TAR Bologna, sez. I, sentenza 2022-11-07, n. 202200887
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Testo completo
Pubblicato il 07/11/2022
N. 00887/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00748/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 748 del 2020, proposto da
ER NZ, rappresentato e difeso dall'avvocato Paolo Nicodemo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ufficio Territoriale del Governo di Forlì-Cesena, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato – sede di Bologna, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico ex art. 25 c.p.a. in Bologna, via A. Testoni, 6;
per l'annullamento
del provvedimento n. 0058766, notificato al ricorrente in data 02.09.2020, con il quale veniva respinta l'istanza di rinnovo del porto di pistola per difesa personale presentata in data 10.02.2020, in qualità di guardia particolare giurata zoofila volontaria con qualifica di agente di polizia giudiziaria;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Ufficio Territoriale del Governo Forlìr-Cesena;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatrice nell'udienza pubblica del giorno 26 ottobre 2022 la dott.ssa Laura Patelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. NZ ER ha impugnato, con il ricorso in epigrafe, notificato in data 20 ottobre 2020 e depositato il successivo 17 novembre 2020, il provvedimento della Prefettura di Forlì-Cesena n. 0058766, notificatogli in data 02.09.2020, con il quale veniva respinta la sua istanza di rinnovo del porto di pistola per difesa personale.
2. L’istanza per il rinnovo era stata presentata dallo stesso in data 10.02.2020 evidenziando la sua qualità di guardia particolare giurata zoofila volontaria con qualifica di agente di polizia giudiziaria, ex art. 6 della legge n. 189/2004, appartenente all’Associazione “ Corpo della Guardia Zoofila Ambientale - Coordinamento Provinciale Forlì-Cesena” . La licenza di porto di pistola per difesa personale era stata inizialmente rilasciata all’interessato in data 1 marzo 2018, per l’espletamento delle funzioni connesse al servizio di vigilanza volontaria zoofila.
2.1. A seguito della domanda di rinnovo predetta, in data 4 marzo 2020, NZ riceveva una nota ex art. 10- bis L. 241/90, prot. n. 16001/2020/W/GG-PA/Area I^, con cui la Prefettura di Forlì-Cesena comunicava il preavviso di diniego per « 1) la mancanza di elementi attuali da cui desumere un’effettiva esposizione del richiedente sig. NZ a rischio di aggressioni ed il conseguente dimostrato bisogno di andare armato di cui all’art. 42 del T.U.L.P.S; 2) l’impossibilità di ricondurre genericamente – in assenza di riscontrate situazioni oggettive – l’effettiva esposizione a rischio dell’incolumità personale al mero svolgimento dell’attività di guardia volontaria zoofila; 3) la circostanza che, a far data dal 2013, a seguito dei chiarimenti forniti in materia dal Ministero dell’Interno, l’Associazione Corpo della Guardia Zoofila ambientale, di cui il NZ fa parte, svolga esclusivamente attività di zoofilia limitatamente agli animali d’affezione senza dunque esposizione a rischi inerenti allo svolgimento di vigilanza ambientale e a servizi notturni anti bracconaggio; 4) malgrado le funzioni di polizia giudiziaria riconosciute al NZ in caso di violazioni o contestazioni di origine penale, la tipologia dei fenomeni riscontrati nella provincia di Forlì-Cesena non presenterebbe connotazioni criminali e/o di pericolosità tale da rendere necessario l’equipaggiamento armato ».
2.2. Il 12 marzo 2020, l’interessato produceva osservazioni insistendo nel rinnovo del titolo e affermando di essersi trovato in diverse occasioni in situazioni di pericolo durante il controllo di cani dimostratisi aggressivi, di frequentare zone isolate o poco illuminate nell’esercizio della sua attività di guardia zoofila e che negli ultimi anni si era intensificato un fenomeno di contrabbando di cuccioli di cani, utilizzati in combattimenti clandestini.
2.3. La Prefettura di Forlì-Cesena in data 28 agosto 2020, con provvedimento prot. n. 00587766, respingeva infine l’istanza di rinnovo, richiamando i motivi ostativi già espressi, ritenendo non condivisibili le osservazioni dell’interessate e così motivando: « RILEVATO che la paventata esposizione a rischio riconducibile allo svolgimento dell’attività di vigilanza ambientale e a quella nel settore venatorio, asseritamente caratterizzata da servizi notturni antibracconaggio, non trova riscontro dal momento che dal 2013, a seguito dei chiarimenti forniti in materia dal Ministero dell’Interno, l’Associazione CORPO DELLA GUARDIA ZOOFILA AMBIENTALE, per la quale il ricorrente presta servizio, svolge esclusivamente attività di vigilanza