TAR Roma, sez. I, sentenza 2012-10-12, n. 201208452
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N. 08452/2012 REG.PROV.COLL.
N. 00086/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 86 del 2012, proposto da:
S L, rappresentato e difeso dall'avv. G S, con domicilio eletto presso il medesimo in Roma, via M.Marulo,141;
contro
Corte dei Conti, Consiglio di Presidenza della Corte dei Conti Roma, Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona dei legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato e presso la stessa domiciliati in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti di
D C, n.c.;
per l'annullamento
deliberazione del Consiglio di Presidenza della Corte dei Conti n. 268 del 10/11/11 di assegnazione delle funzioni di Procuratore regionale per la Sardegna alla dottoressa D C;
della deliberazione con la quale il Consiglio di Presidenza della Corte dei Conti, nell’Adunanza del 20-21 luglio 2011, ha bandito – tra l’altro - la procedura concorsuale n. 4743 in data 26 luglio 2011 per l’assegnazione delle funzioni di Procuratore regionale presso l’ufficio di Procura regionale per la Sardegna - per la durata di 4 anni rinnovabili una sola volta per altri 4 anni, previa valutazione dell’attività svolta, ai sensi dell’articolo 2, comma 2, della deliberazione 243/CP/2010;
nonché di ogni atto a questi antecedente, preordinato, annesso, presupposto e consequenziale, con particolare riferimento alla deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 121 del 18 marzo 2009 ed ai criteri previsti dall’art. 7, lett. a), secondo comma;lett. b-39, ultimo comma, nonché alle successive modificazioni ed integrazioni della deliberazione n. 121/2009 e precisamente le deliberazioni n. 241/2009;n. 53/2012 e n. 243/2010;
e per il risarcimento dei danni patiti e patendi nella misura di euro 700.000,00 o determinati in via equitativa.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Corte dei Conti,del Consiglio di Presidenza della Corte dei Conti Roma e della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 giugno 2012 il Consigliere S C e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con il ricorso indicato in epigrafe, l’istante, premesso che nell’Adunanza del 20-21 luglio 2011, il Consiglio di Presidenza della Corte dei Conti aveva deliberato di bandire la procedura concorsuale n. 4743 per l’assegnazione delle funzioni di Procuratore regionale nell0ufficio del Trentino Alto Adige e della Sardegna, esponeva di essere stato nominato dal 4 marzo 1985 Referendario, dal 4 marzo 1987 Primo Referendario e Consigliere dal 4 marzo 1989, nonché si essere stato collocato a riposo ai sensi dell’art. 2, comma 1°, l. 15 febbraio 1958 n. 46 a seguito della maturazione di oltre 40 anni di servizio utile in data 2 luglio 2007. Tuttavia, era stato riassunto in servizio in data 17-18 ottobre 2007 con la qualifica di Consigliere ed in data 18 marzo 2008 era assegnato alla Procura regionale della Calabria come Vice Procuratore Generale.
L’istante precisava, altresì, che a seguito di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, era rideterminato il suo trattamento economico con d.P.C.M. 23 gennaio 2009 con cui era attribuito il trattamento nella qualifica di stipendio in cui si trovava al momento della cessazione dal servizio, con la valutazione dell’anzianità maturata sino alla stessa data con la conservazione degli effetti economici e giuridici.
Pertanto, l’istante si doleva che, a fronte dell’originario punteggio precostituito di 35,00 gli fosse stato invece attribuito un punteggio di 10,75 ( così articolato: punti 4 per anzianità dal 4 marzo 1985 al 3 marzo 1989;3 punti per anzianità dal 18 marzo 2008 al 22 aprile 2011;3 punti per professionalità specifica dal 18 febbraio 2008 al 22 aprile 2011 e professionalità aggiuntiva 0,75).
Il Consiglio di Presidenza, pertanto, con il provvedimento impugnato assegnava le funzioni di Procuratore regionale nella sede sopra specificata all’odierna controinteressata.
