TAR Catania, sez. III, sentenza 2021-02-12, n. 202100476

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catania, sez. III, sentenza 2021-02-12, n. 202100476
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
Numero : 202100476
Data del deposito : 12 febbraio 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 12/02/2021

N. 00476/2021 REG.PROV.COLL.

N. 01322/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1322 del 2017, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato D S, con domicilio eletto presso il suo studio in Catania, Via Teocrito 48;

contro

Ministero della Difesa, in persona del Ministro, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, domiciliataria in Catania, Via Vecchia Ognina 149;

per l'annullamento

a) del verbale modello BL/B n. -OMISSIS-, con cui la Commissione Medica Ospedaliera 3^ presso il Dipartimento Militare di Medicina legale di Messina ha giudicato e valutato le infermità da cui il ricorrente è affetto;
b) ove occorra, della relazione tecnica in data-OMISSIS-dell’Istituto di Medicina Aerospaziale “A. Di Loreto”;
c) del decreto -OMISSIS-, con cui la 6^ Divisione del II Reparto della Direzione Generale della Previdenza Militare della Leva ha riconosciuto non dipendente da causa di servizio l’infermità ivi contemplata;
d) del presupposto parere del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio -OMISSIS-.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore il giorno 13 gennaio 2021 il dott. Daniele Burzichelli;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO

Il ricorrente, in servizio -OMISSIS-, ha impugnato: a) il verbale modello BL/B n. -OMISSIS-, con cui la Commissione Medica Ospedaliera 3^ presso il Dipartimento Militare di Medicina legale di Messina ha giudicato e valutato le infermità da cui egli è affetto;
b) ove occorra, la relazione tecnica in data-OMISSIS-dell’Istituto di Medicina Aerospaziale “A. Di Loreto”.

Nel ricorso, per quanto in questa sede interessa, si rappresenta in punto di fatto quanto segue: a) il ricorrente è stato collocato in aspettativa a far data dal -OMISSIS-;
b) a seguito di visita di controllo in data-OMISSIS-c) tale giudizio è stato confermato nella successiva visita in data -OMISSIS-è stato riconosciuto l’aggravamento dell’infermità (“-OMISSIS-”) ed è stata, altresì, accettata un’ulteriore patologia (“-OMISSIS-”);
e) tale accertamento fu confermato nella visita del 16 giugno 2005, in occasione della quale fu accertato anche un “-OMISSIS-”;
f) l’Istituto di Medicina Legale decretò, quindi, l’inabilità al servizio del ricorrente per un periodo di tre mesi, affermando che l’infermità per la quale veniva adottato il relativo provvedimento risultava dipendente da causa di servizio;
g) la condizione di inabilità al servizio si protrasse sino al -OMISSIS-, data in cui furono riconosciuti altri tre mesi di temporanea inidoneità dell’interessato a qualsiasi servizio, con apposita segnalazione ai Reparti interessati per la sottoposizione a visita del ricorrente allo scadere di tale termine;
h) tale richiesta è rimasta, però, inevasa e, con -OMISSIS-, il ricorrente stato dichiarato cessato dal servizio permanente per inidoneità, avendo superato il limite di 730 giorni di licenza nel quinquennio, ai sensi degli artt. 16 e 29 della legge n. 599/1954;
i) poiché il periodo di collocamento in aspettativa era stato giustificato da patologia dipendente da causa di servizio, il 16 maggio 2013 il ricorrente è stato visitato dalla Commissione Medica Ospedaliera 3^ presso il Dipartimento di Medicina Legale di Messina e in tale circostanza è stata accertata una nuova infermità (“-OMISSIS-”);
l) con relazione in data 23 luglio 2005 l’Istituto di Medicina Aerospaziale “A. Di Loreto” ha affermato che le infermità rilevate nell’ultima visita (-OMISSIS-in data -OMISSIS-) non erano state giudicate, all’epoca, stabilizzate, né di gravità tale da richiedere un provvedimento di inidoneità permanente, aggiungendo che tale giudizio, peraltro accettato dall’interessato, non poteva essere più modificato;
m) all’esito della visita in data 2 marzo 2017 la Commissione Medico Ospedaliera ha riconosciuto come nuova infermità il “-OMISSIS-” e ha ritenuto l’interessato idoneo alla categoria di appartenenza (“congedo”), apponendo una nota che si riferiva alla stabilizzazione dell’infermità, indicata nella data nel -OMISSIS- (“data visita immediatamente precedente al congedo”);
n) la Commissione, quindi, ha ascritto alla -OMISSIS-^, il disturbo sopra indicato, attribuendo una nuova classificazione alla somma dell’infermità precedente e di quella accertata apparentemente per la prima volta e ascritta alla categoria 6^.

