TAR Roma, sez. III, sentenza 2015-03-31, n. 201504809

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. III, sentenza 2015-03-31, n. 201504809
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201504809
Data del deposito : 31 marzo 2015
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 03909/2014 REG.RIC.

N. 04809/2015 REG.PROV.COLL.

N. 03909/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3909 del 2014, proposto dal sig. C C, rappresentato e difeso dall'avv. S L, con domicilio eletto presso l’avv. Simonetta De Julio in Roma, largo Leonardo Da Vinci, 5;

contro

Banca d'Italia, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa per legge dagli avvocati G Npoletano, A P e G T, domiciliata in Roma, Via Nazionale, 91;

nei confronti di

Soc. Credito Aretuseo Banca di Credito Cooperativo Società Cooperativa in Liquidazione Coatta Amministrativa;

per l'annullamento

del provvedimento prot. n. 1162227/13 del 13.12.2013 con il quale la Banca d'Italia ha disposto nei confronti del ricorrente l'irrogazione di sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'art. 144 t.u.b.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Banca d'Italia;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 gennaio 2015 il dott. Claudio Vallorani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Con ricorso notificato alla Banca d’Italia e depositato entro il termine di rito il Sig. C C impugnava, contestandone l’illegittimità sotto vari profili, i provvedimenti in epigrafe indicati, relativi all’accertamento e contestazione degli addebiti e successiva irrogazione di sanzione pecuniaria, ai sensi degli artt. 144 e 145 T.U. Bancario (D.lgs. n. 385 del 1993), nei suoi confronti, per irregolarità commesse nell’esercizio delle proprie funzioni societarie.

2. Si è costituita in giudizio la Banca d’Italia contestando le dedotte censure di illegittimità del provvedimento sanzionatorio.

3. Il ricorso deve dichiararsi inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo - come peraltro anticipato alle parti in udienza ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a. - alla luce della sentenza della Corte costituzionale 15.4.2014, n. 94 (G.U., 1^ serie speciale – Corte cost., n. 18 del 23.4.2014) che, sulla base della precedente declaratoria di incostituzionalità di cui alla sentenza n. 162 del 2012, in materia di sanzioni applicate dalla CONSOB, ha ribadito che “l'art. 44 della legge n. 69 del 2009 contiene una delega per il riordino normativo del processo amministrativo e del riparto di giurisdizione tra giudici ordinari e giudici amministrativi. In quanto delega per il riordino, essa concede al legislatore delegato un limitato margine di discrezionalità per l'introduzione di soluzioni innovative, le quali devono comunque attenersi strettamente ai principi e ai criteri direttivi enunciati dal legislatore delegante (ex multis, sentenze n. 73 e n. 5 del 2014, n. 80 del 2012, n. 293 e n. 230 del 2010). Pertanto, come già affermato in relazione al caso delle sanzioni applicate dalla CONSOB, anche con riferimento alle sanzioni irrogate dalla Banca d'Italia il legislatore delegato, nel momento in cui interveniva in modo innovativo sul riparto di giurisdizione, doveva tenere in debita considerazione i principi e criteri enunciati dalla delega, i quali richiedevano di «adeguare le norme vigenti alla giurisprudenza della Corte costituzionale e delle giurisdizioni superiori» (art. 44 della legge n. 69 del 2009)”.

Eccedendo i limiti della delega conferita il legislatore delegato non ha considerato la consolidata giurisprudenza delle sezioni unite civili della Corte di cassazione formatasi sia con riguardo alle sanzioni previste dall'art. 195 del d.lgs. n. 58 del 1998 (Corte di cassazione, sezioni unite civili, sentenza n. 2980 del 2005), che con riferimento a quelle (oggetto della presente causa) disciplinate dall'art. 145 del d.lgs. n. 385 del 1993 (Corte di cassazione, sezioni unite civili, sentenze n. 13709 del 2004 e n. 16577 del 2010;
ordinanze della Corte di cassazione, sezioni unite civili, n. 9600 e n. 9602 del 2006).

Secondo la Consulta, pertanto, l'intervento del legislatore delegato, “incidendo profondamente sul precedente assetto, si è illegittimamente discostato dalla consolidata giurisprudenza della Corte di cassazione, in violazione della delega. Pertanto, deve ritenersi che, nel trasferire alla giurisdizione esclusiva, estesa al merito, del giudice amministrativo e alla competenza funzionale inderogabile del

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