TAR Venezia, sez. I, ordinanza collegiale 2016-07-07, n. 201600720
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N. 00720/2016 REG.PROV.COLL.
N. 00028/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 28 del 2015, proposto da:
G G, rappresentato e difeso dall'avvocato G G C.F. GRZGRL71H29A539T, con domicilio eletto presso Segreteria T.A.R. Veneto in Venezia, Cannaregio 2277/2278;
contro
Comune di Bosco Chiesanuova, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati G M C.F. MNCGRG65L20L781P, D C C.F. CRTDVD72L31L736U, con domicilio eletto presso D C in Venezia, Santa Croce, 742;
nei confronti di
Giordano Mazo, Ivo Scardoni, rappresentati e difesi dagli avvocati Antonio Sartori C.F. SRTNTN61M01L736H, Stefano Baciga C.F. BCGSFN51B17F921R, Nicola Baciga C.F. BCGNCL80M09L781K, con domicilio eletto presso Antonio Sartori in Venezia, San Polo, 2988;
per l'annullamento
della delibera n. 44/2014 del Consiglio Comunale del Comune di Bosco Chiesanova del 29.9.2014 avente ad oggetto: «rettifica di deliberazione di consiglio comunale n. 32 del 22.3.2002 avente ad oggetto “autorizzazione a due cittadini del Comune di Bosco Chiesanuova per la presentazione di istanza di contributo per un'area comunale avanti la Regione Veneto, relativamente al piano di sviluppo rurale sottomisura 9.3 azione X. Approvazione di scrittura privata d'accordo”», con la quale veniva approvato:
«1. di rettificare la deliberazione n. 32 del 22 marzo 2002, così che tutte le qualificazioni, contenute nella stessa, relative all’appartenenza della strada di collegamento tra Contrada Ucchesi, Contrada Tal e Contrada Laorno al Comune o al demanio comunale, devono ritenersi sostituite dalla qualificazione della medesima strada come “strada vicinale privata”;
2. di rettificare la deliberazione n. 32 del 22 marzo 2002, stralciando dal punto 3) della medesima la seguente locuzione “di guisa che il sig. Mazo Giordano e tutti i proprietari delle aree interessate non potranno vantare né ora né in avvenire nessun diritto di godimento, rimanendo la loro natura quella di beni immobili facenti parte del demanio comunale di Bosco Chiesanuova”, ai sensi dell’art. 822 c.c.»
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Bosco Chiesanuova e di Giordano Mazo e di Ivo Scardoni;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 luglio 2016 la dott.ssa Silvia Coppari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Il Collegio, preso atto che la verificazione “sulla natura demaniale o meno” della strada in oggetto – disposta con ordinanza cautelare n. 31/2015 (depositata il 23 gennaio 2015) – non risulta aver avuto, ad oggi, alcun seguito, malgrado la trasmissione degli atti richiesti dal Prefetto di Verona (cfr. nota prot. 25/15/1 in data 5 febbraio 2015) per l’espletamento del compito assegnatogli;
che nondimeno, ai fini del decidere, risulta necessario acquisire in giudizio una dettagliata ricognizione della rete viaria esistente nel Comune di Bosco Chiesanova sulla base della documentazione in possesso dell’Amministrazione comunale, nonché degli accertamenti sui luoghi che si rendessero eventualmente necessari, dalla quale si evinca con chiarezza:
a) quali terreni sono serviti dalla strada di collegamento tra Contrada Ucchesi, Contrada Tal e Contrada Laorno al Comune, con contestuale identificazione dei relativi proprietari;
b) se la medesima strada di collegamento origini e/o sbocchi su strada comunale;
c) le condizioni attuali della strada di collegamento in questione;
che, pertanto, il Collegio dispone una verificazione, da espletarsi nel contraddittorio con le parti, avente ad oggetto la ricognizione viaria sopra descritta, previa revoca di quella precedentemente disposta con l’ordinanza n. 31/2015, incaricando del relativo incombente il Genio Civile della Provincia di Verona;