TAR Napoli, sez. IV, ordinanza cautelare 2013-04-18, n. 201300659

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. IV, ordinanza cautelare 2013-04-18, n. 201300659
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 201300659
Data del deposito : 18 aprile 2013
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 01297/2013 REG.RIC.

N. 00659/2013 REG.PROV.CAU.

N. 01297/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1297 del 2013, proposto da:


G M, rappresentato e difeso dall'avv. E D R, con domicilio eletto presso Luca Tozzi in Napoli, via Toledo N. 323;


contro

Comune di Positano, in persona del Sindaco legale rappresentante pro tempore, n.c.;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

a) del provvedimento prot. n. 11703 del 05.10.2012, notificato in data 9.01.2013, con il quale il Responsabile dell’Area Urbanistica ed Edilizia Privata del Comune di Positano ha disposto il diniego definitivo delle istanze di condono edilizio (prot. n. 666 del 29.09.1988 ex L. n. 47/85 — prot. n. 1320 del 24.02. 1995 ex L. n. 724/94 — prot. n. 1321 del 24.02.1995 ex L. n. 724/94 — prot. n. 14071 del 19.11.2004 ex L. n. 326/03 — prot. n. 14072 del 19.11.2004 ex L. n. 326/2003;
prot. n. 14074 del 19.11.2004) e delle domande di condono paesaggistico (prot. nn. 1197 — 1198 - 1199 del 27.01.2005 ai sensi della L. n. 308/2004) di tre immobili a destinazione residenziale in Positano alla via Arienzo, 74;
b) ove occorra, dei provvedimenti (prot. n. 8659 del 18.06.2007 e prot. nn. 3636 — 3637 — 3639 del 18.03.20 10) di richiesta di integrazione documentale e di contestuale preavviso di diniego ai sensi dell’art. 10 bis L. n. 241/1990;
c) ove occorra, dei seguenti provvedimenti: verbali dellU.T.C. di Positano del 10.12.1985;
prot. n. 2254 del 12.04.1986;
prot. n. 5515 del 11.04.2007, prot. n. 8170 del 7.06.2007, n. 2252 del 14.03. 1995, n. 8465 del 25.11.1996, n. 11895 del 23.08.2007, n. 1662 del 10.03.1989, del 24.10. 1986, n. 4100 dell’8.06.1989, n. 7592 del 24.10.1990, n. 9221 del 19.07.2001, n. 5515 del 11.04.2007;
d) ove e per quanto occorra, degli accertamenti tecnici dell’11.04.2007 e dell’8.06.2007, non conosciuti;
e) ove e per quanto occorra: delle ordinanze di demolizione n. 25 del 12.04. 1986;
n. 42 del 16.03.1995;
n. 26 del 27.07.2001;
n. 1238 del 25.11.1996, n. 16 del 31.07.1998, n. 6 del 26.01.1999, n. 128/2006;
n. 44 del 14.05.2008;
n. 10 del 10.03. 1989;
n. 29 del 8.05. 1989;
n. 58 del 24.10.1990;
n. 60 del 27.07.200 1;
n. 54 dell 1.07.1999;
f) ove e per quanto occorra, del parere della commissione edilizia n. 7 del 15.07.1996;
g) ove occorra, della nota prot. n. 1363 del 9.07.1986 a firma del Comandante di P.M.;
h) ove occorra, dei verbali di sopralluogo del Comando di P.M. di Positano. n. 1238 del 12.07.1998;
n. 1281 del 12. 12.1998;
n. 1320 del 5.05. 1999;
i) ove occorra, dell’ordinanza di sospensione lavori n. 26 del 12.04.2007;
nonché di ogni altro atto comunque presupposto, connesso o consequenziale.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 aprile 2013 il dott. G P D N e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


Rilevato che, ad un sommario esame, l'istanza cautelare non appare fondata sotto il profilo del periculum in mora, atteso che il provvedimento impugnato dispone solo il diniego delle istanze di condono e non ordina la demolizione degli abusi;

Sussistono giusti motivi, attesa la peculiarità della questione, per compensare interamente tra le parti le spese della fase cautelare.

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