TAR Venezia, sez. II, sentenza 2023-12-11, n. 202301853

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Venezia, sez. II, sentenza 2023-12-11, n. 202301853
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Venezia
Numero : 202301853
Data del deposito : 11 dicembre 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 11/12/2023

N. 01853/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00114/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 114 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto da
S C S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati G S, C S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Venezia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati A I, N O, F T, I S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio A I in Venezia, S. Marco 4091;

per l’annullamento

per quanto riguarda il ricorso introduttivo

- del provvedimento del Comune di Venezia, notificato in data 10 novembre 2022 a La Ribolla Società Cooperativa, prot. fascicolo 2022.XIII/2/2.100, pratica 2001278, con cui viene disposta la cessazione dell’attività ricettiva alberghiera esercitata in assenza dei titoli abilitativi, nelle imbarcazioni da diporto “ S 1MN3497D ” e “ F CR569D ”, ormeggiate in Venezia Giudecca Sacca Fisola Fondamenta Beata Giuliana di Collalto Canale dei Lavraneri;

- di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente, ivi compresi:

a) la comunicazione in data 22 settembre 2022, dal Comune di Venezia alla Società Cooperativa La Ribolla, di avvio del procedimento di cessazione dell’attività ricettiva alberghiera esercitata, in assenza dei titoli abilitativi, nelle imbarcazioni da diporto “ S ” e “ F ”;

b) il verbale di accertamento, constatazione e notifica della Stazione Navale della Guardia di Finanza di Venezia a carico di La Ribolla Società Cooperativa in data 29 giugno 2022;

c) il processo verbale di controllo fiscale della Stazione Navale della Guardia di Finanza di Venezia a carico di S C S.r.l. in data 29 giugno 2022 e il relativo processo verbale di constatazione in data 12 dicembre 2022;

nonché per l’accertamento incidenter tantum

- dell’incompetenza dell’ente locale a legiferare in merito a qualsivoglia attività commerciale svolta da un’imbarcazione da diporto in condizioni di navigabilità, essendo competente a legiferare in materia soltanto il Parlamento in conseguenza della delega disposta nella legge 7 ottobre 2015, n. 167, all’art. 1, comma 2, lettera r);

- della non equiparabilità di una imbarcazione galleggiante, ormeggiata mediante cime, non ancorata stabilmente e in condizioni di navigabilità ad un edificio infisso nel suolo e del conseguente suo diritto di esercitare l’attività di “ boat &
breakfast
” in qualsiasi porto italiano, senza necessità di dover affrontare alcuno degli steps previsti dal d.P.R. 380/2001 per la costruzione e/o ricostruzione e/o ristrutturazione di un edificio infisso al suolo, così come alcuno degli steps previsti per l’esercizio di un’attività alberghiera , in considerazione di quanto disposto dall’art. 2 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171;

per quanto riguarda i motivi aggiunti

- del provvedimento del Comune di Venezia, notificato a S C S.r.l. il 17 gennaio 2023, avente ad oggetto “ la diffida a demolire, ai sensi dell’art. 35 del

DPR

6/6/2001 n. 380 e successive modifiche ed integrazioni e dell’art. 167 D.Lgs. 42/2004, opere edilizie abusive eseguite in Venezia, Fondamenta Beata Giuliana (Sacca Fisola – Canale dei Lavraneri)
”, nonché “ la diffida a ripristinare lo stato dei luoghi mediante l’utilizzo degli spazi acquei secondo la normativa vigente, entro il termine di giorni 90 (novanta) dalla notifica della presente ordinanza ”.


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Venezia;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 19 ottobre 2023 il dott. A R e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

1. Con la redazione di appositi atti, in data 29 giugno 2022, i militari della Guardia di Finanza di Venezia (appartenenti alla Stazione Navale e al 1° Nucleo Operativo Metropolitano), unitamente agli agenti del Corpo di Polizia Locale, sono acceduti a bordo di due imbarcazioni da diporto, aventi nomi, sigle e numeri di individuazione “ S 1

MN

3497D
” e “ F CR569D ”, ormeggiate in Venezia, Giudecca, Fondamenta Beata Giuliano di Collalto, Canale dei Lavraneri.