Il contenuto dei motivi di gravame può sintetizzarsi come segue: a) a tutt’oggi non si rinviene alcun accertamento sull’idoneità al servizio del ricorrente al momento della cessazione del rapporto;
b) ai sensi dell’art. 16, primo comma, della legge n. 599/1954 (applicabile “ratione temporis”), l’aspettativa che era stata concessa doveva cessare con la causa che l’aveva determinata;
c) se il ricorrente era stato collocato in aspettativa per infermità dipendente da causa di servizio, al termine di tale infermità doveva essere verificato lo stato della patologia al fine di stabilire la cessazione della causa che aveva determinato l’aspettativa;
d) il successivo art. 29, primo comma, prevede la cessazione dal servizio del sottufficiale che non abbia riacquistato l’idoneità fisica allo scadere del periodo massimo di aspettativa e l’applicazione di tale disposizione esigeva, evidentemente, un accertamento sull’eventuale riacquisto dell’idoneità da parte dell’interessato;
e) infine, l’art. 2, terzo comma del decreto ministeriale n. 114/2000 impone la verifica dell’idoneità al servizio al raggiungimento del periodo massimo di aspettativa (sul punto, cfr. anche la Circolare DGPM/II/SEGR/806/Circ. del 26 ottobre 2000);
f) l’Amministrazione, pertanto, nell’imminenza del raggiungimento del periodo massimo di aspettativa (26 aprile 2006) avrebbe dovuto verificare che il ricorrente fosse ancora idoneo al servizio incondizionato, oppure a quello della riserva, ovvero neanche a quest’ultimo;
g) l’Istituto di Medicina Legale, invece, in data -OMISSIS- ha dichiarato il ricorrente temporaneamente inidoneo al servizio per tre mesi, omettendo di considerare che dopo soli sei giorni sarebbe stato raggiunto il limite massimo di aspettativa fruibile;
h) tra l’altro, il ricorrente è stato collocato nella riserva, ma non è dimostrato che il suo stato di salute fosse compatibile con tale condizione;
i) il provvedimento impugnato risulta, altresì, illegittimo perché tratta come nuova patologia il “-OMISSIS-”, che deve ritenersi, invece, un aggravamento della precedente infermità “-OMISSIS-” e va considerata interdipendente rispetto alla “-OMISSIS-”;
l) inoltre, l’attribuzione a tutte le infermità della 6^ categoria non tiene conto della effettiva portata invalidante delle stesse, quale risulta dalla copiosa documentazione presentata alla Commissione Medico Ospedaliera;
m) in particolare, appare del tutto incongruo che-OMISSIS-aggravatasi, sia stata ascritta alla 7^ categoria, dopo che, senza essere -OMISSIS-, era stata assegnata alla 8^ categoria nell’anno 2005.

Mediante motivi aggiunti il ricorrente ha impugnato: a) il decreto -OMISSIS-, con cui la 6^ Divisione del II Reparto della Direzione Generale della Previdenza Militare della Leva ha riconosciuto non dipendente da causa di servizio l’infermità ivi contemplata;
b) il presupposto parere del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio -OMISSIS-.

