TAR Lecce, sez. II, sentenza 2010-02-02, n. 201000416

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Lecce, sez. II, sentenza 2010-02-02, n. 201000416
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Lecce
Numero : 201000416
Data del deposito : 2 febbraio 2010
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 01601/2009 REG.RIC.

N. 00416/2010 REG.SEN.

N. 01601/2009 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce - Sezione Seconda

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Sul ricorso numero di registro generale 1601 del 2009 proposto da:
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Lecce, rappresentato e difeso dall'avv.to P Q, con domicilio eletto in Lecce, via Garibaldi, n. 43;

contro

Azienda Sanitaria Locale Lecce, rappresentata e difesa dall'avv.to V A P, con domicilio eletto presso l’avv.to Giovanni Garrisi in Lecce, via G. Mantovano, n. 3;

nei confronti di

Universita' del Salento, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, domiciliata per legge in Lecce, via F.Rubichi 23;

e con l'intervento di

ad adiuvandum:
Consiglio Nazionale degli Ingegneri, rappresentato e difeso dagli avv.ti Gianluigi Pellegrino e P Q, con domicilio eletto presso l’avv.to P Q in Lecce, via Garibaldi 43;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

della deliberazione n. 3202 del 7 ottobre 2009 del Direttore Generale dell'a Azienda Sanitaria Locale di Lecce di "Approvazione Bozza del disciplinare di incarico tra USL LE e Università del Salento - Dipartimento di ingegneria e dell'Innovazione, per lo studio e valutazione della vulnerabilità sismica delle strutture ospedaliere della ASL LE";
di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale e ove esistente, della convenzione..


Visto il ricorso con i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17/12/2009 il dott. Luigi Costantini e uditi altresì i difensori delle parti come da verbale d’udienza;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:


FATTO

Con deliberazione n. 3202 del 7/10/09 il Direttore generale dell’Azienda sanitaria di Lecce, al fine di valutare il livello di sicurezza e vulnerabilità sismica delle proprie strutture ospedaliere, prendeva atto ed approvava la bozza di disciplinare per l’affidamento dell’incarico all’Università del Salento già dichiaratasi in precedenza (18/9/09) disponibile a fornire la propria collaborazione.

Avverso tale determinazione insorge con il ricorso in esame l’Ordine degli ingegneri della provincia di Lecce il quale ne deduce l’illegittimità sulla base dei seguenti motivi:

- violazione dei principi generali in materia di affidamento di incarichi di servizi, violazione del D. Lgs. 163/06, eccesso di potere;

- eccesso di potere e violazione di legge per essere stato affidato l’incarico al Dipartimento di ingegneria, struttura interna dell’Università del Salento, priva di personalità giuridica;

- eccesso di potere e violazione di legge in relazione ad un giudizio di congruità dei costi immotivatamente espresso dall’Azienda sanitaria;

- violazione dell’art. 90 per non essere il Dipartimento di ingegneria un organismo di amministrazione del quale l’Azienda sanitaria possa avvalersi per legge.

Si sono costituiti in giudizio per resistere al ricorso l’Azienda sanitaria e l’Università del Salento, mentre, con atto depositato in data 27/11/09, è intervenuto ad adiuvandum il Consiglio nazionale degli ingegneri.

Con ordinanza n. 870/09 è stata disposta in via cautelare la sospensione dei provvedimenti impugnati e all’udienza pubblica del 17/12/09, sulle conclusioni dei difensori delle parti, la causa è stata ritenuta per la decisione.

DIRITTO

Va preliminarmente disattesa l’eccezione di inammissibilità del ricorso per genericità delle censure proposte, posto che, a parte ogni considerazione circa la possibilità di desumere dalle doglianze espresse i principi giuridici di cui parte ricorrente ne assume la violazione, la stessa Azienda sanitaria ritiene di non poter estendere l’eccezione sollevata anche al quarto motivo di impugnazione che, pertanto, può ritenersi da solo sufficiente a permettere l’esame della domanda.

Per quanto riguarda poi la mancata impugnazione della dichiarazione di intenti tra l’Università degli studi di Lecce e l’AUSL LE/1, approvata con deliberazione D.G. del 10/8/06, appare evidente il suo contenuto essenzialmente programmatico ed inidoneo a ledere, atteso che il documento raccoglie soprattutto la intenzione manifestata dalle parti di “instaurare un quadro di collaborazione che preveda lo scambio di competenze professionali e la realizzazione di interventi mirati per la creazione di servizi e strutture di eccellenza in ambito sanitario”.