I militari hanno dato atto della presenza a bordo di sedici ospiti e quattro lavoratori, indicando il numero e la composizione delle camere esistenti all’interno delle due imbarcazioni. Nello specifico, hanno compilato tre distinti verbali: (i) un processo verbale di controllo fiscale ai fini dell’IMU e della verifica del regolare versamento delle concessioni demaniali che ha portato alla successiva stesura del processo verbale di constatazione, in data 12 dicembre 2022, a conclusione dell’attività ispettiva tributaria;
(ii) un verbale di accertamento e ispezione, finalizzato a formulare rilievi in materia di diritto del lavoro che ha portato alla stesura, in data 27 luglio 2022, di un verbale di accertamento senza rilievi, alla luce della documentazione acquisita ed esaminata;
(iii) un verbale di accertamento, contestazione e notifica, finalizzato a rilevare illeciti amministrativi connessi alla violazione di disposizioni della legge regionale 11/2013.

A seguito dei menzionati atti di ispezione, la ricorrente ha presentato all’amministrazione comunale i propri scritti difensivi diretti a far valere la loro nullità in quanto ritenuti frutto di attività aventi natura esplorativa ovvero affetti da irregolarità per il modo in cui la forza di polizia aveva proceduto ledendo i diritti dell’armatore.

Esaminate tali memorie, nelle quali si faceva esplicita menzione dell’esercizio della c.d. attività di “ boat &
breakfast
” da parte della società, l’amministrazione comunale, con comunicazione notificata il 22 settembre 2022, ha notiziato la ricorrente di avere dato avvio al procedimento di cessazione dell’attività ricettivo-alberghiera esercitata nelle due imbarcazioni in assenza dei prescritti titoli abilitativi, invocando la disciplina di cui agli artt. 32, comma 1, 33, comma 1, e 49 della legge regionale Veneto 11/2013.

Le conseguenti osservazioni prodotte dalla parte ricorrente in data 4 ottobre 2022 non sono state ritenute risolutive dall’amministrazione comunale che ha adottato in data 10 novembre uno specifico provvedimento con cui ha ordinato la “ cessazione dell’attività ricettiva alberghiera esercitata in assenza dei titoli abilitativi ”.

Il citato provvedimento è stato quindi impugnato con ricorso – notificato il 9 gennaio 2023 e depositato il 31 gennaio 2023 – formulando un solo articolato motivo di gravame, deducendo la violazione degli artt. 3 e 31 del d.P.R. 380/2001, l’eccesso di potere per carenza del presupposto, travisamento del fatto, illogicità manifesta, contraddittorietà e, infine, sviamento del potere.

2. Successivamente, con atto notificato il 2 febbraio 2023 e depositato l’8 febbraio 2023, la ricorrente ha presentato istanza di misure cautelari finalizzata a chiedere la sospensione del provvedimento impugnato con il ricorso introduttivo.

Su quest’ultima istanza, con ordinanza n. 139 del 16 marzo 2023, questo Tribunale si è pronunciato in senso favorevole e – dopo aver rilevato che il contratto proposto al pubblico dall’impresa era riconducibile alla fattispecie di cui all’art. 47 del d.lgs. 171/2005 e che la tipologia di ospitalità offerta non risultava specificamente disciplinata a livello normativo né statale né regionale – ha fissato l’udienza di trattazione.

3. Con ricorso per motivi aggiunti, notificato in data 16 marzo 2023 e depositato in data 23 marzo 2023, la ricorrente ha impugnato anche il provvedimento del Comune di Venezia, notificato il 17 gennaio 2023, avente ad oggetto la diffida a demolire ai sensi dell’art. 35 del d.P.R. 380/2001 e dell’art. 167 del d.lgs. 42/2004 e l’intimazione a ripristinare, nel termine di novanta giorni, lo stato dei luoghi “ mediante l’utilizzo degli spazi acquei secondo la normativa vigente ”.

Nello specifico, sono state formulate quattro censure: (i) eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione e illegittimità in condotta;
(ii) errata interpretazione della normativa di riferimento;
(iii) travisamento dei fatti rilevanti;
(iv) illegittimità della condotta amministrativa posta in essere dall’amministrazione.

