TAR Catania, sez. I, sentenza 2022-04-05, n. 202200981

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catania, sez. I, sentenza 2022-04-05, n. 202200981
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
Numero : 202200981
Data del deposito : 5 aprile 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 05/04/2022

N. 00981/2022 REG.PROV.COLL.

N. 01657/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1657 del 2021, proposto da
-OMISSIS- – -OMISSIS- S.p.a., in persona dei curatori fallimentari, autorizzati alla proposizione dell’azione giusta provvedimento del Giudice Delegato, rappresentata e difesa dall'avvocato F G, con domicilio fisico eletto presso il suo studio in Catania, Via Vincenzo Giuffrida 2/B;

contro

Ministero dello Sviluppo Economico, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, presso i cui uffici domicilia in Catania, via Vecchia Ognina, 149;

per l'ottemperanza

al decreto della Corte d’Appello di Catania n. -OMISSIS-, spedito in forma esecutiva con provvedimento del 4 febbraio 2021, con attestazione di passaggio in giudicato, e notificato a mezzo plico postale in data 17 febbraio 2021;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dello Sviluppo Economico;

Visti gli artt. 112 e ss. cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 febbraio 2022 il dott. Giovanni Giuseppe Antonio Dato e uditi per le parti i difensori presenti come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO



1. Con ricorso notificato in data 11 ottobre 2021 e depositato in data 23 ottobre 2021 la -OMISSIS-– -OMISSIS- S.p.a. ha rappresentato quanto segue.

Con decreto n. -OMISSIS- il Tribunale di Catania ha dichiarato il fallimento della -OMISSIS- – -OMISSIS- S.p.a. in amministrazione straordinaria;
avverso il suddetto decreto il Ministero dello Sviluppo Economico ha proposto reclamo alla Corte d’Appello di Catania.

Con decreto n. cron. -OMISSIS-, la Corte d’Appello di Catania ha respinto il reclamo e ha condannato il Ministero dello Sviluppo Economico alla refusione delle spese di lite in favore della -OMISSIS- – -OMISSIS- S.p.a., liquidate in Euro 4.000,00 oltre spese generali, c.p.a. ed IVA.

Con diffida inviata a mezzo PEC in data 29 ottobre 2019, la -OMISSIS- – -OMISSIS- S.p.a. ha chiesto al Ministero dello Sviluppo Economico di provvedere spontaneamente al pagamento delle suddette spese di lite, senza ottenere alcun fattivo riscontro;
in data 17 febbraio 2021 è stato notificato al Ministero dello Sviluppo Economico il decreto n. -OMISSIS-della Corte d’Appello di Catania munito di formula esecutiva.

La parte ricorrente ha quindi proposto la domanda in epigrafe.



1.1. Si è costituito in giudizio con atto di mero stile il Ministero dello Sviluppo Economico, versando nel corso del giudizio corredo documentale.



1.2. Con memoria depositata in data 26 gennaio 2022 la parte ricorrente ha rappresentato che il Ministero dello Sviluppo Economico, dopo la notifica del ricorso, ha corrisposto l’importo di Euro 5.836,00 pari alle spese legali liquidate con il decreto in epigrafe, oltre spese generali, cassa previdenza ed IVA;
la parte ricorrente ha tuttavia argomentato che tale somma non può considerarsi sufficiente, essendo stata costretta la medesima parte a proporre ricorso, in difetto di spontaneo pagamento, con la conseguenza che è dovuto il rimborso delle anticipazioni sostenute e documentate (rilascio del titolo in forma esecutiva e costo di notifica) per Euro 49,87 nonché la refusione delle spese di lite oltre al rimborso del contributo unificato.

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