TAR Genova, sez. II, sentenza 2021-09-01, n. 202100782

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Genova, sez. II, sentenza 2021-09-01, n. 202100782
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Genova
Numero : 202100782
Data del deposito : 1 settembre 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 01/09/2021

N. 00782/2021 REG.PROV.COLL.

N. 00111/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

I Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 111 del 2021, proposto da
Iiad I spa, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli avvocati F P, V M, F C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato M R in Genova, via Assarotti, n. 46/7;



contro

Comune di Chiavari, non costituito in giudizio;



nei confronti

Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente Ligure, Regione Liguria, Città Metropolitana di Genova, non costituiti in giudizio;



per l'annullamento

della determinazione di conclusione negativa della conferenza dei servizi adottata del Comune di Chiavari - Settore V - Ufficio SUAP, avente a oggetto « GE16043_006 Daneri. Realizzazione nuova stazione radio base a servizio di Iiad I S.p.A. in via Parma snc c/o Sbarbaro Noleggi - Diniego definitivo pratica SUAP: 13970161009-12102020-1836 », n. 638 del 16.12.2020;

del provvedimento del Comune di Chiavari avente a oggetto « SCIA per realizzazione nuova stazione radio base a servizio di Iiad I S.p.A. in Via Parma snc c/o Sbarbaro Noleggi - pratica SUAP 1836 » del 26.11.2020;

del provvedimento del Comune di Chiavari - SUAP, avente a oggetto « SCIA per realizzazione nuova stazione radio base a servizio di Iiad I S.p.A. in Via Parma snc c/o Sbarbaro Noleggi. Ubicazione: Via Parma snc - pratica SUAP 1836 » dell’11.11.2020;

del provvedimento del Comune di Chiavari - Settore 5 - Programmazione ed attuazione politiche urbanistiche, avente a oggetto « SCIA per realizzazione nuova stazione radio base a servizio di Iiad I S.p.A. in Via Parma snc c/o Sbarbaro Noleggi. Ubicazione: Via Parma » del 09.11.2020;

nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenziali;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 30 giugno 2021 il dott. Alessandro Enrico Basilico e valutate le difese svolte dalle parti secondo le modalità della normativa anti Covid, come da verbale di udienza;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO

1. I 15.10.2020, la ricorrente ha presentato al Comune di Chiavari e all’ARPAL un’istanza per l’indizione della conferenza dei servizi prevista dagli artt. 87 e 88 del d.lgs. n. 259 del 2003, ai fini dell’installazione di una stazione radio base.

2. Con nota del 19.10.2020, il Comune ha avviato il procedimento e indetto la conferenza dei servizi.

3. L’11.11.2020, l’Ente ha comunicato la sussistenza di motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza.

4. I 20.11.2020, la ricorrente ha presentato le proprie controdeduzioni.

5. Con determinazione n. 638 del 16.12.2020, l’Amministrazione ha concluso la conferenza dei servizi con esito negativo, respingendo per l’effetto la domanda della ricorrente.

I rigetto è stato comunicato alla ricorrente il 17.12.2020.

6. La ricorrente ha quindi impugnato dinanzi a questo TAR gli atti di diniego, chiedendo altresì la concessione della tutela cautelare.

7. Né il Comune, né le altre Amministrazioni evocate in giudizio si sono costituite, nonostante il ricorso sia stato regolarmente notificato.

8. Con ordinanza n. 70 del 2021, questo TAR ha ordinato al Comune di Chiavari di depositare documentati chiarimenti in ordine ai fatti di causa nonché copia delle disposizioni urbanistiche indicate negli atti impugnati, fissando altresì l’udienza per la trattazione del ricorso nel merito.

9. I Comune ha adempiuto al provvedimento, depositando una relazione e un estratto delle NTA del PUC.

10. All’udienza del 30.06.2021, la causa è stata trattenuta in decisione.



DIRITTO

11. I diniego impugnato è motivato in regione del fatto che l’intervento sarebbe in contrasto con l’art. 15, co. 4-bis, del Piano di bacino, in quanto comporterebbe l’aggravio della pericolosità idraulica, nonché con l’art. 34.7.2, pt. 25, del PUC di Chiavari.

12. I primi due motivi su cui si fonda il ricorso possono essere esaminati congiuntamente, in quanto trattano questioni analoghe.

In particolare, con la prima censura, si deduce: violazione e falsa applicazione degli artt. 86 e ss. del d.lgs. n. 259 del 2003, degli artt. 4 e 8 della legge n. 36 del 2001, dell’art. 3 della legge n. 241 del 1990; eccesso di potere per ingiustizia manifesta, irragionevolezza, illogicità e disparità di trattamento, violazione dei principi di proporzionalità, ragionevolezza, non discriminazione e concorrenza, difetto d’istruttoria e di motivazione; incompetenza.

Con il secondo motivo, si deduce: violazione e falsa applicazione dell’art. 97 Cost., degli artt. 86 e ss. del d.lgs. n. 259 del 2033, degli artt. 4 e 8 della legge n. 36 del 2001, dell’art. 3 della legge n. 241 del 1990, nonché della DGR n. 848 del 18.07.2003; eccesso di potere per ingiustizia manifesta, irragionevolezza, illogicità e disparità di trattamento, violazione dei principi di proporzionalità, ragionevolezza, non discriminazione e concorrenza, difetto d’istruttoria e di motivazione; incompetenza.

In sostanza, la ricorrente nega che l’intervento contrasti con il PUC di Chiavari e con il Piano di bacino, sostenendo che

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