4. Si è costituito in giudizio il Comune di Venezia, contestando, in fatto e in diritto, ogni affermazione avversaria attraverso il deposito di due memorie e una memoria di replica con le quali ha chiesto e insistito per il rigetto dei ricorsi.

5. Alla pubblica udienza del 19 ottobre 2023, la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. Con l’articolata censura formulata nel ricorso introduttivo, la società ricorrente lamenta i vizi del provvedimento del 10 novembre 2022 (fascicolo 2022.XIII/2/2.100, pratica 2001278), con il quale il Comune di Venezia ha disposto la cessazione dell’attività ricettivo-alberghiera esercitata sulle imbarcazioni “ S ” e “ F ” in assenza dei titoli abilitativi.

In sintesi, vi sarebbe la violazione degli artt. 3 e 31 del d.P.R. 380/2001 nonché l’eccesso di potere per carenza del presupposto, travisamento del fatto, illogicità manifesta, contraddittorietà e sviamento del potere.

1.1. Secondo la ricorrente, l’amministrazione comunale ha erroneamente ritenuto che le citate imbarcazioni costituissero un unico sistema dando luogo a una nuova costruzione ai sensi del d.P.R. 380/2001 che avrebbe dovuto indurre il loro armatore a chiedere al Comune i permessi e le autorizzazioni previsti dalla legge.

Sempre secondo la ricorrente, il Comune di Venezia avrebbe dato istruzioni alla Guardia di Finanza di chiedere, nel suo rapporto conclusivo, il pagamento dell’IMU, come se vi fosse stato nei tempi passati un accertamento giudiziale sulla correttezza di tale sua interpretazione.

Le due imbarcazioni, invece, sarebbero autonome una dall’altra, dotate ognuna soltanto di una passerella di accesso che le collega a riva;
il fatto che, al momento delle ispezioni, la passerella di “ F ” non fosse collegata a riva era dovuta a motivi contingenti.

1.2. In nessuno dei suoi atti il Comune di Venezia avrebbe illustrato il presupposto e la finalità della sua volontà di escludere le imbarcazioni da diporto esercenti nel porto di Venezia l’attività di “ boat &
breakfast
”.

L’equiparazione di un’imbarcazione ormeggiata e in condizioni di navigabilità ad una nuova costruzione in oggetto comporterebbe l’astratta possibilità, per le diverse autorità, di disporre un sequestro o un ordine amministrativo (di demolizione o di cessazione dell’attività).

Ad avviso della ricorrente, difetterebbe il requisito dell’installazione, atteso che le due imbarcazioni non sono in alcun modo infisse o anche soltanto aderenti al suolo ovvero al fondale marino;
inoltre la mera situazione di ormeggio, formalmente autorizzata dal competente Magistrato alle Acque da un’apposita concessione all’occupazione dello spazio acqueo, non sarebbe sufficiente per ipotizzare la necessità di un titolo edilizio in presenza di un mero “allacciamento” con un cavo elettrico “volante” ad una fonte energetica ubicata sulla riva.

Anche a voler considerare integrata l’ipotesi del manufatto utilizzato come luogo per il soggiorno, la temporaneità dell’utilizzo di chi esercisce il “ boat &
breakfast
” sarebbe innegabile, posto che vi sarebbero momenti riservati alla navigazione.

Le due imbarcazioni costituirebbero un elemento caratterizzante un’attività senz’altro lecita, in quanto asseritamente contemplata dall’articolo 47 del d.lgs. 171/2005.

La circostanza che un’imbarcazione ormeggiata sia utilizzata per fini turistici ricettivi non sarebbe idonea a mutare la destinazione dell’imbarcazione o la natura del servizio che realizza, corrispondente al concetto di diporto.

In sostanza, l’ormeggio delle imbarcazioni da diporto, in quanto beni mobili debitamente registrati da parte dell’Autorità marittima competente, non potrebbe essere qualificato alla stregua di un intervento di nuova costruzione secondo la previsione di cui all’art. 3, comma 1, lett. e.5), del d.P.R. 380/2001, ove è richiamato il concetto di installazione ricavabile dall’art. 812 c.c. che richiede una salda e permanente assicurazione al suolo.

