TAR Napoli, sez. I, sentenza 2017-04-04, n. 201701800
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Testo completo
Pubblicato il 04/04/2017
N. 01800/2017 REG.PROV.COLL.
N. 00804/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 804 del 2015, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
P D P, rappresentato e difeso dall’ avv. R L, con il quale elettivamente domicilia in Napoli alla via A. De Gasperi n.33;
contro
Comune di San N L S, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. G R, con il quale elettivamente domicilia presso il suo studio in Napoli alla via Cesario Console n. 3;
Commissario ad acta, non costituito in giudizio;
Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell'Interno e U.T.G. – Prefettura di Caserta e Ministero dell'Economia e delle Finanze, ciascuno in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, presso la quale ope legis domiciliano in Napoli alla via Diaz n. 11;
per l'annullamento
1.della deliberazione n. 2 del 31/12/2014 del Commissario ad acta nominato dal Prefetto di Caserta con decreto n. 61961/area ee.ll. del 04/12/2014 ai sensi dell'art. 141, comma 2, del d.lgs. n. 267/2000 con il quale è stato ritenuto che il dissesto finanziario del Comune di San N L S, ai sensi dell'art. 244 e seguenti del d.lgs. n. 267/2000, fosse la procedura di risanamento finanziario più appropriata (ricorso principale);
2.del verbale di deliberazione del Commissario Prefettizio n. del 31/12/2014 Area II/AREA EE.LL. (ricorso principale);
3.della delega del Commissario Prefettizio prot. n. 21350 del 23/12/2014 (ricorso principale);
4.della verifica amministrativo-contabile della Ragioneria dello Stato presso il Comune di San N L S, trasmessa all’ente locale in data 16/04/2015, conosciuta in data 29/04/2015 a seguito di produzione in giudizio (ricorso per moti aggiunti).
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di San N L S, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dell’U.T.G.- Prefettura di Caserta- Ministero dell'Interno e del Ministero dell’Economia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Giudice relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 febbraio 2017 la dott.ssa Ida Raiola e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso spedito per la notifica a mezzo del servizio postale in data 30 gennaio 2015 e depositato in data 19 febbraio 2015, il ricorrente P D P premetteva in fatto:
-di essere un cittadino residente e iscritto nelle liste elettorali del Comune di San N L S (CE);
-di essere stato Sindaco di detto Comune sino al 1° dicembre 2014, data in cui, per senso di responsabilità nei confronti della collettività e per consentire al Consiglio comunale di esaminare serenamente il contenuto della nota prefettizia n.54796/2014/ area II/ EE.LL., aveva rassegnato le proprie dimissioni;
-che il Consiglio Comunale, regolarmente convocato e costituito, non aveva approvato la proposta di deliberazione n.89 del 20 novembre 2014, con la conseguenza che, non ottemperando a quanto disposto dal Prefetto di Caserta con atto n.61961/AREA EE.LL. del 4 dicembre 2014, era stato nominato un commissario ad acta, con i poteri del Consiglio comunale, per adottare, con ogni consentita urgenza, le iniziative ritenute più opportune, tra quelle offerte dall’attuale assetto ordinamentale, per affrontare la criticità finanziaria risultante dalla deliberazione n.2 del 31/10/2014 del commissario ad acta, allo scopo di evitare la paralisi nel funzionamento del Comune;
-che contestualmente il Prefetto di Caserta, con decreto n.62192 del 4 dicembre 2014, aveva sospeso il consiglio comunale di San Nicola la Strada e aveva nominato un Commissario Prefettizio per la provvisoria gestione dell’ente con i poteri del Sindaco, della Giunta e del Consiglio Comunale;
-che, al termine delle attività di verifica, il Commissario ad acta con delibera n.2 del 31/12/2014 aveva individuato nel dissesto ai sensi degli artt.244 ss. d.lgs. n.267/2000 la procedura di risanamento più appropriata per il Comune di San N L S;
- che, però, l’analisi della situazione finanziaria del Comune di San N L S, ove correttamente svolta, non avrebbe condotto a tale conclusione, foriera peraltro di discredito sociale e politico per gli amministratori dell’ente a cui avrebbe potuto essere imputata, quanto all’adozione di un piano di riequilibrio finanziario pluriennale.
Sulla base di queste premesse, il ricorrente impugnava gli atti indicati ai nn.1, 2 e 3 dell’epigrafe, articolando le seguenti censure in diritto:
I.Violazione di legge – Violazione e falsa applicazione dell’art.141, comma 1, e degli artt.244 ss. D.LGS. 267/2000 – Eccesso di potere per violazione del giusto procedimento – Illogicità – Arbitrarietà – Sviamento- Inopportunità – Violazione del principio di imparzialità e buon andamento dell’Amministrazione ex art.97 Cost. in quanto sarebbe illegittima la deliberazione commissariale n. 2 del 31/12/2014 in ragione della coincidenza tra la persona del subcommmissario prefettizio e del commissario ad acta, incaricato di individuare la procedura più opportuna per il risanamento finanziario del Comune di San N L S e perciò titolare di sole funzioni consultive ed istruttorie e non già decisorie;
II.Violazione di legge – Violazione e falsa applicazione degli artt.243bis e ss. D.LGS. 267/2000 n.267/2000 come modificato dall’art.3, comma 1, lett. R d.l. 10 ottobre 2012 n.174 conv. in l. n. 213/2012 – Eccesso di potere per illogicità – Motivazione contraddittoria – Violazione del principio di imparzialità e buon andamento dell’Amministrazione in quanto la situazione finanziaria dell’ente non avrebbe presentato criticità tali da rendere necessaria la procedura di dissesto e avrebbe potuto essere risanata mediante l’adozione di un piano di riequilibrio finanziario pluriennale.
Con ricorso per motivi aggiunti spedito per la notifica in data 4 giugno 2015 e depositato in data 10 giugno 2015, parte ricorrente impugnava l’atto indicato al. 4 dell’epigrafe, articolando le seguenti censure in diritto
III.Violazione di legge – Violazione e falsa applicazione degli artt.243bis e ss. D.LGS. 267/2000 n.267/2000 come modificato dall’art.3, comma 1, lett. R d.l. 10 ottobre 2012 n.174 conv. in l. n. 213/2012 – Eccesso di potere per illogicità – Motivazione contraddittoria – Violazione del principio di imparzialità e buon andamento dell’Amministrazione in quanto le risultanze contabili dell’Ente avrebbero presentato delle criticità meno gravi di quelle evidenziate dalla verifica.
Si costituivano e resistevano in giudizio la