Oltre a ribadire i motivi di gravame contenuti nel ricorso introduttivo, il ricorrente ha osservato quanto segue: a) la valutazione del Comitato di Verifica risulta radicalmente contrastante con quella dell’Istituto di Medicina Legale in occasione della visita in data -OMISSIS-;
b) l’Amministrazione ha anche erroneamente ritenuto che la domanda di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio fosse stata presentata dopo il decorso del termine di sei mesi di cui all’art. 2, primo comma, del D.P.R. n. 461 2001, decorrente, come è noto, dalla conoscenza dell’infermità;
c) la dipendenza da causa di servizio, infatti, era stata riconosciuta d’ufficio dall’Amministrazione -OMISSIS-, con la conseguenza che una nuova istanza da parte del ricorrente sarebbe risultata priva di oggetto e dovendo, altresì, precisarsi che l’istanza formulata dall’interessato in data -OMISSIS-non può considerarsi quale nuova richiesta del riconoscimento della dipendenza dell’infermità da causa di servizio.

Il Ministero della Difesa e il Ministero dell’Economia e delle Finanze, costituitisi in giudizio, hanno chiesto il rigetto del ricorso, depositando documentazione relativa ai fatti di causa, con particolare riferimento a due relazioni con cui sono state fornite indicazioni in ordine allo svolgimento delle vicende procedimentali sopra indicate ed è stata affermata l’infondatezza del gravame.

Con memoria in data 10 dicembre 2020 il ricorrente ha ribadito e ulteriormente illustrato le proprie difese.

In data odierna la causa è stata trattenuta in decisione.

Il Collegio deve, in primo luogo, osservare che il -OMISSIS-, con cui il ricorrente è stato dichiarato cessato dal servizio permanente per inidoneità, risulta ormai inoppugnabile, non essendo mai stato ritualmente impugnato, con la conseguenza che non può contestarsi in questa sede che l’Amministrazione abbia omesso di effettuare il prescritto accertamento sull’idoneità al servizio del ricorrente e abbia omesso di verificare lo stato della patologia al fine di stabilire la cessazione della causa che aveva determinato l’aspettativa, né che l’Istituto di Medicina Legale, in data -OMISSIS-, abbia dichiarato il ricorrente temporaneamente inidoneo al servizio per tre mesi omettendo di considerare che dopo soli sei giorni sarebbe stato raggiunto il limite massimo di aspettativa fruibile o che il ricorrente sia stato collocato nella riserva senza che vi fosse la dimostrazione che il suo stato di salute fosse compatibile con tale condizione.

Per quanto attiene, poi, all’impugnazione del verbale modello BL/B n. -OMISSIS-, con cui la Commissione Medica Ospedaliera 3^ presso il Dipartimento Militare di Medicina legale di Messina ha giudicato e valutato le infermità da cui il ricorrente è affetto, anche a prescindere da eventuali rilievi in ordine agli arcinoti limiti del sindacato giurisdizionale sulle valutazioni di natura discrezionale (tecnica o amministrativa) effettuate dall’Amministrazione, il Collegio, osserva che il ricorso risulta improcedibile, poiché, ad avviso della Sezione, risulta infondato il ricorso per motivi aggiunti (posto che la valutazione della Commissione Medica Ospedaliera riguarda esclusivamente la diagnosi, la data di conoscibilità dell’infermità, la data di stabilizzazione della patologia, l’ascrizione tabellare e il giudizio di idoneità al servizio e che gli effetti di tale accertamento vengono ad essere sostanzialmente vanificati - quanto, ad esempio, al riconoscimento dell’equo indennizzo o della pensione privilegiata - nel caso in cui l’Amministrazione, sulla scorta del parere vincolante reso dal Comitato di Verifica per le Cause di Servizio, non riconosca la dipendenza dell’infermità da causa di servizio).