1.3. Nessuna norma nazionale o regionale subordinerebbe al previo rilascio di qualsivoglia autorizzazione edilizia o ambientale l’esercizio della specifica attività di noleggio di imbarcazioni ai limitati fini del c.d. “ boat &
breakfast
” (cioè con imbarcazione ferma).

Sarebbe l’art. 47 del d.lgs. 171/2005 a prevedere, con legge ordinaria, la possibilità che le imbarcazioni da diporto siano utilizzate dalla clientela, non solo ai tradizionali fini della navigazione, ma anche da ferme e senza conducente attraverso atipici contratti di noleggio.

In tal senso, la formulazione dell’art. 3, comma 1, lett. e.5), del d.P.R. 380/2001 restringerebbe il campo dell’applicabilità della norma alle sole imbarcazioni che abbiano un carattere di stabilità e di permanenza sul terreno occupato e siano dunque in grado, proprio in ragione del loro insediamento terrestre, di modificare significativamente il paesaggio circostante ed integrare una trasformazione urbanistica, così come sancito dagli artt. 44, lett. c), del d.P.R. 380/2001 e 181 del d.lgs. 42/2004.

Nel caso di specie, ciò non si sarebbe verificato in quanto non sarebbe riscontrabile alcuna stabilità o permanenza ma solo una scelta soggettiva di non fare navigare le barche per un limitato periodo di tempo.

2. Con le doglianze avanzate tramite il ricorso per motivi aggiunti, la società ricorrente lamenta i vizi del provvedimento del Comune di Venezia, notificato il 17 gennaio 2023, avente ad oggetto la diffida a demolire ai sensi dell’art. 35 del d.P.R. 380/2001 e dell’art. 167 del d.lgs. 42/2004 e l’intimazione a ripristinare, nel termine di novanta giorni, lo stato dei luoghi “ mediante l’utilizzo degli spazi acquei secondo la normativa vigente ”.

Il punto di partenza assunto è la nullità del provvedimento per la mancata indicazione dell’oggetto della demolizione e delle modalità di ripristino dello stato dei luoghi.

2.1. L’ordine di demolizione e di ripristino si baserebbe esclusivamente sul rapporto di istruttoria inviato il 16 gennaio 2023 all’interno del Comune di Venezia dal tecnico dello Sportello Unico Edilizia all’Ufficio Sanzioni che avrebbe recepito acriticamente le conclusioni cui erano pervenute la Guardia di Finanza e la Polizia Locale, le cui ispezioni sarebbero state caratterizzate da una serie di irregolarità.

Ne conseguirebbe la nullità dell’istruttoria e/o comunque la sua carenza pressoché totale (primo vizio) che si sarebbe riverberata sulle motivazioni del provvedimento di cessazione dell’attività e di quello successivo di diffida in quanto strettamente collegato al primo.

2.2. La normativa richiamata in quest’ultimo atto, erroneamente interpretata, non sarebbe applicabile per una molteplicità di ragioni (secondo vizio): (i) quanto all’art. 3, comma 1, lettera e.5), del d.P.R. 380/2001, la presenza di un’imbarcazione da diporto ormeggiata in acqua, in una darsena o meno, non potrebbe essere considerata un intervento di recupero edilizio, specie se mantiene tutti gli elementi che le consentono di prendere il mare in qualunque momento indipendentemente dal numero delle uscite in laguna o in mare;
(ii) quanto all’art. 20 e alla scheda 63 “ percorsi acquei ” delle norme tecniche di attuazione della Variante al PRG per la Città Antica del 9 novembre 1999, entrambe le disposizioni riguarderebbero solo le trasformazioni fisiche dello spazio scoperto nella città di Venezia le quali non potrebbero essere identificate nella presenza, o meno, di un’imbarcazione da diporto;
(iii) quanto all’art. 167 del d.lgs. 42/2004, un’imbarcazione da diporto regolarmente ormeggiata in una darsena non potrebbe rappresentare un caso di incompatibilità paesaggistica in un porto;
(iv) quanto all’art. 47, comma 1, del d.lgs. 171/2005, lo stesso consentirebbe l’utilizzo delle imbarcazioni da diporto da parte della clientela anche se ormeggiate e ferme.

