pertanto, di fissare al predetto ente pubblico un termine per l’integrale ottemperanza alla sentenza indicata in epigrafe, decorso il quale, nell’ipotesi di perdurante inadempienza, parte ricorrente potrà chiedere l’intervento di un commissario ad acta sostitutivo, che è sinora individuato nella persona del Direttore della Ragioneria territoriale dello Stato di Frosinone/Latina;

Ritenuto di condannare l’Amministrazione resistente al pagamento, a favore di parte ricorrente, delle spese del presente giudizio, nella misura di cui in dispositivo, da distrarsi in favore dell’avv. A B, procuratore antistatario;

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