TAR Napoli, sez. I, sentenza 2010-10-21, n. 201020632

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. I, sentenza 2010-10-21, n. 201020632
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 201020632
Data del deposito : 21 ottobre 2010
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 04146/2010 REG.RIC.

N. 20632/2010 REG.SEN.

N. 04146/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4146 del 2010, proposto da:
L'Oasi Piccola Societa' Cooperativa a r.l., rappresentato e difeso dagli avv. G C, G T, con domicilio eletto presso Vera Rocca in Napoli, C.so Vitt. Emanuele, n. 440;

contro

Comune di Succivo, n.c.;

per l'annullamento

del silenzio serbato sull’istanza diretta ad accertare il diritto alla revisione del prezzo dell’appalto dei servizi cimiteriali.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive e tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 ottobre 2010 il dott. Michele Buonauro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Con il ricorso in epigrafe la società L'Oasi Piccola Societa' Cooperativa ha impugnato il silenzio illegittimamente formatosi sull’istanza di riconoscimento del compenso revisionale formulata nel luglio 2009.

In particolare con precedente ricorso, dichiarato inammissibile con sentenza n. del 2010, sulla base della medesima diffida aveva chiesto un accertamento giurisdizionale volto al riconoscimento del compenso revisionale.

All’udienza del 20 ottobre, in contumacia del Comune intimato il ricorso perviene alla decisione.

DIRITTO

Con atto in data 7 luglio 2009, pervenuto al Comune di Succivo il 20 luglio 2009, la cooperativa l’Oasi piccola ha formulato istanza di revisione del canone di affidamento dei servizio cimiteriali svolto sul territorio del predetto Comune dal 1 gennaio 2003 al 15 ottobre 2008, oltre interessi e rivalutazione.

Col ricorso in esame, si duole del fatto che ad essa non sia stato dato riscontro alcuno.

Il Comune di Succivo non si è costituito.

Il ricorso è fondato.

Con la sua istanza la cooperativa ricorrente ha attivato un procedimento volto al riconoscimento del compenso revisionale, in cui l’amministrazione esercita una funzione di verifica della sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della spettanza della revisione prezzi.

Sia per l’abrogato art. 6, comma 4, della legge 23 dicembre 1993 n. 537, come modificato dall’art. 44 della legge 24 dicembre 1994 n. 724, che per il vigente art. 115 del d.lgs. 163/06 la revisione prezzi, infatti, è demandata ad una istruttoria condotta dai dirigenti responsabili della acquisizione di beni e servizi, sulla base di dati che sono ora forniti dalla sezione centrale dell’Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture e dall’ISTAT (art. 7, comma 4 lett. c) e comma 5, d.lgs. 163/06).

Una volta avviato con istanza di parte, tale procedimento deve essere concluso mediante l’adozione di un provvedimento espresso, di contenuto positivo o negativo.

Per tale ragione, va dichiarato l’obbligo del Comune di Succivo di pronunciarsi sulla istanza di riconoscimento del compenso revisionale pervenutagli il 20 luglio 2009 entro il termine di 120 giorni dalla comunicazione della presente sentenza o dalla sua notifica a cura di parte ricorrente se anteriore e con riserva di nominare un commissario ad acta in caso di inosservanza del suddetto termine.

In tale sede, in cui conserva un indubbio margine di potere discrezionale nelle valutazioni (Cass. SS.UU., 15 giugno 2009, n. 13892), il Comune potrà alternativamente riconoscere la revisione o negarla, motivando in base agli esiti dell’istruttoria ed alle eventuali eccezioni impeditive o estintive che dovesse ritenere dirimenti.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi