TAR Roma, sez. III, sentenza 2015-03-31, n. 201504809
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Testo completo
N. 04809/2015 REG.PROV.COLL.
N. 03909/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3909 del 2014, proposto dal sig. C C, rappresentato e difeso dall'avv. S L, con domicilio eletto presso l’avv. Simonetta De Julio in Roma, largo Leonardo Da Vinci, 5;
contro
Banca d'Italia, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa per legge dagli avvocati G Npoletano, A P e G T, domiciliata in Roma, Via Nazionale, 91;
nei confronti di
Soc. Credito Aretuseo Banca di Credito Cooperativo Società Cooperativa in Liquidazione Coatta Amministrativa;
per l'annullamento
del provvedimento prot. n. 1162227/13 del 13.12.2013 con il quale la Banca d'Italia ha disposto nei confronti del ricorrente l'irrogazione di sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'art. 144 t.u.b.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Banca d'Italia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 gennaio 2015 il dott. Claudio Vallorani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso notificato alla Banca d’Italia e depositato entro il termine di rito il Sig. C C impugnava, contestandone l’illegittimità sotto vari profili, i provvedimenti in epigrafe indicati, relativi all’accertamento e contestazione degli addebiti e successiva irrogazione di sanzione pecuniaria, ai sensi degli artt. 144 e 145 T.U. Bancario (D.lgs. n. 385 del 1993), nei suoi confronti, per irregolarità commesse nell’esercizio delle proprie funzioni societarie.
2. Si è costituita in giudizio la Banca d’Italia contestando le dedotte censure di illegittimità del provvedimento sanzionatorio.
3. Il ricorso deve dichiararsi inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo - come peraltro anticipato alle parti in udienza ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a. - alla luce della sentenza della Corte costituzionale 15.4.2014, n. 94 (G.U., 1^ serie speciale – Corte cost., n. 18 del 23.4.2014) che, sulla base della precedente declaratoria di incostituzionalità di cui alla sentenza n. 162 del 2012, in materia di sanzioni applicate dalla CONSOB, ha ribadito che “l'art. 44 della legge n. 69 del