TAR Bologna, sez. I, sentenza 2023-06-16, n. 202300376

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bologna, sez. I, sentenza 2023-06-16, n. 202300376
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bologna
Numero : 202300376
Data del deposito : 16 giugno 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 16/06/2023

N. 00376/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00758/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 758 del 2022, proposto da:
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato M S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di giustizia;



contro

Ministero della Difesa, Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna, domiciliataria ex lege in Bologna, via A. Testoni, 6 e con recapito digitale come da PEC da Registri di giustizia;



per l'annullamento:

- del provvedimento prot. n. -OMISSIS- del 15 luglio 2022, notificato il successivo 22, col quale il Ministero della Difesa – Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri – I Reparto – SM – Ufficio Personale Appuntati e Carabinieri ha determinato il collocamento in congedo, per “non ammissione in servizio permanente”, del Carabiniere in ferma volontaria, -OMISSIS-, con decorrenza dal 14 dicembre 2021;

- nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali comunque lesivi dei diritti del ricorrente.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa e del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri;

Vista l’ordinanza cautelare n. -OMISSIS- del 23 novembre 2022;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 aprile 2023 il dott. Gianmario Palliggiano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1.- Il ricorrente, -OMISSIS-, si è arruolato a partire dal 14 dicembre 2017 in ferma volontaria nell’Arma dei Carabinieri.

In data 12 novembre 2018, giungeva in servizio nell’Arma territoriale presso la Stazione di Novi di Modena quale addetto; dal 19 ottobre 2021, presso la dipendente Stazione di -OMISSIS-.

In data 25 gennaio 2022, la Legione Carabinieri Emilia Romagna – Compagnia di Guastalla

avviava, ai sensi dell’art. 949 del Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice

dell’Ordinamento Militare, di seguito: COM), il procedimento di proscioglimento ed il conseguente collocamento in congedo poiché ritenuto non meritevole di essere ammesso in servizio permanente, tenuto conto del dettato dell’art. 948, comma 1, del citato decreto legislativo.

La relativa proposta di proscioglimento dalla ferma volontaria per non ammissione in servizio permanente veniva inoltrata, tramite gerarchico, al Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri, autorità competente ad adottare il provvedimento finale, sentito il parere della Commissione di Valutazione e Avanzamento.

In data 13 maggio 2022 il ricorrente presentava memorie scritte ai sensi dell’art 1029 del D.P.R. 90/2010.

Con nota prot. n. -OMISSIS- del 15 luglio 2022, il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri – I Reparto – SM – Ufficio Personale Appuntati e Carabinieri, determinava il collocamento in congedo per “non ammissione in servizio permanente”

2.- Con l’odierno ricorso, notificato il 21 ottobre 2022 e depositato il successivo 30, arruolato, -OMISSIS- ha impugnato per l’annullamento, previa richiesta di misura sospensiva, il menzionato provvedimento di non ammissione in servizio permanente.

Ha formulato censure di illegittimità per eccesso di potere nelle diverse figure sintomatiche (carenza di presupposti, irragionevolezza e incoerenza del provvedimento impugnato nonché manifesta ingiustizia); violazione del diritto al lavoro costituzionalmente garantito; violazione e falsa applicazione di legge (in particolare degli artt. 948 e 949 del COM e dell’art. 3 della L. n. 241/1990, per carenza di motivazione).

In sostanza il ricorrente ritiene che la discrezionalità tecnica riconosciuta all’Amministrazione in materia sia vincolata ai presupposti indicati dall’art. 948 del COM (idoneità psico-fisica, qualità morali e culturali, buona condotta, attitudini e rendimento). Per tale ragione, contesta le valutazioni effettuate dal Comando Generale, a suo avviso non corrette per non avere tenuto in debita considerazione la sua idoneità al servizio militare incondizionato e il suo buon livello culturale (classificatosi -OMISSIS- su 2.920 allievi alla prima sessione d’esame del Corso Formativo frequentato e iscritto ad un corso di laurea).

In ordine alle “qualità morali e di buona condotta”, osserva che l’amministrazione avrebbe considerato esclusivamente:

- episodi, peraltro, sanzionati con provvedimenti disciplinari di Corpo (consegna di gg. 5 e consegna di gg. 3), i quali risultano infondati e frutto di una lettura eccessivamente rigorosa dei fatti esaminati. Inoltre, ritiene che gli stessi non solo siano riferiti ad un arco temporale

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