TAR Torino, sez. I, sentenza 2015-04-17, n. 201500659

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Torino, sez. I, sentenza 2015-04-17, n. 201500659
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Torino
Numero : 201500659
Data del deposito : 17 aprile 2015
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 01434/2014 REG.RIC.

N. 00659/2015 REG.PROV.COLL.

N. 01434/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1434 del 2014, proposto da:
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avv.ti M M e A C, con domicilio eletto presso quest’ultima in Torino, corso San Martino, 4;

contro

Ministero della Difesa e Ministero dell'Economia e Finanze, in persona dei rispettivi Ministri pro tempore , rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliati in Torino, corso Stati Uniti, 45;

per l'annullamento

- del decreto n. 146 Posizione N. 74197/20^ del Ministero della Difesa, Direzione Generale della Previdenza Militare e della Leva, I Reparto - 4^ Divisione Servizio Speciali Benefici, a firma del Direttore della Divisione, in data 20 agosto 2014, successivamente notificato, con cui è stata respinta l'istanza per ottenere la concessione dei benefici previsti dal D.P.R. 243/2006;

- degli atti tutti antecedenti, preordinati, consequenziali e comunque connessi al relativo procedimento, in particolare:

- il rapporto informativo resi ai sensi del D.P.R. 243/2006;

- il parere del comitato di verifica per le cause di servizio, Ministero dell'Economia delle Finanze posizione n. 23702/2013 reso nell'adunanza n. 342/2013 in data 12 settembre 2013;

- la comunicazione M-D PREV/74197/20^/SBAFg. prot. n. 079538 in data 15 novembre 2013;

- la richiesta di ulteriore supporto istruttorio formulata dal Comitato di verifica per le cause di servizio in data 3 marzo 2014;

- il parere di riesame del Comitato di verifica per le cause di servizio, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Posizione n. 23830/2013, reso nell'adunanza n. 195/2014 in data 24 giugno 2014.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa e Ministero dell'Economia e Finanze;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 22 D. Lgs. 30.06.2003 n. 196, comma 8;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 2 aprile 2015 il dott. G P e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

1. Con atto notificato in data 15 novembre 2014 e depositato in data 11 dicembre 2014, il ricorrente, militare di carriera dal 1997 dell’esercito italiano, ha impugnato i pareri del Comitato di verifica e il successivo Decreto del Ministero della Difesa, che hanno escluso la dipendenza da causa di servizio - ai fini della concessione dei benefici di cui al DPR 243/2006 - dell’infermità diagnosticatagli nel corso del 2011 (-OMISSIS-) al rientro da una missione militare all’estero.

2. Nel corso della sua carriera il ricorrente è stato assegnato dapprima alla sede di Taranto, quindi a Frosinone, Cassino, Verona, e da ultimo a -OMISSIS-e -OMISSIS-, alloggiando a suo dire presso caserme costruite con materiali contenenti amianto.

Ha inoltre svolto diverse missioni all’estero.

In particolare, dal 18 dicembre 2001 al 16 aprile 2002 è stato in missione in Kosovo – Peje, svolgendo attività di -OMISSIS-. Nel periodo in questione ha prestato spesso servizio fuori dalla base militare, rimanendo esposto ad intemperie ed entrando in contatto con un ambiente devastato dai bombardamenti e contaminato da esalazioni, rifiuti tossici derivanti dalla combustione ed ossidazione dei metalli pesanti causati dall’impatto e dall’esplosione delle munizioni utilizzate per le operazioni belliche.

Dal 29 luglio 2008 al febbraio 2009 ha svolto una missione in Libano, prestando servizio di -OMISSIS-e all’occorrenza -OMISSIS-. Anche in tale missione sovente il ricorrente ha prestato servizio fuori dalla base militare. Infine, dal 5 aprile 2011 al 4 ottobre 2011 ha svolto la sua ultima missione in Afghanistan, come addetto mensa.

In vista di ciascuna di tali missioni gli sono stati somministrati consistenti dosi di vaccini, che ne hanno indebolito le difese immunitarie. Ulteriore fattore di rischio per la salute è derivato dal fatto che i cibi somministrati nei campi militari risultavano congelati e di dubbia provenienza, e comunque probabilmente scaduti, contaminati o deteriorati. Anche in Afghanistan il ricorrente è entrato in contatto con un ambiente potenzialmente inquinato da nano particelle di metalli pesanti (specialmente uranio impoverito altamente cancerogeno). In quel contesto ha accusato i primi malesseri, sotto forma di fitte al fianco destro e all’addome.

Al rientro, si è sottoposto ad accertamenti medici e gli è stata diagnosticata la patologia “ insuloma maligno pancreatico metastico a livello epatico ”, per cui, è stato sottoposto ad un primo intervento di resezione (in data 30 gennaio 2012) e successivamente a termo ablazione delle lesioni epatiche con radiofrequenza (in data 29 febbraio 2012).

Nel corso della malattia si sono alternate fasi di stabilizzazione e di aggravamento, che hanno costretto il degente a subire plurimi interventi chirurgici e ripetuti cicli di cure e di chemioterapia. A causa delle conseguenze della malattia, il ricorrente (soggetto giovane senza familiarità neoplastiche) a tutt’oggi risulta sottoposto a continue cure ospedaliere ed è impossibilitato a camminare.

3. Esaminando la domanda di riconoscimento della dipendenza dalla causa di servizio inoltrata in data il 18 maggio 2012, la CMO di Torino, con verbale del 4 marzo 2013, ha giudicato il ricorrente affetto dalla infermità “ -OMISSIS- ”.

Con parere n. 23702/2013 del 12 settembre 2013, il Comitato di verifica per le causa di servizio ha ritenuto l’infermità non dipendente da causa di servizio, motivando che “ dall’esame degli atti non si evidenziano condizioni ambientali ed operative di missione comunque implicanti l’esistenza o il sopravvenire di circostanze straordinarie e fatti di servizio che abbiano esposto il dipendente a maggiori disagi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto e che si pongano quale causa ovvero concausa efficiente e determinante dell’infermità in questione ”. Detta valutazione è stata confermata dal successivo parere reso in data 24 giugno 2014, emesso a seguito delle osservazioni presentate dal ricorrente in data 28 novembre 2013, recepito nel decreto n. 146 del 20 agosto 2014 di reiezione dell’istanza di concessione dei benefici di cui al DPR 243/2006.

4. Il secondo parere del Comitato di Verifica (datato 24 giugno 2014) recita testualmente: “ nelle osservazioni presentate dall’interessato non si rilevano elementi di valutazione tali da modificare il precedente giudizio espresso ”.

5. Va ulteriormente segnalato che con le osservazioni del 28 novembre 2013 il ricorrente ha fornito una dettagliata ricostruzione dell'attività prestata nel corso degli anni di servizio, segnatamente durante le missioni estere a cui ha preso parte, evidenziando le particolari condizioni ambientali ed operative nelle quali si è trovato ad operare. Lo stesso ricorrente ha prodotto (unitamente alla precitata memoria di osservazioni) completa documentazione medica (in particolare la relazione medica a firma del Prof. G) al fine di ulteriormente comprovare che l'accertata infermità di cui soffre è riconducibile alle particolari condizioni ambientali od operative di missione.

6. Avverso gli atti indicati in epigrafe e qui impugnati, sono stati dedotti i seguenti motivi di censura:

Violazione e/o erronea applicazione del D.P.R. n. 243/2006, dell'art.

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