TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 2024-01-18, n. 202400056
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Pubblicato il 18/01/2024
N. 00056/2024 REG.PROV.COLL.
N. 00086/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
Sezione Staccata di Reggio Calabria
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 86 del 2023, proposto dalla sig.ra -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avv. G D S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria, domiciliataria ex lege in Reggio Calabria, via del Plebiscito, 15;
Prefettura di Reggio Calabria, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
previa sospensione dell’efficacia:
- del decreto prot. 109802/W, Fascicolo n. 4209 - Area I/bis, notificato a mezzo polizia giudiziaria in data 3 gennaio 2023, con cui la Prefettura di Reggio Calabria ha respinto la richiesta di rilascio del decreto di approvazione della nomina a guardia giurata e relativo porto di pistola a tassa ridotta, richiesto, in favore della ricorrente, dalla ditta -OMISSIS-;
- di ogni altro atto presupposto, consequenziale o comunque connesso;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 dicembre 2023 la dott.ssa R M e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso tempestivamente notificato e depositato, la ricorrente ha impugnato il decreto prot. 109802/W, Fascicolo n. 4209 - Area I/bis, con cui la Prefettura di Reggio Calabria ha respinto la richiesta di rilascio del decreto di approvazione della nomina a guardia giurata e relativo porto di pistola a tassa ridotta, presentata, in suo favore, dalla ditta -OMISSIS-
Tale diniego risulta motivato in ragione della convivenza dell’interessata, interrotta soltanto a seguito del preavviso di rigetto di cui all’art. 10 bis L. n. 241/90, con il padre, destinatario di un divieto di detenzione armi e munizioni, emesso dalla Prefettura in data 18.06.2019 in conseguenza della sottoposizione dello stesso ad un procedimento penale per il reato di cui all’art. 610 c.p..
2 . Il ricorso è affidato ai motivi di diritto appresso sintetizzati e raggruppati per censure omogenee .
- a) Illegittimità del provvedimento per violazione e falsa applicazione dell'art. 10 bis e dell'art. 21 quinques e ss. della l. n. 241/1990;b) eccesso di potere per difetto di motivazione e d'istruttoria, contraddittorietà e illogicità della motivazione, travisamento dei fatti, illogicità, contraddittorietà e sviamento dell'azione amministrativa, contrasto con i precedenti, violazione dei principi d'imparzialità, ragionevolezza e buon andamento dell´azione amministrativa nonché del principio del giusto procedimento”;
L’unico procedimento penale che, nel 2019, ha interessato il padre della ricorrente, imputato di violenza privata non aggravata, ex art. 610 c.p., riguarderebbe una vicenda afferente a rapporti di vicinato, verificatasi nel 2017.
Siffatto precedente penale , tenuto conto della risalenza nel tempo nonché dello scarso disvalore della condotta ascritta all’imputato, non avrebbe potuto ragionevolmente ritenersi sintomatico del preteso, ed invero inesistente, pericolo che l’odierna ricorrente possa abusare delle armi. Tanto più in ragione del fatto che, per un verso, la ricorrente ha comunque interrotto la convivenza con il padre e, per altro verso, che la licenza richiesta è strumentale all’esercizio di un diritto costituzionalmente rilevante quale il diritto al lavoro dell’interessata.
- “2. Violazione di legge per omessa comunicazione dell'avvio del procedimento, ai sensi dell'art. 7 l. n. 241/1990, omissione e mancanza assoluta di motivazione”;
Sarebbero state pretermesse le garanzie partecipative endo-procedimentali di cui all’art. 7 L. n. 241/90.
3. Il Ministero dell’Interno, costituitosi con memoria di mera forma, ha effettuato produzione documentale anche in adempimento all’ordinanza collegiale istruttoria del 9.03.2023, n. 227.
4. Con ordinanza n. 71 del 6.04.2023, il Tribunale, ritenuta la sussistenza dei fumus boni iuris e del periculum in mora , ha accolto la domanda cautelare ai fini del riesame.