TAR Roma, sez. I, ordinanza cautelare 2015-07-02, n. 201502788

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. I, ordinanza cautelare 2015-07-02, n. 201502788
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201502788
Data del deposito : 2 luglio 2015
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 07200/2015 REG.RIC.

N. 02788/2015 REG.PROV.CAU.

N. 07200/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 7200 del 2015, proposto da:


P F, rappresentato e difeso dagli avv. A B, A B, E R, con domicilio eletto presso Studio Legale Romanelli in Roma, viale Giulio Cesare, 14;
F F, rappresentato e difeso dagli avv. A B, A B, E R, con domicilio eletto presso E R in Roma, viale Giulio Cesare 14;


contro

Commissario Delegato Emergenza Traffico e Mobilità Nel Territorio Province Treviso e Vicenza, Presidenza del Consiglio dei Ministri, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Gen.Le Dello Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12;

nei confronti di

Soc Superstrada Pedemontana Veneta Srl + 1, rappresentato e difeso dagli avv. Giuseppe Rusconi, Patrizio Leozappa, Pier Luigi Piselli, con domicilio eletto presso Pierluigi Piselli in Roma, Via G. Mercalli, 15;
Ati Consorzio Stabile Sis Soc Consortile Pa con Itinere Infraestructures Sa;
Soc. Consorzio Stabile Sis Spa, rappresentato e difeso dagli avv. Patrizio Leozappa, Pierluigi Piselli, Giuseppe Rusconi, con domicilio eletto presso Studio Legale Cancrini-Piselli in Roma, Via G. Mercalli, 13;

e con l'intervento di

ad opponendum:
Regione Veneto in Persona del Presidente P.T., rappresentato e difeso dall'avv. Alfredo Biagini, con domicilio eletto presso Alfredo Biagini in Roma, Via Monte Zebio, 30;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

- del decreto del Commissario Delegato per l'Emergenza determinatasi nel settore del Traffico e della Mobilità nel territorio delle Province di Treviso e Vicenza n. 50 del 27 aprile 2015, che dispone l'occupazione d'urgenza a favore di Superstrada Pedemontana Veneta s.r.l.;- del decreto del Commissario Delegato per l'Emergenza determinatasi nel settore del Traffico e della Mobilità nel territorio delle Province di Treviso e Vicenza n. 52 del 27 aprile 2015, che dispone l'occupazione temporanea non preordinata all'esproprio a favore di Superstrada Pedemontana Veneta s.r.l.;- dell'avviso di Superstrada Pedemontana Veneta s.r.l. prot. SPV/SPV1646/15GDA/pdl del 5.05.2015 per la redazione del verbale di stato di consistenza e di immissione nel possesso;- dell'avviso di Superstrada Pedemontana Veneta s.r.l. prot. SPV/SPV1632/15GDA/pdl del 5.05.2015 per la redazione del verbale di stato di consistenza e di immissione nel possesso;- per quanto occorrer possa, della nota di Superstrada Pedemontana Veneta s.r.l. prot. SPV/SPV163/15GDA/pdl del 28.01.2015, non conosciuta, citata nel succitato decreto n. 50/15;- per quanto occorrer possa, della nota di Superstrada Pedemontana Veneta s.r.l. prot. SPV/SPV162/15GDA/pdl del 28.01.2015, non conosciuta, citata nel succitato decreto n. 52/15;- di ogni altro atto presupposto, connesso o conseguente, anche non noto;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Commissario Delegato Emergenza Traffico e Mobilità Nel Territorio Province Treviso e Vicenza e di Presidenza del Consiglio dei Ministri e di Soc Superstrada Pedemontana Veneta Srl + 1 e di Soc. Consorzio Stabile Sis Spa;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 1 luglio 2015 il dott. R S e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


Considerato che, ai fini della presente fase cautelare, assume rilievo decisivo la circostanza che, dall’esame della documentazione allegata in atti nella dialettica processuale fra le parti, emerge l’attivazione, da parte dell’Amministrazione intimata, di misure progettuali e realizzative tali da consentire di escludere la sussistenza del lamentato danno grave ed irreparabile per i valori sorico-culturali ed ambientali dedotti in giudizio dai ricorrenti.

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