In ogni caso, con l’esposizione del primo motivo di ricorso l’impugnazione risulta estesa anche nei confronti di tale deliberazione ritenuta da parte ricorrente “allo stato non conosciuta”.

Infine, non può disconoscersi la legittimazione dell’Ordine degli ingegneri ad impugnare gli atti di affidamento dell’incarico in questione, stante la suscettibilità degli atti stessi di riflettersi sulla sfera giuridica dei propri rappresentati, coinvolgendone gli interessi professionali ed economici.

Nel merito il ricorso risulta fondato.

Fondato ed assorbente infatti si appalesa il primo motivo di impugnazione con il quale l’Ordine professionale ricorrente, nel denunciare (contrariamente ai rilievi di genericità formulati dall’Azienda sanitaria) la violazione dei principi generali in materia di affidamento di incarichi di servizi, sostanzialmente sostiene che, in violazione degli artt. 55 e 124 del D. Lgs. n. 163/06, l’Azienda sanitaria avrebbe proceduto ad affidare l’incarico per lo studio e valutazione di vulnerabilità sismica delle strutture ospedaliere, prescindendo da ogni doveroso ricorso a procedure di evidenza pubblica.

La regola secondo cui l’affidamento e l’esecuzione di opere e lavori pubblici, servizi e forniture “deve rispettare i principi di libera concorrenza, trasparenza, proporzionalità, nonché quello di pubblicità” (art. 2 D. Lgs. n. 163/06) costituisce espressione di un principio cardine della legislazione comunitaria e nazionale in applicazione del quale l’affidamento diretto può senz’altro considerarsi “eccezione di stretta interpretazione al sistema ordinario delle gare” (Ad. Pl. 3/3/08 n.1).

Tenuto conto quindi delle esigenze, al cui soddisfacimento le procedure ad evidenza pubblica sono preordinate, sembra potersi affermare che, laddove difficoltà interpretative dovessero insorgere nell’applicazione di norme regolatrici dell’attività contrattuale della P.A, ogni dubbio debba essere risolto con riferimento a quei valori comunitari e costituzionali (parità di trattamento, non discriminazione, proporzionalità e trasparenza) a garanzia dei quali sono appunto previste procedure di evidenza pubblica nella scelta del contraente.

Ciò premesso il collegio ritiene di non poter condividere le ragioni addotte dall’Azienda sanitaria a giustificazione della propria scelta di procedere all’affidamento dell’incarico in questione direttamente in favore dell’Uni-versità del Salento.

Innanzitutto appare inconferente il richiamo operato dall’Amministrazione resistente all’art. 15 della L. n 241/90.

Invero tale norma si limita ad affermare la possibilità per le amministrazioni pubbliche di “concludere accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune”.

Nel caso di specie, invece, l’incarico per lo studio e valutazione di vulnerabilità sismica viene in sostanza affidato all’Università del Salento per diventare la prestazione in un rapporto a carattere indubbiamente sinallagmatico.

Sicchè, al di fuori di una effettiva collaborazione nello svolgimento della attività ed in assenza di uno specifico interesse comune, l’invocato art. 15 della L. n. 241/90 non può sicuramente rappresentare uno strumento normativo adeguato per derogare all’osservanza delle prescritte procedure di evidenza pubblica.

Del pari ininfluente inoltre deve riconoscersi la previsione di cui all’art. 66 del D.P.R. n. 132/80 secondo la quale le Università “possono eseguire attività di ricerca e consulenza stabilite mediante contratti e convenzioni con enti pubblici”.

Infatti, in disparte ogni valutazione circa i limiti e i contenuti dell’attività di consulenza e ricerca universitaria, nel cui ambito non sembra comunque potersi ricondurre l’incarico per lo studio e valutazione della vulnerabilità sismica delle strutture ospedaliere così come descritto nel relativo contratto di consulenza, ciò che rileva nel caso di specie non è tanto l’individuazione delle prestazioni erogabili dalle Università in base alla norma, quanto piuttosto verificare se la scelta del contraente ad opera dell’Azienda sanitaria sia avvenuta nel rispetto dei principi e delle regole dettate dal codice degli appalti.

Tale considerazione peraltro vale anche rispetto ad ogni altra disposizione di legge (art. 132 R.D n. 674/24) e regolamentare (D. R. n. 492 del 26/2/08), richiamata da parte resistente per evidenziare le diverse attività eseguibili dall’Università su commissione di soggetti pubblici e privati.

