TAR Milano, sez. IV, sentenza 2024-04-05, n. 202401007
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
Pubblicato il 05/04/2024
N. 01007/2024 REG.PROV.COLL.
N. 01300/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1300 del 2022, proposto da
IA LI, rappresentata e difesa dall'avvocato Bruno Bianchi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Milano, via San Giovanni Sul Muro, 18;
contro
Comune di Gordona, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Gino Ambrosini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Alessandro Dal Molin in Milano, piazza Armando Diaz, 7;
per l'annullamento
- del provvedimento di diniego definitivo Prot. n. 2779 del 03.05.2022 emesso dal Responsabile dell'Area Tecnica e Vigilanza del Comune di Gordona rispetto all'istanza Prot. n. 1064 del 17.02.2022;
- di ogni altro atto preordinato, presupposto, connesso e consequenziale ed in particolare, per quanto occorrer possa, del preavviso di diniego Prot. n. 2310 del 11.04.2022 e della comunicazione di avvio del procedimento e nomina del Responsabile Prot. n. 1281 del 01.03.2022;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Gordona;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 marzo 2024 la dott.ssa Silvia Cattaneo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con provvedimento prot. n. 2779 del 03.05.2022 il Comune di Gordona ha respinto l’istanza con cui la sig.ra IA LI, in data 17.2.2022, ha domandato rilascio di un permesso di costruire in sanatoria ritenendo insussistente il presupposto della doppia conformità, richiesto all’art. 36, d.P.R. n. 380/2001 per queste ragioni: l’intervento non è conforme alla disciplina urbanistica vigente all’epoca di esecuzione delle opere che, nella zona in cui insiste il fabbricato, prevedeva un indice edificatorio pari a 2mc./mq. e una cubatura massima realizzabile di 748,00 mc circa, e alla disciplina vigente al momento della presentazione dell’istanza, poiché il P.G.T. vigente prescrive per l’area un indice edificatorio inferiore.
2. La sig.ra IA LI ne ha domandato l’annullamento per i seguenti motivi:
I. violazione e falsa applicazione dell’art. 36 e 37 del D.P.R. n. 380/2001. Eccesso di potere per carenza dei presupposti e sviamento. Travisamento dei presupposti di fatto e di diritto. Difetto di motivazione ed erroneità della stessa.
II. violazione e falsa applicazione dell’art. 36