TAR Palermo, sez. I, sentenza 2023-06-19, n. 202302021

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Palermo, sez. I, sentenza 2023-06-19, n. 202302021
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Palermo
Numero : 202302021
Data del deposito : 19 giugno 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 19/06/2023

N. 02021/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00236/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 236 del 2010, proposto da
Casa di Cura "Istituto Ortopedico Villa Salus Innocenzo Galatioto" S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati E S C e A F, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Maria Grazia Torina in Palermo, via Ruggero Settimo n. 78;

contro

Azienda Sanitaria Provinciale di Siracusa, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato N S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Domenico Cantavenera in Palermo, via Notarbartolo, 5;
Assessorato della Salute della Regione Siciliana, Presidenza della Regione Siciliana, Ministero dell’Economia e delle Finanze, Ministero della Salute, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello stato di Palermo, domiciliataria ex lege in Palermo, via Valerio Villareale n. 6;
Azienda Sanitaria Provinciale di Messina, Regione Sicilia - Giunta di Governo, non costituiti in giudizio;

nei confronti

Casa di Cura Santa Lucia Gestione Glef S.R.L, Casa di Cura “Villa Azzurra” Gesin S.r.l., in persona dei legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall’avv. Antonino Galasso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Arcobaleno s.r.l., titolare della Casa di Cura Villa Aurelia, Casa di Cura villa Mauritius di Arcobaleno s.r.l., Fallimento Nuova Clinica Villa Rizzo, non costituiti in giudizio;

per l’annullamento

- del decreto dell’Assessore regionale della sanità del 12 giugno 2009, pubblicato sulla GURS n. 37 del 7 agosto 2009, avente ad oggetto “Parametri di valutazione per le Case di cura accreditate, criteri per il miglioramento dell’appropriatezza dei ricoveri e determinazione degli aggregati provinciali 2009”, unitamente ai relativi allegati, compreso lo schema di contratto, nella parte in cui fissano (artt. 5 e 6) gli aggregati invalicabili di spesa regionale e provinciali, vietando la remunerazione di prestazioni eccedenti il budget, come meglio precisato nello schema contrattuale;

- degli atti aziendali relativi all’assegnazione e alla determinazione del budget per la Casa di cura ricorrente relativamente all’anno 2009, compreso l’atto, definito “contratto”, del 20 luglio 2009, con cui l’Azienda Usl n. 8 di Siracusa (oggi Azienda sanitaria provinciale di Siracusa) ha assegnato alla Casa di Cura ricorrente il budget per l’anno 2009, unitamente a tutti gli atti prodromici assessoriali e aziendali, nonché ai conteggi e ai calcoli che hanno dato luogo a detta assegnazione;

- occorrendo:

- del decreto dell’Assessore regionale della sanità del 16 gennaio 2009, pubblicato sulla GURS n. 7 del 13 febbraio 2009, avente ad oggetto “Determinazione dell’aggregato di spesa regionale delle Case di cura accreditate di media e alta specialità per l’anno 2009”;

- del decreto dell’Assessore regionale della sanità dell’8 agosto 2008 n. 1985, pubblicato sulla GURS n. 43 del 19 settembre 2008, avente ad oggetto “Determinazione dell’aggregato regionale di spesa per l’assistenza specialistica convenzionata esterna per l’anno 2008”;

- del decreto dell’Assessore regionale della sanità del 6 agosto 2007, pubblicato sulla GURS n. 40 del 31 agosto 2007, avente ad oggetto “Approvazione dell’accordo attuativo del piano previsto dall’art. 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 e del piano di rientro, di riorganizzazione, di riqualificazione e di individuazione degli interventi per il perseguimento del riequilibrio economico del servizio sanitario regionale”;

- della deliberazione (non conosciuta) della Giunta della Regione siciliana n. 312 dell’1 agosto 2007, che avrebbe approvato il suddetto Accordo attuativo, nonché il suddetto Piano di rientro;