Quanto al ricorso per motivi aggiunti, può prescindersi dalla questione relativa alla presunta tardività della domanda dell’interessato, non potendo condividersi la tesi del ricorrente secondo cui la valutazione del Comitato di Verifica risulterebbe illegittima perché radicalmente in contrasto con quella reda dall’Istituto di Medicina Legale in occasione della visita -OMISSIS-

In ordine al presunto contrasto con l’avviso espresso da precedenti organi - e in particolare dalla Commissione Medica Ospedaliera - deve, infatti, osservarsi che nel regime previgente l’entrata in vigore del D.P.R. n. 461/2001, il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio da parte della Commissione Medica Ospedaliera, pur rilevante ai fini della concessione delle aspettative e del rimborso della spese di cura, non vincolava affatto l’Amministrazione quanto alla concessione dell’equo indennizzo, potendo quest’ultima discostarsi dalla valutazione della Commissione Medica Ospedaliera sulla base del diverso avviso espresso dal Comitato per le Pensioni Privilegiate Ordinarie (sul punto, cfr., per tutte, Consiglio di Stato, IV, n. 1150/1998), ciò che a maggior ragione valeva per le valutazioni rese da altri organi nell’ambito del medesimo o di altro procedimento.

Con la nuova procedura, ormai, il parere del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio ha assunto, natura vincolante e conclusiva quanto al riconoscimento della dipendenza da causa di servizio (sul punto, cfr., per tutte, Consiglio di Stato, IV, n. 6650/2018 e Consiglio di Stato, III, n. 5086/2017) ed esso prescinde in modo assoluto da eventuali valutazioni rese da organi differenti e privi di qualsivoglia competenza in merito al riconoscimento della dipendenza dell’infermità da causa di servizio ai fini della concessione dell’equo indennizzo.

In particolare, l’art. 12 del D.P.R. n. 461/2001, anche in base ad una ormai pacifica giurisprudenza amministrativa, costituisce una norma regolamentare diretta ad evitare che in materia di equo indennizzo l’Amministrazione abbia a disposizione una serie di pareri equiordinati, resi da diversi organi consultivi dotati di identica competenza sui quali poi orientarsi, affidando ad un organo unico - il Comitato di Verifica per le Cause di Servizio - il compito di esprimere una valutazione conclusiva sulla richiesta.

Tale norma, nell’affermare l’unicità dell’accertamento relativo alla dipendenza da causa di servizio (con la descritta preminenza del parere del Comitato di Verifica), non intende, cioè, affermare che il Comitato di Verifica resti soggetto a valutazioni sulla dipendenza da causa di servizio espresse ad altri fini da parte della Commissione Medica Ospedaliera.

Può essere, poi, utile aggiungere che la previsione di cui all’art. 18, primo comma, del D.P.R. n. 461/2001 fa esclusivo riferimento all’osservanza dei previgenti termini procedurali in relazione alle domande già presentate prima dell’entrata in vigore del nuovo regolamento, non prevedendo certo che il Comitato di Verifica debba adeguarsi al parere già espresso dalla Commissione Medica Ospedaliera (essendo vero, semmai il contrario, tenuto conto della nuova normativa che assegna a tale organo un ruolo assolutamente preminente nella procedura e carattere conclusivo e vincolante al suo parere), anche perché una tesi siffatta risulterebbe assolutamente incongrua e paradossale, sia alla luce della indicata preminenza del Comitato di Verifica, sia tenendo conto del fatto che nel regime previgente, come già evidenziato, il Comitato per le Pensioni Privilegiate Ordinarie ben poteva discostarsi dalla valutazione della Commissione Medica Ospedaliera quanto alla dipendenza da causa di servizio in relazione al riconoscimento dell’equo indennizzo.

Non può, quindi, condividersi l’assunto della parte ricorrente secondo cui il diverso avviso espresso dall’Istituto di Medicina Legale potesse costituire una sorta di vincolo (anche, in ipotesi, ai fini della motivazione da rendere) per l’Amministrazione procedente.

Per le considerazioni che precedono il ricorso introduttivo dichiarato improcedibile, mentre quello per motivi aggiunti deve essere rigettato.

Tenuto conto della materia trattata, le spese di lite possono essere compensate.

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi