TAR Roma, sez. 1B, sentenza 2017-09-11, n. 201709692

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 1B, sentenza 2017-09-11, n. 201709692
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201709692
Data del deposito : 11 settembre 2017
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 11/09/2017

N. 09692/2017 REG.PROV.COLL.

N. 01764/2004 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1764 del 2004, proposto da:
S M, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati A P, M A, con domicilio eletto presso lo studio Studio Legale Antonelli in Roma, piazza Gondar, N. 22;



contro

Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Comando Generale Arma dei Carabinieri non costituito in giudizio;



per l'annullamento

del provvedimento n. 207539/1 in data 11.2.2004 con il quale il Direttore del Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento del Comando Generale dei Carabinieri ha comunicato al ricorrente che il medesimo, giusta determinazione 207539 della Commissione di valutazione, è stato ritenuto non idoneo alla ulteriore partecipazione al concorso per il reclutamento di 92 ufficiali in ferma prefissata ausiliari del ruolo speciale dell’Arma dei Carabinieri, indetto con bando pubblicato in Gazzetta Ufficiale 21.11.2003, IV serie speciale, n. 91.

nonché, con motivi aggiunti,

del giudizio di inidoneità formulato, a seguito di riesame, in data 9 e 10 giugno 2004


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 luglio 2017 la dott.ssa Floriana Rizzetto e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


Il ricorrente premette di aver partecipato al concorso per il reclutamento di 92 Ufficiali in Ferma Prefissata, ausiliari del ruolo speciale dell’Arma dei Carabinieri, indetto con bando del 14.11.2003 (pubblicato sulla GU 91/2003), e di aver riportato un giudizio di inidoneità attitudinale in data 11.2.2004, con conseguente esclusione dalle successive fasi concorsuali.

Con il ricorso in esame, egli impugna il giudizio di inidoneità deducendo, quali motivi di censura, la violazione dell’art. 3 della legge n. 241/90, per difetto di motivazione del giudizio in contestazione, nonché la violazione dei principi di proporzionalità, ragionevolezza e non aggravamento procedimentale, sanciti dall’art. 1 co. 2 legge n. 241/90 – violati dall’art. 14 co. 6 del bando di concorso che limita ad un solo mese la validità degli accertamenti precedentemente positivamente sostenuti dall’aspirante nonostante “il possesso del profilo attitudinale per prestare servizio come ufficiale (…) è molto vicino all’essere consustanziale alla persona una volta che questa abbia raggiunto la maturità” (come asserito dagli studiosi della materia, sin dal 1944 che con riferimento al Wechsler, ritengono i test attitudinali attendibili proprio perché “ripetibili”) - per la sua contraddittorietà con precedenti valutazioni positive espresse “a distanza di pochi mesi” (in data 25-30 luglio 2003) dalla Commissione per gli accertamenti attitudinali per l’ammissione al primo anno del 185° Corso dell’Accademia per la formazione di Ufficiali dell’Arma dei Carabinieri nel quale era stato giudicato idoneo con il punteggio di 4/5. In ogni caso, sostiene che “anche nella assurda e subordinata ipotesi in cui tale qualità dovesse essere verificata ad ogni tornata di concorso, è chiaro che ad un giudizio negativo (che contraddica il precedente) può pervenirsi solo e soltanto attraverso una motivazione particolarmente precisa che indichi le ragioni del mutato avviso da parte degli scrutinatori””

Con ordinanza presidenziale n. 50 del 25.2.2004, è stata richiesta la documentazione relativa al procedimento conclusosi con la formulazione dell’avversato giudizio (cd. dossier degli accertamenti attitudinali) nonché quello precedentemente espresso nei giorni 25-30 luglio 2003 dalla Commissione per gli accertamenti attitudinali per l’ammissione al primo anno del 185° Corso dell’Accademia per la formazione di Ufficiali dell’Arma dei Carabinieri.

Con ordinanza n. 463 del 22.3.2004, vista la documentazione depositata dalla PA, è stata accolta l’istanza di sospensione del provvedimento impugnato “ai fini del riesame”, ravvisata la sussistenza del prescritto fumus boni juris “rilevato che il giudizio di inidoneità di che trattasi – espresso nell’ambito della selezione (alla quale ha partecipato l’odierno ricorrente) per aspirante allievo ufficiale dell’Arma dei Carabinieri in ferma prefissata – dimostra prima facie la presenza di profili valutativi non aventi univoca concludenza, segnatamente per quanto concerne le considerazioni espresse nella “scheda di valutazione” dell’11 febbraio 2004 relativamente alle aree “comportamentale” e “dell’assunzione di ruolo”, per le quali le formulate valutazioni di “non compatibilità” non si pongono in un rapporto di diretta e logica consequenzialità rispetto alle osservazioni pur sinteticamente espresse con riferimento ai profili indicati;

- ulteriormente osservato come il ricorrente, giudicato sotto il profilo attitudinale nell’ambito di una precedente selezione per “aspirante allievo ufficiale dell’Arma dei Carabinieri”, svoltasi appena sei mesi prima del giudizio ora impugnato, fosse stato invece dichiarato “idoneo”, conseguendo valutazioni addirittura ottimali nelle suddette aree “personalità” e “assunzioni di ruolo” (cfr. scheda del 30 luglio 2003);

- conseguentemente valutato il carattere di evidente contraddittorietà dei due giudizi attitudinali sopra evidenziati, alla luce dei profili di stridente contrasto che il ravvicinato svolgimento dei relativi accertamenti non consente di comprendere e giustificare in ragione della peculiare valutazione personologica oggetto del giudizio idoneativo di che trattasi;”

L’ordinanza propulsiva in parola, per le ragioni sopraindicate, ordinava all’Amministrazione resistente di provvedere “ad una rinnovata valutazione della posizione del ricorrente”, disponendo altresì, nelle more, l’ammissione con riserva del ricorrente alle ulteriori fasi del procedimento concorsuale.

In data 29.3.2004, il ricorrente presentava istanza di esecuzione della predetta ordinanza, lamentando che l’Amministrazione resistente aveva disposto l’ammissione con riserva al 6° Corso AUFP – con inizio il 30.8.2004- anziché al 5° Corso per il quale aveva concorso, con conseguente differimento dell’avvio lavorativo e della maturazione dell’anzianità di servizio; chiedeva inoltre di precisare che la rinnovazione della valutazione dovesse essere effettuata sugli atti già in possesso della Pa o, in subordine, che al nuovo esame del candidato provvedesse una struttura pubblica distinta da quella parte nella vicenda giurisdizionale.

Analoga istanza di esecuzione cautelare veniva inoltre reiterata con i motivi aggiunti del 2.4.2004, con i quali, peraltro, il ricorrente, visionati gli atti depositati in giudizio dalla PA, in ottemperanza all’ordinanza istruttoria, insisteva nelle proprie censure, evidenziando che la documentazione conferma che nel primo concorso sostenuto era stato giudicato idoneo con punti 4/5. Ciò, a suo avviso, sarebbe stato sufficiente a dimostrare l’errore di valutazione della PA dato che “dette attitudini (…) o ci sono o non ci sono”, ritenendo irrilevanti le osservazioni della PA in merito alla diversità delle procedure di selezione, dato che gli organi che hanno formulato i giudizi sono i medesimi (ed uno dei membri è la stessa persona fisica), i test somministrati identici, la figura professionale da reclutare sempre quella di Ufficiale dei Carabinieri; la differenza di valutazione per le medesime aree profondamente divergenti nei due giudizi, per cui il secondo giudizio sarebbe illegittimo. Inoltre lamenta la mancata ammissione alle fasi formative successive al tirocinio, nonostante la favorevole pronuncia cautelare imponesse alla PA l’ammissione con riserva alle successive attività formative; concludeva con la richiesta di adozione di misure attuative della ordinanza propulsiva, della quale domandava altresì la precisazione della portata conformativa.

Con ordinanza n. 2009 del 7.4.04, è stata accolta l’istanza di esecuzione della predetta ordinanza propulsiva, ordinando alla PA di provvedere al riesame della posizione del ricorrente ribadendo, l’ordine di esprimere “un nuovo giudizio valutativo del ricorrente al fine di verificare l’idoneità attitudinale dello stesso ai fini del reclutamento in qualità di ufficiale in ferma prefissata” specificando, altresì, che tale riesame sarebbe potuto intervenire “sia sulla base di una diversa considerazione delle risultanze documentali già acquisite dall’Amministrazione in sede di effettuazione del primo giudizio idoneativo, sia in conseguenza di un nuovo giudizio, da svolgersi mediante risottoposizione del candidato agli accertamenti all’uopo previsti”; veniva contestualmente ribadito, inoltre, l’ordine - imposto con il medesimo remand – di ammettere, sia pure con riserva, il ricorrente, all’ulteriore prosieguo della procedura concorsuale.

Il Consiglio di Stato con ordinanza n. 2379/2004, pronunciandosi sull’appello cautelare, ha precisando che in sede di rinnovazione del giudizio la PA era tenuta a rivalutare la motivazione del provvedimento impugnato “con particolare onere di motivazione” rispetto al giudizio positivo precedentemente espresso.

In data 9.6.2004 la PA ha eseguito il remand provvedendo, mediante nuova Commissione, a rinnovare il procedimento d’esame, all’esito del quale, con provvedimento del 10.6.2004 ha

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