Su quest’ultimo aspetto, la ricorrente si sofferma osservando che la legge 7 ottobre 2015, n. 167, ha integrato il codice della nautica da diporto. Più precisamente, ha disposto – all’art. 1, comma 1 – che il Governo adotti entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi di revisione e di integrazione del codice della nautica da diporto di cui sopra;
ha individuato – all’art. 1, comma 2 – i principi ed i criteri direttivi di tali futuri decreti, prevedendo, alla lettera r), l’“ equiparazione, a tutti gli effetti, alle strutture ricettive all’aria aperta, delle strutture organizzate per la sosta ed il pernottamento di turisti all’interno delle proprie imbarcazioni ormeggiate nello specchio acqueo appositamente attrezzato, secondo i requisiti stabiliti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentiti i Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo e dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare ”;

Da tale ultima disposizione dovrebbe desumersi la legittimità dell’attività di “ boat &
breakfast
” che dovrebbe, a sua volta, essere disciplinata dal Ministero dei Trasporti d’intesa con altri quattro Ministeri (Cultura, Turismo, Ambiente e Tutela del territorio e del Mare) con conseguente esclusione di ingerenze normative da parte degli altri enti territoriali.

2.3. In ogni caso vi sarebbe un travisamento dei fatti rilevanti (terzo vizio). Molte delle circostanze esposte negli atti (alcune delle quali rilevate dalla Guardia di Finanza e dalla Polizia Locale) non corrisponderebbero alla realtà: (i) l’unicità di passerella di accesso ad entrambe le imbarcazioni;
(ii) il numero superiore dei posti-letto indicati dalla Guardia di Finanza rispetto a quelli effettivi;
(iii) la mancanza di SCIA e di classificazione conseguente alla apodittica equiparazione di uno yacht ad un manufatto infisso;
(iv) la mancata indicazione dell’acquisto del carburante smentita dagli scontrini dei vari distributori lagunari prodotti in giudizio;
(v) la precarietà generale delle imbarcazioni;
(vi) l’assenza di indicazione di crociere nei siti internet ;
(vii) la constatazione dell’assenza della documentazione contabile normalmente presente negli alberghi, rivelatrice di un asserito pregiudizio da parte di chi ha eseguito le ispezioni.

2.4. Da ultimo, è ravvisata l’illegittimità della condotta amministrativa posta in essere dall’amministrazione (quarto vizio) che avrebbe agito in aperta violazione dei principi che governano il rapporto tra autorità e privato, ledendo in sostanza il canone di buona amministrazione.

3. Ritiene il Collegio che i suesposti motivi di ricorso siano infondati per le ragioni appresso illustrate che vengono trattate in modo unitario alla luce degli stretti legami esistenti tra loro.

In via preliminare si osserva che, nonostante le argomentazioni di parte ricorrente siano sorrette da una buona logica giuridica, seppure a tratti singolare, non è possibile accogliere l’interpretazione del quadro normativo offerta da questa con riguardo alla fattispecie concreta.

Gli elementi oggettivi da cui occorre prendere le mosse sono gli atti che descrivono la situazione fattuale nonché l’enunciato normativo dell’art. 47 del d.lgs 171/2005.

Vero è che le due imbarcazioni sono stati originariamente costruite per il loro uso da diporto, ricomprendente la navigazione interna e l’accosto nelle darsene, ma è vero pure che gli atti prodotti dall’amministrazione resistente dimostrano come da tempo le stesse fossero ormeggiate nell’isola della Giudecca, Fondamenta Beata Giuliano di Collalto, Canale dei Lavraneri – ove è stata condotta l’attività ispettiva della Guardia di Finanza e della Polizia Locale – senza svolgere qualsivoglia tipo di navigazione.

Questo dato di fatto, invero contrastato dalla ricorrente adducendo altri elementi di dubbia solidità (valga su tutti l’acquisto del carburante operato nei vari distributori lagunari ovvero il carattere occasionale del collegamento tra le due imbarcazioni realizzato per il tramite di una passerella), si interseca con il tema, questo sì centrale, della portata applicativa del menzionato art. 47 del d.lgs. 171/2005.