Conseguentemente l’istante proponeva ricorso, deducendo i seguenti motivi di gravame:
1 – con riferimento alla deliberazione n. 121 del 2009, con particolare riguardo ai criteri della lett. a), secondo comma e lett. b-3), art. 7, per ingiustificata limitazione della sfera giuridica dei magistrati interessati in assenza di supporto normativo, difetto di istruttoria e motivazione, travisamento dei fatti e degli atti, eccesso di potere nelle varie figure sintomatiche, sviamento di potere, contraddittorietà, illogicità manifesta, arbitrarietà, ingiustizia grave e manifesta, violazione dell’art. 104 Cost., dell’art. 2, comma 1, l. n. 46 del 1958, del principio di ragionevolezza, nonchè violazione dei principi di cui al decreto 23 gennaio 2009 e del principio di coerenza amministrativa, contraddittorietà e vizi dei punteggi pre-costituiti ed oggettivi;
2 – ulteriore illegittimità dell’art. 7, lett. b-3), ultimo comma della cit. deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 121 del 2009 nella parte in cui stabilisce che “ai fini dell’attribuzione del punteggio relativo alla professionalità specifica nei confronti dei consiglieri dimissionari successivamente riammessi in servizio, va valutata integralmente la professionalità maturata nel periodo di servizio effettivamente svolto nelle qualifiche di referendario e primo referendario “, manifesta arbitrarietà, illogicità manifesta, eccesso di potere, sviamento di potere, vizi dei punteggi pre-costituiti, non potendosi attribuire alcun effetto negativo al brevissimo periodo di interruzione;
3 – ulteriore profili di inapplicabilità alla fattispecie dell’art. 7, lett. a) secondo comma e lett. b-3) ultimo comma, delibera n. 121 del 2009 cit., con particolare riferimento ai magistrati beneficiari del c.d. 2+2 di cui alla l. 27 aprile 1982 n. 186, essendo stati promossi a consiglieri dopo quattro anni, violazione dell’art. 50, 7° comma, l. n. 186 del 1982, illogicità manifesta, violazione del principio di ragionevolezza, alterazione arbitraria del punteggio pre-costituito;
4 – violazione del principio di irretroattività delle disposizioni, in quanto la deliberazione n. 121 del 1989 non sarebbe in ogni caso applicabile ai rapporti giuridici insorti precedentemente, violazione del principio della trasparenza, irragionevolezza, eccesso di potere, violazione di legge e della coerenza amministrativa;
5 – contraddittorietà manifesta con quanto disposto nel decreto 23 gennaio 2009 che ha riconosciuto all’istante l’intera anzianità di servizio, mancanza di motivazione, eccesso di potere sotto ogni profilo, sviamento di potere, irragionevolezza, ingiustizia manifesta, carenza di potere, errore in procedendo, disparità di trattamento, manifesta illogicità, travisamento ed erronea valutazione dei fatti, slealtà dell’Amministrazione nello svolgimento della procedura, difetto di istruttoria, mancata comunicazione dei motivi che ostavano all’accoglimento del reclamo, mancato avvio del procedimento di cui all’art. 7, l. n. 241 del 1990 e della l. n. 15 del 2005, irrazionalità manifesta;
6 – illegittimità per vizi propri e derivati delle deliberazioni di assegnazione delle funzioni ai controinteressati in conseguenza dei vizi dedotti nei precedenti motivi e per violazione del principio di trasparenza essendo state tali deliberazioni in seduta segreta del Consiglio di Presidenza.
Con il settimo motivo di gravame, il ricorrente, inoltre, formulava richiesta di risarcimento dei danni patiti e patendi, comprensivi del danno esistenziale, del danno da perdita di chance, in relazione alla violazione degli artt. 104 e 107 Cost. dell’art. 6, del Trattato di Maastricht, del principio di coerenza dell’azione amministrativa e di ragionevolezza. A tal fine, chiedeva la condanna dell’Amministrazione al pagamento della somma di 700.000,00 o in subordine la liquidazione del danno in via equitativa.
