TAR Napoli, sez. V, sentenza 2012-01-25, n. 201200371
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N. 00371/2012 REG.PROV.COLL.
N. 04915/1996 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 4915 del 1996, proposto dal Sig. S A, rappresentato e difeso dall’Avv. F Z ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’Avv. S M in Napoli, Via V. Colonna n.9;
contro
Comune di Gragnano in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituito in giudizio;
Ministero dell’Interno – Commissione centrale organici Enti locali - in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato e domiciliato ope legis presso gli Uffici in Napoli, Via A. Diaz n.11;
Procura Generale della Corte dei Conti in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
previa sospensione, della Delibera consiliare n.13/1996 di annullamento delle Delibere di Giunta nn.1232/1987 e 812/1988 e consiliare n.107/1987.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Vista la costituzione dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato;
Vista la costituzione dell’Avv. F Z quale nuovo difensore in aggiunta all’Avv. Alberto Vitale;
Vista la memoria dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato;
Vista la rinunzia al mandato dell’Avv. Alberto Vitale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12/1/2012 il Consigliere Gabriele Nunziata e uditi i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO
Espone in fatto il ricorrente di essere in servizio alle dipendenze del Comune di Gragnano dall’1/9/1979 ai sensi della Delibera di Giunta n.1272/1979, mentre con Delibera consiliare n.107/1987 venne data applicazione al DPR n.347/1983 ed il ricorrente venne inquadrato nella III q.f. Tale delibera venne sospesa dal CO.RE.CO. per chiarimenti, successivamente forniti, finchè con il provvedimento impugnato non si è proceduto all’annullamento di tutti gli atti attributivi della III q.f. e a disporre il recupero delle differenze corrisposte tra la II e la III q.f.
L’Avvocatura Distrettuale dello Stato si è costituita per eccepire l’inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione passiva del Ministero dell’Interno – Prefettura di Napoli – e che comunque all’origine della vicenda vi era stata una richiesta della Procura Generale della Corte dei Conti di approfondimenti sull’inquadramento del personale comunale in questione.
Alla pubblica udienza del 12 gennaio 2012 la causa è stata chiamata e trattenuta per la decisione come da verbale.
DIRITTO
1.Con il ricorso in esame il ricorrente lamenta la violazione di legge della Legge n.299/1980, dell’art.3 della Legge n.241/1990, nonché l’eccesso di potere.
2. In via preliminare il Collegio ritiene di accogliere l’eccezione di difetto di legittimazione passiva come formulata dall’Avvocatura erariale per conto del Ministero dell’Interno – Prefettura di Napoli, atteso che nella fattispecie viene richiesto l’annullamento di provvedimenti adottati dall’Ente locale.
2.1 Quanto poi alle pretese azionate con il presente ricorso, la Sezione ritiene in via preliminare di dover ribadire la propria opinione più che consolidata (ex plurimis, 4.5.2011, n.2447;24.12.2009, nn.9558 e ss., 29.12.2008, n.21534;5.8.2008, n.9804 e ss.) in linea con la giurisprudenza (T.A.R. Sardegna, 24.5.2002, n.644;Cons. Stato, V, 6.2.2003, n.627;6.5.2002, n.2402) secondo cui l’inquadramento dei dipendenti degli Enti locali in applicazione dell’art.40 del DPR n.347/1983 deve avvenire non già in relazione alle qualifiche corrispondenti alle mansioni effettivamente svolte o con riguardo ad eventuali mansioni superiori prestate in via di fatto, bensì sulla base della declaratoria delle qualifiche funzionali e dei profili professionali corrispondenti al contenuto proprio della qualifica rivestita da ciascun impiegato. Non rileva poi neanche la circostanza che l’Ente possa aver assunto, in epoca precedente, alcune determinazioni di carattere generale riguardanti i criteri applicabili ai fine della attribuzione delle nuove qualifiche del personale, dal momento che la legittimità del singolo atto di inquadramento deve essere infatti verificata in relazione ai parametri normativi di cui al DPR n.347/1983, indipendentemente dal contenuto di altri atti generali o accordi tra l’amministrazione e le organizzazioni sindacali. L’inquadramento dei dipendenti secondo la procedura in questione costituisce inoltre un’attività amministrativa priva di profili di discrezionalità, le cui operazioni non sono sindacabili per eccesso di potere sotto i profili del difetto di motivazione e della disparità di trattamento (Cons. Stato, V, 13.12.1999, n.2098).