Infine e più circostanziatamene tanto l’Azienda sanitaria, quanto l’Università del Salento, sottolineano come l’incarico in questione rientri tra gli incarichi di consulenza e non già tra quelli di progettazione, sostanziandosi in una attività di puro studio e ricerca non riconducibile nè tra i “servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria anche integrata”, né tra quelli “attinenti all’urbanistica e alla paesaggistica”, né tra i “servizi affini di consulenza scientifica e tecnica” e neppure tra “i servizi di sperimentazione tecnica e analisi” di cui all’allegato II del D. Lgs. n. 163/06.

Di conseguenza, ad avviso delle Amministrazioni resistenti, non sarebbe ipotizzabile a carico della ASL di Lecce “un obbligo di preventivo esperimento delle procedure di evidenza pubblica”.

Tale prospettazione non può essere condivisa.

Invero, l’indagine più appropriata per cogliere in concreto i contenuti delle attività tecnico scientifiche affidate nella specie all’Università del Salento, non può che muovere dall’oggetto stesso del contratto (denominato di consulenza) approvato dall’ASL di Lecce con l’atto impugnato.

Secondo la previsione contrattuale lo studio e la valutazione sismica delle strutture ospedaliere dovrebbe essere articolato nel seguente modo:

Individuazione della tipologia strutturale, dei materiali impiegati per la costruzione, dei metodi di calcolo adottati, verifica sommaria dello stato di fatto rispetto alla documentazione progettuale resa disponibile;

Verifiche della regolarità strutturale, analisi sommaria della risposta sismica globale dell’edificio, eventuali analisi locali su elementi o sottosistemi strutturali significativi per l’individuazione della risposta sismica globale;

Elaborazioni di risultati di cui al punto 2 e stesura di schede tecniche di diagnosi strutturale;
in particolare saranno fornite: relazioni sulla tipologia strutturale osservata, sui materiali e sullo stato di conservazione della struttura, con particolare riferimento agli aspetti che incidono maggiormente sulla risposta strutturale in relazione alla pericolosità sismica del sito di ubicazione dell’opera;
schede tecniche di classificazione della vulnerabilità sismica degli ospedali;
relazioni tecniche sugli elementi o sottosistemi strutturali rilevati come critici in relazione alla verifica di vulnerabilità sismica;
suggerimenti preliminari e sommaria descrizione delle opere di adeguamento o miglioramento sismico adottabili, con particolare riferimento ai vantaggi e limiti delle diverse tecnologie possibili, in termini tecnico economici.

Orbene, alla luce delle attività innanzi descritte, appare poco conseguente affermare, come afferma parte resistente (rel prof. A), che “la valutazione di vulnerabilità sismica delle costruzioni, oggetto del contratto tra ASL LE ed Università del Salento-DII, non rientra tra le attività tradizionalmente svolte dai professionisti ingegneri ed architetti” .

In realtà l’esecuzione della prestazione tecnico-scientifica richiesta sembra consistere essenzialmente in una valutazione del livello di sicurezza e vulnerabilità sismica delle strutture ospedaliere da effettuarsi “in base alle nuove normative nazionali emanate in materia di sicurezza delle costruzioni in presenza di azioni sismiche”, parametro specificatamente richiamato nella delibera impugnata ed agevolmente individuabile nel Decreto ministeriale 14/1/08, che, nell’introdurre nuove norme tecniche per le costruzioni, fissa puntuali criteri e procedure per la valutazione e progettazione in presenza di azioni sismiche.

Appare quindi evidente come debba considerarsi compito proprio degli ingegneri e degli architetti quello di verificare la vulnerabilità sismica degli edifici in base alla normativa vigente ed eventualmente predisporre le misure di adeguamento necessarie.

Pertanto, la dedotta violazione dei principi in materia di affidamento di incarichi di servizi non può essere superata, come sostiene parte resistente, dalla “particolare natura dell’oggetto dell’incarico”, posto che il contratto di consulenza approvato con la delibera impugnata esclude ogni possibilità di concepire l’incarico in questione come “attività di puro studio e ricerca”.

Il ricorso pertanto merita accoglimento, ma ricorrono valide ragioni per compensare le spese di giudizio tra le parti, in considerazione sia della novità della questione che degli interessi coinvolti.

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