Si costituiva l’Amministrazione contestando tutto quanto ex adverso dedotto e chiedendo la reiezione del gravame. La difesa erariale, con memoria depositata il 5 maggio 2012 faceva menzione del principio generale di cui all’art. 132, d.P.R. n. 3 del 1957 ed affermato dalla costante giurisprudenza in materia, in forza del quale “L’impiegato riammesso (in servizio) è collocato nel ruolo e nella qualifica cui apparteneva al momento della cessazione dal servizio, con la decorrenza di anzianità nella qualifica stessa dalla data del provvedimento di riammissione”.
A seguito del deposito di ulteriore memoria di replica, con cui l’istante eccepiva la tardività del deposito dei documenti e della memoria dell’Avvocatura, la causa era trattenuta in decisione all’udienza di discussione del 6 giugno 2012.
DIRITTO
1 – Osserva preliminarmente il Collegio che non può essere condivisa l’inammissibilità del deposito da parte della difesa erariale in data 5 maggio 2012, rilevata dall’istante con l’ultima memoria, in considerazione del rispetto del termine per le repliche di cui all’art. 73 co.1 c.p.a. e della natura dei provvedimenti depositati,
2 – Il ricorso appare infondato nel merito.
Va rilevato, innanzitutto, che con i primi quattro motivi di ricorso, in sostanza, l’istante lamentava per un verso l’inapplicabilità al caso di specie della deliberazione n. 121/CP/2009 e per altro verso l’illegittimità del disposto di cui al più volte menzionato art. 7 della predetta delibera.
Sotto il primo aspetto, infatti, il ricorrente, ha posto in evidenza che le disposizioni di cui alla citata deliberazione andrebbero ad incidere su rapporti giuridici sorti anteriormente ed ancora vigenti, in tale senso, dunque l’applicabilità alla fattispecie della disciplina ivi contenuta violerebbe il principio di irretroattività delle disposizioni.
Tale rilievo non può essere condiviso. Infatti – come evidenziato dalla difesa erariale - la disciplina sui criteri per le nomine, le promozioni e le assegnazioni a posti di funzione dei magistrati della Corte dei Conti era in origine contenuta nella deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 92/CP/2002, poi modificata ed integrata da una moltitudine di deliberazioni successive fino al 2008, sicchè con la deliberazione in questione, la Corte ha proceduto all’elaborazione di un testo coordinato della predetta delibera del 2002 con la normativa sopravvenuta.
Per quanto riguarda, dunque, la fattispecie che occupa, la disciplina della valutazione dell’anzianità e della professionalità specifica dei consiglieri era già contenuta nella deliberazione n. 92/CP/2002, come modificata dalla deliberazione n. 46/CP/2005, essendo dunque, pienamente vigente negli anni 2007-2008, nei quali il ricorrente era collocato a riposo e poi riammesso in servizio.
Infatti, analogamente a quanto disposto con la deliberazione su cui si verte, la precedente disciplina contenuta nell’art. 7, lett. a) e b-3) del 2002 come modificato nel 2005 indicava “Ai fini dell’attribuzione del punteggio relativo all’anzianità nei confronti di consiglieri dimissionari successivamente riammessi in servizio, va valutata integralmente l’anzianità maturata nel periodo di servizio effettivamente svolto nelle qualifiche di Referendario e Primo Referendario” ed ancora “ai fini dell’attribuzione del punteggio relativo alla professionalità specifica nei confronti di Consiglieri dimissionari successivamente riammessi in servizio, va valutata integralmente la professionalità maturata nel periodo di servizio effettivamente svolto nelle qualifiche di Referendario e Primo referendario”.