3. Nello specifico il ricorso ed i relativi motivi di censura, quali si prestano ad una trattazione unitaria, risultano infondati atteso che questa Sezione aderisce all’orientamento giurisprudenziale (Cons. Stato, IV, 25.9.2002, n.4920;V, 12.10.1999, n. 1432) secondo il quale il più volte citato art. 40 non ha attribuito alcun rilievo alle mansioni superiori svolte dai dipendenti degli Enti locali rispetto ai livelli già attribuiti in base agli atti applicativi del DPR n.191/1979, dovendo l’Amministrazione tenere conto esclusivamente delle mansioni proprie della qualifica formale posseduta dal dipendente e prescindere dalle eventuali diverse mansioni, seppur svolte in virtù di incarichi formali, non inerenti allo status giuridico ed economico formalmente rivestito dal dipendente. La richiamata disposizione, recante le norme di primo inquadramento del personale degli Enti locali, va dunque interpretata nel senso che il presupposto per la collocazione degli impiegati nei nuovi livelli retributivi e funzionali consiste nella valutazione comparativa tra il contenuto funzionale delle qualifiche contemplate negli ordinamenti di ciascun Ente e quello delle qualifiche stabilite dal citato DPR n.347.
3.1 L’inquadramento deve in sostanza avvenire ricercando e assegnando a ciascun impiegato la qualifica, tra quelle indicate dal DPR n.347, che descrive mansioni e profili professionali coincidenti e corrispondenti con le qualifiche e le mansioni possedute, prescindendo però dalle eventuali diverse mansioni svolte di fatto e anche dalle mansioni effettuate in forza di atti formali diversi da quelli prescritti dalla legge per il conferimento della qualifica funzionale (Cons. Giust. Ammin., 13.10.1999, n.441;Cons. Stato, V, 5.5.1999, n.510;1.4.1999, n. 353). Si tratta, in definitiva, di un’opera pressoché vincolata di comparazione e di verifica della corrispondenza tra mansioni inerenti alla qualifica posseduta e declaratoria dei nuovi profili professionali e, proprio in virtù del loro carattere vincolato, va riconosciuta l’infondatezza delle varie argomentazioni per come dedotte in sede di ricorso.
3.2 Sotto diverso profilo risulta irrilevante ai fini economici anche l’asserito svolgimento da parte ricorrente di mansioni superiori al profilo di appartenenza, ciò in forza del principio dell'irrilevanza giuridica ed economica dello svolgimento di mansioni superiori nel pubblico impiego che esclude l'autonoma rilevanza del precetto costituzionale della giusta retribuzione di cui all'art.36 Cost. e di quello civilistico dell'art.2126 cod. civ., per cui il diritto del dipendente pubblico, che ne abbia svolto le funzioni, al trattamento economico relativo alla qualifica immediatamente superiore andrebbe riconosciuto con carattere di generalità solo a decorrere dalla data di entrata in vigore del D. Lgvo n.387 del 1998, ossia dal 22 novembre 1998, atteso il carattere innovativo del riconoscimento legislativo di tale diritto che non può avere riflessi su situazioni pregresse. L’art.15 di tale Decreto n.387 non ha infatti carattere interpretativo e non può che disporre per il futuro, dal momento che il carattere di norma di interpretazione autentica va riconosciuto soltanto alle norme dirette a chiarire il senso di quelle preesistenti, ovvero a escludere o a enucleare uno dei sensi tra quelli ragionevolmente ascrivibili alle norme interpretate;nel caso di specie, antecedente al 22 novembre 1998, non sarebbe neanche consentito che lo svolgimento di mansioni superiori rispetto alla qualifica ricoperta formalmente comporti il pagamento delle differenze retributive eventualmente pretese dal pubblico dipendente.
4. Ritenuta l’infondatezza delle censure dedotte in sede ricorsuale in ragione della legittimità dell’operato dell’Amministrazione quale culminato nel provvedimento oggetto di impugnazione, previa declaratoria dell’estromissione dal presente giudizio del Ministero dell’Interno – Prefettura di Napoli – il ricorso deve essere rigettato.
Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione tra le parti delle spese di giudizio.