- dell’accordo tra il Ministero della salute, il Ministero dell’economia e delle finanze e la Regione siciliana del 31 luglio 2007, pubblicato sulla GURS n. 40 del 31 agosto 2007, avente ad oggetto l’approvazione del “Piano di rientro, di riorganizzazione, di riqualificazione ed individuazione degli interventi per il perseguimento dell’equilibrio economico ai sensi dell’art. 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311”;

- del piano di contenimento e di riqualificazione del Sistema sanitario regionale 2007-2009;

- di ogni ulteriore atto connesso, collegato, presupposto e/o consequenziale.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Assessorato della Salute della Regione Siciliana, della Presidenza della Regione Siciliana, del Ministero dell’Economia e delle Finanze, del Ministero della Salute, dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Siracusa, della Casa di Cura Santa Lucia Gestione Glef S.R.L e della Casa di Cura “Villa Azzurra” Gesin S.r.l.;

Vista la sentenza del 10/04/2019 n. 991;

Visto il D.P. n. 672/2022 con cui il processo è stato dichiarato interrotto;

Visto l’atto di riassunzione notificato e depositato da parte ricorrente in data 25/05/2022;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 10 novembre 2022 il dott. Francesco Mulieri e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Con sentenza del 10/04/2019 n. 991 questa Sezione ha respinto il ricorso in epigrafe con il quale la Casa di Cura “Istituto Ortopedico Villa Salus Innocenzo Galatioto” impugnava gli atti assessoriali e aziendali sopra meglio specificati, concernenti l’assegnazione del budget per l’anno 2009.

Con sentenza del 2 marzo 2022 n. 276, il CGA - dopo aver rilevato che “risulta che il ricorso introduttivo venne notificato, tra gli altri, alla Nuova Clinica Villa Rizzo” e che “la stessa risulta essere stata dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Siracusa n.54/2013 depositata in data 15.11.2013, nel corso del giudizio di primo grado, ove tuttavia tale circostanza non venne rilevata” e ritenendo la nullità della sentenza appellata e che il processo dovesse essere rinviato al giudice di primo grado - ha annullato la predetta sentenza rimettendo la causa al primo giudice.

Con decreto presidenziale n. 672/2022, è stata dichiarata l’interruzione del processo ai sensi e per gli effetti degli artt. 79, cod. proc. amm. e 43, comma 3, L.F..

Con atto depositato il 25/05/2022 e notificato in pari data anche al Fallimento nuova clinica Villa Rizzo, la ricorrente ha riassunto il giudizio chiedendo l’annullamento, del decreto assessoriale del 12 giugno 2009 e degli atti dell’AUSL n. 8 di Siracusa di quantificazione e assegnazione del budget, per i seguenti motivi:

1) “Violazione del decreto dell’assessorato regionale alla sanità n. 1129 del 12 giugno 2009 (in g.u.r.s. 7 agosto 2009, n. 37) - violazione della direttiva assessoriale prot. 5/dip/0707 del 24.6.2009 - eccesso di potere per erroneità dei presupposti in fatto e in diritto - Violazione della direttiva assessoriale del 14 luglio 2009 - Eccesso di potere per difetto di istruttoria - eccesso di potere per illogicità e ingiustizia manifesta - Difetto assoluto di motivazione”.

Secondo la ricorrente sarebbero stati illegittimamente applicati i criteri fissati dal decreto assessoriale del 12 giugno 2009 e dalla direttiva assessoriale prot. 5/DIP/0707 del 24 giugno 2009, in quanto il punteggio riferito alla percentuale d’incidenza del numero dei ricoveri inappropriati su quelli ordinari avrebbe dovuto essere quello massimo di 35 considerato che quelli effettuati dalla ricorrente erano stati resi in extra budget.

2. “Intervenuta sentenza del C.G.A. n. 688 del 2009 - Violazione di giudicato e illegittimità derivata e/o sopravvenuta”.