Deve, altresì, essere rilevato che la norma di cui alla censurata deliberazione, lungi dall’essere posta in assenza di dato normativo, come affermato dal ricorrente, trova il proprio fondamento nel principio di cui all’art. 132, d.P.R. n. 3 del 1957, sulla cui applicabilità anche alla fattispecie in esame non vi è motivo di dubitare (cfr. Tar Lazio, sez. I, 30 marzo 2005, n. 2289).
Tale disposizione, secondo cui “l’impiegato riammesso è collocato nel ruolo e nella qualifica cui apparteneva al momento della cessazione dal servizio, con decorrenza di anzianità nella qualifica stessa dalla data del provvedimento di riammissione” comporta nell’interpretazione costantemente datane dalla giurisprudenza amministrativa che l’interessato deve essere collocato nella qualifica funzionale e nella classe di stipendio in cui si trovava al momento della cessazione, tuttavia con decorrenza, per la successiva progressione dalla data del provvedimento di riammissione (cfr., ex multis, Cons. St., sez. IV, 14 maggio 2004, n. 3062). Da quanto rilevato deriva che, se da un lato risulta garantita la conservazione del trattamento di stipendio corrispondete alla classe maturata, dall’altro discende la perdita di anzianità ulteriore e gli eventuali aumenti di stipendio a suo tempo conseguiti.
Emerge con chiarezza, peraltro, che non risultano fondate le censure di illegittimità mosse dall’interessato avverso la deliberazione del 2011, stante il principio normativo richiamato.
Né può valere la censura di inapplicabilità al caso specifico, di cui al terzo motivo, con riferimento alla circostanza che il ricorrente aveva beneficiato dell’art. 50, comma 7, l. n. 186 del 192, poiché risulta evidente che il ricorrente ha goduto di un beneficio previsto dalla legge, giungendo alla qualifica di Consigliere dopo i primi quattro anni di immissione in servizio anzichè dopo i primi otto, tuttavia, ciò non ha comportato l’inesistenza del servizio prestato nella qualifica di Primo referendario, che è stato comunque pari a due anni prima di essere promosso come Consigliere.
In ogni caso lo stesso ha potuto conseguire la ricostruzione virtuale che gli ha consentito di conseguire la qualifica superiore in minor tempo.
Va, peraltro, ribadita la circostanza che la deliberazione del 2011 non ha fatto che, richiamando le precedenti disposizioni, applicare il principio contenuto nel menzionato art. 132 del d.P.R. n. 3 del 1957.
3 – Con il quinto motivo di ricorso, l’istante, poi deduceva la contraddittorietà con quanto contenuto nel d.P.C.M. 23 gennaio 2009. In realtà il citato decreto, non si pone in contrasto con il principio affermato nella deliberazione impugnata, poiché unicamente si limita ad affermare che il nuovo inquadramento è disposto nel grado raggiunto all’atto della cessazione del vecchio rapporto. Tale principio, tuttavia, non interferisce con il distinto criterio per il calcolo del punteggio relativo all’anzianità ed alla professionalità, che trova il suo fondamento nel menzionato art. 132, d.P.R. n. 3 del 1957.
4 - Appare, altresì, destituita di fondamento la pretesa violazione da parte dell’Amministrazione della legge n. 241/90 per non aver consentito al ricorrente la partecipazione al procedimento, posto che le norme relative alla comunicazione all’interessato dell’avvio del procedimento non si applicano alle procedure concorsuali (cfr. TAR Lazio, Sez. II, 26 febbraio 1997 n. 403;TAR Toscana, Firenze, Sez. I, 26 maggio 2008, n. 1502).
5 – Da quanto evidenziato deve escludersi la rilevanza dei vizi di illegittimità derivata con riferimento alla deliberazione di assegnazione delle funzioni alla controinteressata.
6 – Per le considerazioni sopra svolte non si rinvengono i presupposti della pretesa risarcitoria azionata.
Tuttavia, sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite tra le parti.