TAR Napoli, sez. IV, ordinanza cautelare 2023-03-24, n. 202300575
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Pubblicato il 24/03/2023
N. 00575/2023 REG.PROV.CAU.
N. 00886/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 886 del 2023, proposto da-OMISSIS- e -OMISSIS-, quali rappresentanti legali della minore -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall’Avv. R I, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Istruzione e del Merito, C.S.A. di Napoli ed Istituto-OMISSIS-, in persona dei rispettivi legali rappresentanti
pro tempore
, tutti rappresentati e difesi dall’Avvocatura dello Stato, presso la cui sede in Napoli, via Diaz 11, domiciliano
ex lege
;
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
a) della nota prot.-OMISSIS- consegnata il 9/02/23 alla ricorrente con cui il Dirigente attesta che “all'alunno -OMISSIS-, frequentante nell'anno scolastico 2022/23 la classe 1^ -OMISSIS- della scuola primaria plesso-OMISSIS-, sono assegnate a tutt'oggi n. 22 ore di sostegno scolastico”.
b) del Pei;
c) del verbale del Glo n. 1;
d) del verbale del Gli;
e) dei provvedimenti (di cui non si conoscono gli estremi) con i quali il Ministero dell'Istruzione e il Centro Servizi Amministrativi di Napoli hanno determinato l’organico di fatto dei posti di sostegno per l'anno scolastico 2022/23, assegnando all’Istituto Scolastico frequentato dalla minore un numero di insegnanti di sostegno inferiore a quelli necessari in relazione ai minori con disabilità gravi presenti nell'istituto;
f) nonché di ogni altro atto, ancorché interno o non noto, comunque connesso, presupposto e consequenziale lesivo degli interessi del minore, ivi comprese eventuali determinazioni degli organi scolastici.
PER LA DECLARATORIA
del diritto della minore -OMISSIS- di usufruire di un insegnante di sostegno per l'intero orario di frequenza scolastica per l'anno 2022/23 e per gli anni futuri ovvero, in subordine, per un orario adeguato alle patologie da cui è affetta.
NONCHÉ PER LA DECLARATORIA
Dell'obbligo, in capo alle amministrazioni intimate, di conclusione del procedimento amministrativo teso alla redazione del P.E.I. (piano educativo individuale) in favore della minore -OMISSIS-.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle Amministrazioni intimate;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 marzo 2023 la dott.ssa Valeria Nicoletta Flammini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
RITENUTO, all’esame sommario proprio della cognizione in sede cautelare, che il ricorso sia provvisto del prescritto fumus boni juris , avuto riguardo alla patologia sofferta dalla minore indicata in epigrafe (ed alla riconosciuta gravità della stessa;cfr. all. n. 8 al ricorso introduttivo);
RITENUTO, sotto il profilo del periculum in mora , che, in considerazione dell’avanzamento del corrente anno scolastico, le esigenze di tutela del minore possano essere meglio, e più tempestivamente, tutelate con l’adozione della misura cautelare;
RILEVATO che il P.E.I., adottato dall’Istituto scolastico resistente, appare generico, in punto di motivazione circa la determinazione del numero delle ore di sostegno, in favore dell’anzidetta minore;
RITENUTO, pertanto, che l’istituto scolastico intimato debba provvedere senza indugio – e comunque entro il termine di giorni 15 dalla comunicazione della presente ordinanza – all’assegnazione, previa opportuna integrazione del Piano Educativo Individuale, redatto per il corrente anno scolastico, di un insegnante di sostegno alla minore indicata in epigrafe, per l’intero orario scolastico frequentato;
RISERVATA ogni altra statuizione alla decisione di merito;
RITENUTO di regolare le spese della presente fase cautelare, secondo il principio della soccombenza, e di liquidarle nella misura indicata in dispositivo;