La ricorrente deduce che il riferimento al budget 2005, compiuto per l’assegnazione del budget per l’anno 2008 - al quale criterio si riporta l’Assessorato per l’assegnazione del budget per l’anno 2009 - sarebbe palesemente inadeguato, atteso che il budget per il 2005 avrebbe dovuto essere tempestivamente ricostruito alla luce dei precedenti pronunciamenti del C.G.A. e, adesso, dell’intervenuta pronuncia del medesimo C.G.A. che incide sulla entità del budget spettante alla Casa di Cura per l’anno 2005.

3. “Abrogazione della remunerabilità delle prestazioni extra-budget con riduzione progressiva delle tariffe - Violazione dell’art. 24, comma 9, L.reg. n. 2/2007 - Violazione dell’art. 24, comma 10, della L. reg. 2/2007”.

La ricorrente deduce che in violazione delle norme calendate, risulterebbe clamorosamente negato dall’Assessorato il principio di remunerabilità delle prestazioni c.d. eccedentarie a tariffa decurtata.

4. “Violazione del D.A. 28 ottobre 2005 n. 6531, art.

1 - Violazione del principio di “annualità del budget”- Violazione del principio della prefissata “remunerazione a prestazione” - Violazione del principio del carattere negoziale della disciplina concernente le modalità di remunerazione delle prestazioni in regime di accreditamento (art.

8-quiquies e sexies D.lgs. n. 502/1992 e 229/1999) - Violazione dei principi di logicità e certezza - Contraddittorietà con precedenti provvedimenti - Incompetenza assoluta e carenza di potere - Illogicità manifesta”.

Secondo la ricorrente sarebbero illegittimi gli artt. 11 e 12 del decreto assessoriale del 12 giugno 2009, aventi ad oggetto il pagamento mensile del budget in dodicesimi.

5. “Violazione ed errata applicazione dell’art. 24, comma 8, L.r. n. 2/2007 - Eccesso di potere per difetto dei presupposti di fatto e di diritto e per irragionevolezza manifesta”.

Secondo la ricorrente sarebbero illegittimi anche gli artt. 5 e 6 del decreto assessoriale del 12 giugno 2009, che avevano previsto una decurtazione dell’aggregato di spesa superiore a quella prevista dal citato comma 8.

6. “Illegittimità autonoma, congiunta e derivata”.

Secondo la ricorrente i vizi dei decreti assessoriali di quantificazione degli aggregati e della quantificazione del budget 2008 comporterebbero l’illegittimità derivata dei provvedimenti dell’AUSL di attribuzione del budget 2009.

7. “Illegittimità derivata sotto ulteriore profilo”.

Posto che il budget relativo all’anno 2009 è stato assegnato sulla base rappresentata dal budget relativo all’anno 2008, la ricorrente deduce di avere impugnato anche detta assegnazione sicché, i vizi denunciati in quella precedente sede, comporterebbero l’illegittimità derivata dell’assegnazione budgetaria dell’anno 2009.

La ricorrente ha altresì riproposto la domanda risarcitoria a suo tempo proposta per il mancato accreditamento di 31 posti letto per gli anni successivi al 2002, da risarcirsi in misura pari all’importo annuale di budget spettante per detti posti letto, pari ad almeno € 1.600.000,00 per anno.

La Presidenza e l’Assessorato della Salute della Regione Siciliana, il Ministero della Salute e il Ministero dell’Economia e delle Finanze si sono costituiti per il tramite dell’Avvocatura dello Stato la quale ha dedotto che la rimessione dipende da un mero vizio procedurale inidoneo a scalfire la correttezza della decisione presa da questo Tribunale con sentenza n. 991/19.

Si è altresì costituita l’ASP di Siracusa la quale ha eccepito l’inammissibilità del ricorso (atteso che la sottoscrizione del contratto con l’accettazione del budget avrebbe inibito la proposizione di un’azione volta alla impugnazione dello stesso contratto, con specifico riferimento alla clausola centrale della fissazione del budget) e la sua infondatezza nel merito.

Si sono costituite infine anche le Case di Cura Santa Lucia Gestione Glef s.r.l e Villa Azzurra Gesin s.r.l. le quali hanno eccepito l’inammissibilità del ricorso (ai sensi dell’art. 114, 4° comma, lett. b c.p.a., in relazione alla dedotta violazione del giudicato amministrativo derivante dalla sentenza del C.G.A. n. 688 del 2009, oltre che per carenza di interesse) nonché la sua infondatezza nel merito.

Le parti hanno depositato memorie in vista dell’udienza fissata per la discussione del ricorso, all’esito della quale la causa è stata posta in decisione.

Ciò premesso il Collegio ritiene di prescindere dall’esame delle eccezioni (proposte sia dalla Asp di Siracusa che dalle strutture controinteressate) di inammissibilità del ricorso, attesa la sua palese infondatezza nel merito.

Il primo motivo è infondato atteso che l’art. 8, comma 2, dell’impugnato decreto assessoriale del 12 giugno 2009 prevedeva che, nell’assegnazione del budget, i direttori generali avrebbero utilizzato criteri premiali, tenendo conto dei parametri di qualità di cui (tra gli altri) al punto A2 dell’allegato 1 e, per converso, applicato decurtazioni in misura proporzionale ai punteggi ottenuti, secondo le modalità indicate in apposita direttiva.

Il punto A2 dell’allegato 1 prevedeva, tra i parametri, quello riferito all’ “Indice di appropriatezza delle prestazioni rese rispetto ai 43 DRG indicati dai LEA come ad alto indice di appropriatezza - anno 2008” .

La direttiva assessoriale prot. 5/DIP/0707 del 24 giugno 2009 aveva, a sua volta, previsto l’attribuzione, con riferimento a tale parametro, di massimo 35 punti, suddivisi proporzionalmente tra quello di 35 (per inappropriatezza pari a 0) e di zero (per inappropriatezza superiore al 10 %).

Pertanto, non precisando il decreto e la direttiva quale tipologia di ricoveri andasse preso in considerazione, appare ragionevole l’interpretazione data dall’ASP di Siracusa secondo cui l’indice di appropriatezza doveva essere rapportato a tutti i ricoveri atteso che lo scopo perseguito era quello della valutazione generale della qualità delle prestazioni offerte dalla struttura, cosicché non è condivisibile la prospettazione della ricorrente secondo cui si dovevano valutare solo le prestazioni rientranti nel budget.

È del pari infondato il secondo motivo.

La sentenza del CGA n. 688 del 2009 ha annullato il decreto dell’Assessore della sanità del 7 novembre 2002, limitatamente all’art. 3, comma 1, lettera a), affermando espressamente che l’Amministrazione regionale, senza alcuna razionale giustificazione e motivazione, aveva privato l’Istituto ortopedico Villa salus Innocenzo Galatioto s.r.l. del budget riferito a 31 posti letto autorizzati e preaccreditati e che tale scelta risulta immotivata, illogica e irrazionale, in quanto le esigenze di riduzione complessiva della spesa sanitaria non potevano giustificare tale trattamento di disparità.

Si è, in altri termini, ritenuto che il budget 2002 attribuito all’Istituto ortopedico Villa Salus Innocenzo Galatioto s.r.l. fosse illegittimo perché avrebbero dovuto essere conteggiati ulteriori 31 posti letto.

Con successiva sentenza n. 1475 del 2010, il CGA ha dichiarato inammissibile il ricorso per ottemperanza proposto dalla struttura ricorrente al fine di ottenere l’esecuzione di tale decisione, affermando che non si poteva chiedere la ricostruzione del budget nei confronti dell’AUSL di Siracusa, che non aveva adottato gli atti annullati.

Sulla questione giova richiamare la sentenza di questa Sezione n. 1017 del 2019 che ha rigettato analogo ricorso (proposto dalla odierna ricorrente la quale ha sostenuto che anche in relazione alla quantificazione dell’aggregato di spesa provinciale e del budget per il 2017 e il 2018 si sarebbe dovuto tenere conto degli ulteriori 31 posti letto riconosciuti con la sentenza del CGA n. 688 del 2009) “alla luce del condiviso principio di diritto affermato nella decisione del CGA n. 32 dell’8 febbraio 2016, ovverosia che non vi è alcuna correlazione diretta e obbligata fra il numero di posti letto contrattualizzati e il budget assegnato, in quanto la definizione del secondo è condizionata dalle risorse effettivamente disponibili e dai criteri fissati per la loro suddivisione. Deve, peraltro, per completezza rilevarsi che, quand’anche si fosse avuta la tempestiva attribuzione dei posti letto in questione, il budget sarebbe rimasto immutato. Precisato che la determinazione è “a cascata”, nel senso che ogni anno è condizionato dal precedente, va, sotto tale profilo, richiamato il decreto dell’Assessore regionale della sanità n. 2384 del 24 settembre 2008 (successivamente integrato da quello n. 2965 del 17 novembre 2008), il quale aveva disposto che, ai fini della quantificazione del budget 2008, andava preso in considerazione il fatturato e non il budget 2005. La tabella allegata a tale decreto aveva, poi, indicato, relativamente alla struttura ricorrente e con riferimento all’anno 2005, un fatturato netto liquidato di € 14.083.717,59 a fronte di un budget di € 10.660.342,20. A ben vedere la differenza tra i due importi (pari a € 3.423.375,39) è superiore alla somma che, secondo le stime della ricorrente, sarebbe stata attribuita a titolo di budget per gli ulteriori posti letto, ovverosia 1.704.333,25. Ne deriva che, come detto, se per il 2005 fossero stati contabilizzati altri 31 posti letto, si sarebbe avuto un incremento del budget, che sarebbe, però, stato irrilevante ai fini della quantificazione del budget 2008, che costituiva, attraverso quello degli altri anni, il presupposto del budget 2016 e, pertanto, del 2017 e del 2018” .

Detta sentenza è stata confermata dal CGA che ha precisato quanto segue:

“La parte non contesta che il calcolo di cui ai decreti impugnati venga eseguito partendo dai decreti precedenti e che tutti originino dal fatturato e non dal budget 2005;
sostiene che “se” nel decreto 2002 fossero stati valorizzati i 31 p.l., avrebbe presumibilmente aumentato il suo fatturato, e quindi a cascata sarebbe migliorato il budget per gli anni 2017 e 2018.

Ma nel giudizio in questione non viene in rilievo il decreto relativo all’anno 2002, di guisa che, come eccepito dalle controparti, le censure proposte non conducono al risultato sperato.

Infatti, la stessa appellante riconduce la lesione del proprio interesse all’originaria mancata valorizzazione dei posti letto per l’anno 2002;
l’inserimento dei 31 posti letto rivendicati avrebbe avuto, in tesi, effetti a cascata sul fatturato degli anni successivi e quindi sull’assegnazione dei budget oggetto di questo giudizio.

Ma, come evidente, l’assegnazione dei posti letto per l’anno 2002 è questione del tutto estranea al giudizio che ci occupa e non può certo essere posta in discussione in questa sede.

Ne consegue la “tenuta” della motivazione della decisione appellata, con la conseguente irrilevanza delle ulteriori censure.

12. Peraltro, va rilevato come la ricostruzione dell’appellante si ponga comunque in contrasto con i principi affermati da questo C.G.A., con decisione n. 54/2020, ove si è chiarito che <alla concessione dell’accreditamento non consegue ….. un immediato diritto del soggetto che è stato accreditato, di erogare prestazioni per conto e con spese (in parte) a carico del bilancio pubblico: ed invero, ai sensi dell’art. 8 del d.lgs. n.502 del 1992, l’operatività del soggetto accreditato consegue alla stipulazione, fra tale soggetto e l’autorità competente, di un “contratto di servizio” cui spetta la puntuale regolamentazione delle caratteristiche e del volume massimo delle prestazioni «che le strutture presenti nell’ambito territoriale della medesima unità sanitaria locale si impegnano ad assicurare, distinto per tipologia e per modalità di assistenza» (art. 8 d.lgs. n.502/1992).

Ma - s’intenda - neanche la conclusione del contratto costituisce oggetto di una prestazione obbligatoria specifica a carico dell’Amministrazione.

Dall’accreditamento non discende, in altri termini, alcuno specifico obbligo della PA di concludere il contratto con l’accreditato.

La concreta possibilità di stipulare il contratto dipende, infatti - a sua volta - dalle previsioni finanziarie contenute nel piano previsionale annuale, che rappresenta il più saliente momento attuativo ed esecutivo delle scelte discrezionali unilaterali della Regione, alla quale spetta - ai sensi dell’art. 32, comma 8, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 - l’individuazione del tetto massimo annuale di spesa sostenibile con il fondo sanitario per singola istituzione o per gruppi di istituzioni (giurisprudenza pacifica: C.S., III^, 2.4.2014 n.1582;
C.S., V^, 19 novembre 2009, n. 7237;
Cass. civ., sez. lav., 11 gennaio 2007, n. 403).

Ciò significa che …… dal concesso accreditamento non consegue affatto il diritto del soggetto accreditato di ottenere tutte le risorse necessarie per ‘sfruttare’ (rectius: utilizzare) al massimo la (rectius: per realizzare il massimo della) potenzialità prestazionale consentita.

Né - correlativamente - a carico dell’Amministrazione che lo ha concesso, l’obbligo di destinare congrua parte delle risorse pubbliche alla totale copertura dei costi da affrontare perché l’accreditato utilizzi fino in fondo la potenzialità in questione.

Sicché è possibile affermare - sulla scorta della più autorevole dottrina - che tra la tesi che ricostruisce la sequenza “accreditamento-contratto” in termini di necessaria consequenzialità del secondo e quella che la ricostruisce in termini di mera “presupposizione” del primo, è prevalsa - in giurisprudenza - propria quest’ultima tesi> (C.G.A. 01/03/2022 n. 271).

Il Collegio ritiene che, facendo applicazione dei suesposti principi, dai quali non v’è motivo di discostarsi, anche alla fattispecie in esame, la mancata contrattualizzazione degli ulteriori 31 posti non abbia reso illegittimo il budget 2009.

L’art. 8 dell’impugnato decreto assessoriale del 12 giugno 2009 prevedeva infatti che, ai fini della quantificazione del budget 2009, i Direttori generali delle aziende sanitarie dovevano prendere come riferimento la media tra il budget e la produzione per l’anno 2008.

Il decreto dell’Assessore regionale della sanità n. 2384 del 24 settembre 2008 (successivamente integrato dal decreto n. 2965 del 17 novembre 2008) aveva, a sua volta, previsto che, ai fini della determinazione dell’aggregato di spesa regionale delle case di cura accreditate di media e alta specialità per l’anno 2008, andava preso in considerazione il fatturato (e non il budget) 2005.

La tabella allegata a tale decreto indicava, in particolare, relativamente alla struttura ricorrente e con riferimento all’anno 2005, un fatturato netto liquidato di € 14.083.717,59 a fronte di un budget di € 10.660.342,20.

A ben vedere la differenza tra i due importi (pari a € 3.423.375,39) è superiore alla somma che, secondo le stime della ricorrente, sarebbe stata attribuita a titolo di budget per gli ulteriori 31 posti letto, ovverosia 1.704.333,25. Ne deriva che se gli stessi fossero stati attribuiti nel 2005 (o in data antecedente) si sarebbe avuto un incremento del budget irrilevante ai fini della quantificazione del budget 2008, che costituiva il presupposto di quello del 2009.

Parimenti infondato è il terzo motivo con cui si deduce che la previsione della mancata remunerazione delle prestazioni rese in extrabudget violerebbe l’art. 24, commi 9 e 10, della l.r. n. 2 del 2007.

Deve, sotto tale profilo, richiamarsi il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui all’amministrazione non può essere imposto di erogare somme superiori alle proprie disponibilità per acquisire prestazioni sanitarie in eccedenza rispetto al budget predeterminato, il quale costituisce la misura delle prestazioni sanitarie, che il servizio sanitario può acquistare da ciascuna struttura (per tutte, con richiami, C.G.A., Sezioni riunite, 12 marzo 2018, n. 108;
T.A.R. Sicilia, Palermo, Sez. I, 15/06/2022, n. 1972).

Infondato è anche il quarto motivo con cui si deduce l’illegittimità della previsione del pagamento mensile del budget in dodicesimi, alla luce dell’altrettanto consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui tale limitazione trova ampia giustificazione, tra l’altro, nell’esigenza di evitare che a un dato periodo dell’anno sia sostanzialmente sospesa l’erogazione delle prestazioni assistenziali ricomprese nel budget (per tutte, con richiami, C.G.A., Sezioni riunite, 23 marzo 2018, n. 132;
T.A.R. Sicilia, Palermo, Sez. I, 13/12/2022 n. 3606).

Con il quinto motivo si deduce che gli artt. 5 e 6 del decreto assessoriale del 12 giugno 2009, che avevano previsto una decurtazione dell’aggregato di spesa superiore a quella prevista dall’art. 24, comma 8, della l.r. n. 2 dell’8 febbraio 2007, sarebbero illegittimi.

La censura è infondata.

Già con la sentenza del 24/02/2011 n. 326 - su un ricorso con il quale ci si doleva, tra l’altro, della “previsione secondo la quale non vengono più remunerate le prestazioni extra budget” e della “previsione del pagamento in dodicesimi” - è stato messo in risalto il valore della manovra Stato Regione, “volta al contenimento dei costi nel settore sanitario” , è stata evidenziata la vincolatività dell’Accordo scaturitone per la Regione, che è rimasta soggetta agli “effetti di variazione dei provvedimenti normativi e amministrativi già adottati in materia di programmazione sanitaria” ;
detta sentenza è stata confermata dalla sentenza del C.G.A. del 12 marzo 2012 n. 291 (secondo cui “il Giudice di prime cure ben ha interpretato l’efficacia vincolante ope legis, ossia secondo la norma del ripetuto c. 22, dell'Accordo Stato–Regione volto al contenimento della spesa sanitaria” ).

La sopra citata sentenza n. 326/2011 ha puntualizzato che: “… dalla lettera delle norme invocate non emerge alcuna garanzia di remunerazione delle prestazioni extra budget, subordinata comunque a valutazioni dell’Amministrazione regionale. Si è già visto, peraltro, che le disposizioni legislative sulla cui base è stato adottato il piano di rientro - e conseguentemente i provvedimenti che hanno escluso la remunerazione delle prestazioni extrabudget - valutate legittime dalla Corte costituzionale - consentono all'accordo Stato Regione, sul risanamento della spesa sanitaria, di derogare alle disposizioni normative eventualmente difformi dalle prescrizioni contenute in tale accordo (cfr. in merito T.A.R. Sicilia, Palermo, I, n. 4085 del 15.11.2010).Quand'anche le invocate disposizioni di legge dovessero essere interpretate secondo quanto ritiene parte ricorrente, legittimamente l'Amministrazione intimata ne ha disposto la deroga con i provvedimenti impugnati, sulla base delle norme legislative che tale deroga consentono. A tale stregua, l'invocata disposizione contenuta al comma 8° dell'art. 24 della L.R. n. 2/2007 non può non essere coordinata con il disposto del successivo comma 22° dello stesso articolo, che vincola tutte le strutture del sistema sanitario al rispetto del piano di risanamento. Da ultimo, da un punto di vista logico, non può non rilevarsi come qualsiasi strumento che miri al controllo rigoroso della spesa sanitaria non possa non partire da dati certi e preventivati, e come lo stesso risulti pertanto incompatibile con la remunerazione di prestazioni che non possono essere a priori determinate” (T.A.R. Palermo, I, 326/2011, cit.).

Peraltro va rilevato che il diniego di remunerazione delle prestazioni extra budget era già stato disposto dall’art. 8 del D.A. 24-9-2008, la cui impugnazione è stata respinta da questa Sezione con sentenza del 15-11-2010 n. 14085 (confermata da C.G.A., 22-5-2012 n. 447) che ha osservato: “Va pure respinto il motivo di appello relativo alla contestazione del diniego di remunerazione delle prestazioni effettuate in extra budget, disposto dall'art. 8 dell'impugnato decreto assessoriale del 24 settembre 2008. Come già osservato, in fattispecie analoga, dal T.A.R. del Lazio, sezione III (cfr. sentenza 21 gennaio 2011, n. 668), la remunerabilità di dette prestazioni era stata dichiarata "autorizzabile, dall'art. 5 del decreto assessoriale 3 dicembre 2007, n. 2720, solo in via eccezionale e provvisoria (limitata cioè al solo anno 2007), a condizione che fosse compatibile con i limiti di spesa fissati dal Piano di rientro e con l'espressa riserva di interventi correttivi ove, per effetto delle concesse autorizzazioni, detti limiti fossero superati. La ragione che aveva indotto l'Autorità regionale a prevedere, in via eccezionale e temporalmente limitata, la retribuibilità delle prestazioni erogate extra budget dalle strutture sanitarie accreditate, va individuata nell'esigenza di compensare la temporanea sospensione dell'attività delle case di cura private conseguente ai lavori di adeguamento alle norme sull'accreditamento effettuati nello stesso anno 2007. Per l'anno 2008 l'esigenza che s'imponeva in via assolutamente prioritaria alla Regione era di adottare misure adeguate al quadro di compatibilità finanziaria fissato dal Piano di rientro, al cui rispetto essa era rigorosamente vincolata in quanto condizione per l'accesso all'intervento finanziario dello Stato indispensabile per il superamento della situazione di dissesto e di macroscopico indebitamento del Servizio sanitario regionale”. Ancora, detta sentenza T.A.R. Palermo n. 326/11, in punto alla modalità di pagamento in dodicesimi (oggetto del quarto motivo di ricorso, pagg. 10/12), dubita dell’interesse alla censura e comunque la rigetta perché tali modalità “non risultano contrarie ad alcuna disposizione di legge”.

Da quanto fin qui esposto consegue che deve ritenersi infondata la censura avente ad oggetto l’illegittimità derivata dei provvedimenti dell’AUSL di Siracusa di quantificazione del budget 2009.

È infondato infine anche l’ultimo motivo di censura - ove si deduce genericamente l’illegittimità derivata degli atti impugnati in quanto il budget per l’anno 2009 sarebbe stato determinato sulla base di quello assegnato nel 2008, oggetto d’impugnazione da parte della struttura ricorrente - non essendo contestato che, come dedotto dalla difesa erariale (v. memoria del 16/02/2018), il Presidente della Regione, con il D.P. n. 928 del 5 giugno 2012, ha respinto (per le considerazioni di cui al parere del C.G.A. a sezioni riunite n. 1719/11) il ricorso straordinario presentato dalla stessa Casa di Cura rilevando in particolare (con specifico riferimento alla censura relativa alla mancata considerazione delle potenzialità delle struttura ricorrente) che “più volte la giurisprudenza si è espressa avallando la scelta di ritenere prevalenti nel bilanciamento degli interessi in campo sulle pur legittime esigenze degli operatori privati, le scelte di indirizzo politico amministrativo per il bilancio adottate nelle competenti sedi, tutte improntate all'obiettivo del contenimento - della spesa” .

La riconosciuta legittimità dei provvedimenti impugnati rende infondata anche la domanda risarcitoria.

Concludendo, per le ragioni esposte, il ricorso è infondato e va rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

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