Tale disposizione, rubricata “ Noleggio di unità da diporto ”, al primo comma, così stabilisce: “ 1. Il noleggio di unità da diporto è il contratto con cui il noleggiante, in corrispettivo del nolo pattuito, si obbliga a mettere a disposizione dell’altra parte, noleggiatore oppure più noleggiatori a cabina, rispettivamente, l’unità da diporto o parte di essa per un determinato periodo da trascorrere a scopo ricreativo in zone marine o acque interne di sua scelta, da fermo o in navigazione, alle condizioni stabilite dal contratto. L’unità noleggiata rimane nella disponibilità del noleggiante, alle cui dipendenze resta anche l’equipaggio ”.

Una lettura piana del testo normativo, in effetti, consente di cogliere – come più volte sottolineato dalla ricorrente – la previsione della possibilità per l’imbarcazione di trascorrere un periodo in zone marine o acque interne, da fermo o in navigazione, alle condizioni stabilite dal contratto.

Tale impiego, tuttavia, deve essere valutato alla luce della finalità indicata espressamente dalla norma, ossia lo “ scopo ricreativo ”. La piena e doverosa valorizzazione di quest’ultima locuzione, utilizzata nella formulazione del testo di legge, ha quale conseguenza immediata l’oggettiva impossibilità per l’interprete di ricondurre il contratto concluso nella fattispecie concreta, caratterizzato da un ormeggio oltremisura prolungato senza la pianificazione di qualsivoglia forma di navigazione, al tipo contrattuale del noleggio di unità da diporto.

Nel caso di specie, sono risultati disponibili e fruibili, sull’imbarcazione “ S ”, dieci cabine alloggio dotate di bagno per venti posti letto, oltre locali di servizio;
sull’imbarcazione “ F ”, sette cabine alloggio per quindici posti letto, oltre locali di servizio;
il tutto per una complessiva capacità di ospitare pari a trentacinque persone.

A questo deve poi aggiungersi che (i) alla struttura (come risulta dai verbali redatti a seguito dell’intervento) si accede unicamente da una passarella che dal pontile conduce all’imbarcazione denominata “ S ” collegata all’imbarcazione “ F ” per il tramite di un’altra passerella collocata sul fianco sinistro;
(ii) le prenotazioni dei clienti sono effettuate a mezzo portale web e le cabine sono singolarmente pubblicizzate per (il solo) alloggio notturno (con piena coincidenza fra domanda ed offerta) nei principali portali internet specializzati nell’“ospitalità” giornaliera (pernottamento e colazione);
(iii) il personale addetto ai servizi non risulta imbarcato sui relativi ruolini di equipaggio.

Essenzialmente, quindi, i due natanti ormeggiati (“ S ” e “ F ”) hanno una sostanziale gestione “unitaria” con finalità esclusivamente ricettivo-alberghiere.

Sul punto, fatte salve le differenze esistenti tra il contratto tipico di ospitalità alberghiera o affine e quello disciplinato dal codice della navigazione (evidenziate dalla parte ricorrente), mette conto osservare come anche altri commi del menzionato art. 47 del d.lgs. 171/2005 depongano a favore di un negozio caratterizzato da una seppur minima attività di navigazione.

Il secondo comma, infatti, nell’escludere che tale tipo di contratto di noleggio possa avere ad oggetto l’attività di collegamento di linea ad orari prestabiliti tra due o più località predefinite, implicitamente dà per acquisita che sia contemplata una forma di navigazione. Lo stesso può dirsi per l’ultimo periodo del quarto comma, a mente del quale “ in ogni caso, nei contratti è riportata l’indicazione del numero delle persone da imbarcare ”: in proposito, non vi è chi non veda come l’imbarco presupponga naturalmente una forma di trasporto, ossia la navigazione.

Chiarita nei termini di cui sopra la non riconducibilità del contratto concluso dalla società ricorrente al tipo previsto all’art. 47 del d.lgs. 171/2005, risulta agevole affrontare i temi esposti nel ricorso introduttivo e nel ricorso per motivi aggiunti secondo un ordine logico.

3.1. Per quanto concerne la contestata violazione degli artt. 3, comma 1, lett. e.5) e 31 del d.P.R. 380/2001, è pertinente la giurisprudenza richiamata dall’amministrazione resistente secondo cui la natura precaria o meno del manufatto va intesa in termini funzionali e richiede l’accertamento della sua attitudine a soddisfare bisogni duraturi, a prescindere dalla possibilità di rimuovere agevolmente l’opera (

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