TAR Napoli, sez. IV, ordinanza cautelare 2023-03-24, n. 202300575

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. IV, ordinanza cautelare 2023-03-24, n. 202300575
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 202300575
Data del deposito : 24 marzo 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 24/03/2023

N. 00886/2023 REG.RIC.

N. 00575/2023 REG.PROV.CAU.

N. 00886/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 886 del 2023, proposto da-OMISSIS- e -OMISSIS-, quali rappresentanti legali della minore -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall’Avv. R I, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;


contro

Ministero dell’Istruzione e del Merito, C.S.A. di Napoli ed Istituto-OMISSIS-, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , tutti rappresentati e difesi dall’Avvocatura dello Stato, presso la cui sede in Napoli, via Diaz 11, domiciliano ex lege ;

per l’annullamento

previa sospensione dell’efficacia,

a) della nota prot.-OMISSIS- consegnata il 9/02/23 alla ricorrente con cui il Dirigente attesta che “all'alunno -OMISSIS-, frequentante nell'anno scolastico 2022/23 la classe 1^ -OMISSIS- della scuola primaria plesso-OMISSIS-, sono assegnate a tutt'oggi n. 22 ore di sostegno scolastico”.

b) del Pei;

c) del verbale del Glo n. 1;

d) del verbale del Gli;

e) dei provvedimenti (di cui non si conoscono gli estremi) con i quali il Ministero dell'Istruzione e il Centro Servizi Amministrativi di Napoli hanno determinato l’organico di fatto dei posti di sostegno per l'anno scolastico 2022/23, assegnando all’Istituto Scolastico frequentato dalla minore un numero di insegnanti di sostegno inferiore a quelli necessari in relazione ai minori con disabilità gravi presenti nell'istituto;

f) nonché di ogni altro atto, ancorché interno o non noto, comunque connesso, presupposto e consequenziale lesivo degli interessi del minore, ivi comprese eventuali determinazioni degli organi scolastici.

PER LA DECLARATORIA

del diritto della minore -OMISSIS- di usufruire di un insegnante di sostegno per l'intero orario di frequenza scolastica per l'anno 2022/23 e per gli anni futuri ovvero, in subordine, per un orario adeguato alle patologie da cui è affetta.

NONCHÉ PER LA DECLARATORIA

Dell'obbligo, in capo alle amministrazioni intimate, di conclusione del procedimento amministrativo teso alla redazione del P.E.I. (piano educativo individuale) in favore della minore -OMISSIS-.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio delle Amministrazioni intimate;

Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 marzo 2023 la dott.ssa Valeria Nicoletta Flammini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


RITENUTO, all’esame sommario proprio della cognizione in sede cautelare, che il ricorso sia provvisto del prescritto fumus boni juris , avuto riguardo alla patologia sofferta dalla minore indicata in epigrafe (ed alla riconosciuta gravità della stessa;
cfr. all. n. 8 al ricorso introduttivo);

RITENUTO, sotto il profilo del periculum in mora , che, in considerazione dell’avanzamento del corrente anno scolastico, le esigenze di tutela del minore possano essere meglio, e più tempestivamente, tutelate con l’adozione della misura cautelare;

RILEVATO che il P.E.I., adottato dall’Istituto scolastico resistente, appare generico, in punto di motivazione circa la determinazione del numero delle ore di sostegno, in favore dell’anzidetta minore;

RITENUTO, pertanto, che l’istituto scolastico intimato debba provvedere senza indugio – e comunque entro il termine di giorni 15 dalla comunicazione della presente ordinanza – all’assegnazione, previa opportuna integrazione del Piano Educativo Individuale, redatto per il corrente anno scolastico, di un insegnante di sostegno alla minore indicata in epigrafe, per l’intero orario scolastico frequentato;

RISERVATA ogni altra statuizione alla decisione di merito;

RITENUTO di regolare le spese della presente fase cautelare, secondo il principio della soccombenza, e di liquidarle nella misura indicata in dispositivo;

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi