TAR Salerno, sez. II, sentenza 2018-01-09, n. 201800045

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Salerno, sez. II, sentenza 2018-01-09, n. 201800045
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Salerno
Numero : 201800045
Data del deposito : 9 gennaio 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 09/01/2018

N. 00045/2018 REG.PROV.COLL.

N. 01525/2005 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1525 del 2005, proposto da:
De Vita Romeo e Villa Antica S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi dall'avvocato S P, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. S P in Salerno, via Domenico Coda N. 8;

contro

Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Salerno, corso Vittorio Emanuele N.58;
Ministero dei Lavori Pubblici, in persona del Ministro p.t., non costituito in giudizio;
A S, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avvocato Maurizio D'Albora, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Maurizio D'Albora in Salerno, via Dogana Vecchia.40 c/o avv. Visone;

per l'annullamento

del verbale di contestazione n.9/05 con il quale veniva assunta la violazione dell'art.16 del codice della strada e dell’art.26 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della strada;
di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale al precedente.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti e di A S;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella udienza pubblica del giorno 21 dicembre 2017 la dott.ssa Maria Abbruzzese e uditi per le parti i difensori come da verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

I ricorrenti, proprietari dell’area identificata al f.15, p.lle 370, 373, 374, 375, 6, 58, 7, 8, del catasto comunale di Salerno, sulla quale era stata autorizzata, giusta concessione edilizia n.198 del 31.7.2002, la ristrutturazione edilizia di un vecchio fabbricato ivi insistente, denominato “Villa Antica”, poi interessato da ulteriori lavori di adeguamento dell’iniziale progetto, senza alcuna incidenza sui parametri urbanistici, sulle volumetrie o sulle sagome, e di adeguamento alla normativa antisismica, impugnavano, con il ricorso all’esame, l’atto meglio in epigrafe individuato, con il quale l’ANAS comminava la sanzione derivante dalla contestata violazione a disposizioni del Codice della strada (euro 137,55 e ordine di ripristino dello stato dei luoghi), in relazione all’asserita intervenuta occupazione di strada pubblica realizzata con la costruzione delle predette opere edilizie (“non rispettava le distanze dal confine autostradale nel costruire un fabbricato in cemento armato”, come da verbale n.9 del 20.5.2005).

I ricorrenti sostenevano che, in realtà, la questione sarebbe stata ingenerata dalla modifica del tracciato dell’autostrada che correva lungo i confini della proprietà nel corso dell’anno 2002.

Il ricorso deduceva plurimi motivi di violazione di legge ed eccesso di potere.

Le Amministrazioni resistenti eccepivano, in via preliminare, il difetto di giurisdizione del TAR adito, trattandosi di impugnazione di sanzioni amministrative la cui cognizione è attribuita all’AGO per espressa disposizione degli artt. 22 e 22 bis della L.689/1981, richiamando all’uopo giurisprudenza della Corte regolatrice;
deduceva in via gradata l’infondatezza del ricorso.

Le parti depositavano memorie illustrative e documentazione;
dalle quali si evinceva, tra l’altro, che giudizio connesso e/o analogo, di impugnazione della medesimo atto, pende tuttora innanzi all’AGO (nella specie innanzi al giudice di pace di Salerno), a seguito di pertinente statuizione della Suprema Corte di Cassazione (ordinanza n. 770/09), adita per risolvere il sollevato conflitto di competenza (tra Giudice di pace e Tribunale).

All’esito della pubblica udienza del 21 dicembre 2017, il Collegio riservava la decisone in camera di consiglio.

DIRITTO

Va declinata la giurisdizione del TAR in favore dell’AGO competente per territorio.

E’ invero impugnato l’atto con il quale è comminata, nei confronti dei ricorrenti, una sanzione amministrativa per violazione di disposizioni contenute nel Codice della Strada, rispetto alla quale è competente il giudice indicato dall’art. 22, L. 689/1981, che è il giudice di pace, avendo il legislatore inteso fissare in capo ad esso una competenza funzionale, esclusiva e generale, in materia di violazioni al codice della strada.

Il principio in questione è stato recentemente ribadito dalla sesta sezione civile della Corte di Cassazione (cfr. ord. 13 ottobre 2011, n.21194) ed è applicabile pure al caso concreto portato all’attenzione del Collegio.

Non rileva, in particolare, che la sanzione non abbia per oggetto, nella specie, il pagamento di una somma di denaro, o, meglio, che la contestazione verta solo sulla sanzione ripristinatoria, posto che il combinato disposto dell’art. 205 d.lgs. 285/1992 e dell’art.

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi