TAR Lecce, sez. III, sentenza 2024-03-29, n. 202400470

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Lecce, sez. III, sentenza 2024-03-29, n. 202400470
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Lecce
Numero : 202400470
Data del deposito : 29 marzo 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 29/03/2024

N. 00470/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00512/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL P I

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce - Sezione Terza

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 512 del 2023, proposto da
PAM Service Società Cooperativa Sociale, in persona del legale rappresentante pro tempore, e F E V - in qualità di tutore dei sigg.ri F D, F F e F M G -, A U - in qualità di genitore del sig. A G -, F A - in qualità di genitore del sig. L M -, T L - in qualità di genitore del sig. T D -, D D G - in qualità di genitore del sig. D D F, M C - in qualità di genitore del sig. M A -, P E - in qualità di genitore del sig. P C, tutti rappresentati e difesi dall'avvocato F C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Azienda Sanitaria Locale di Taranto, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Fabio Tagliente, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento,

previa sospensione dell’efficacia,

- della nota /provvedimento prot. n. 0048785 del 17.03.2023, comunicata in pari data, con cui il Direttore Generale dell’A.S.L. di Taranto (a seguito della decisione della Società Cooperativa Sociale PAM Service di interrompere il servizio di trasporto disabili a proprie spese dal mese di giugno 2023) ha negato l'attivazione immediata del servizio di trasporto assistito domiciliare ex art. 46 della L.R. n. 4/2010 in favore degli utenti disabili che frequentano il Centro Diurno socio-educativo e riabilitativo “Chicco di Grano 3” gestito dalla Società Cooperativa Sociale PAM Service;

- di ogni atto presupposto, connesso e consequenziale;

e per la condanna

dell'A.S.L. di Taranto, previo accertamento del diritto dei ricorrenti, ad erogare senza indugio il suddetto servizio di trasporto in favore degli utenti disabili.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Azienda Sanitaria Locale Taranto;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 marzo 2024 la dott.ssa Patrizia Moro e uditi per le parti i difensori Avv. D. Greco, in sostituzione dell'Avv. F. Cecinato, per le parti ricorrenti, Avv. F. Tagliente per la A.S.L. di Taranto;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1.Con il ricorso all’esame, la Società Cooperativa Sociale PAM Service - che gestisce in convenzione stipulata con la A.S.L. di Taranto sin dal 2015 il Centro Diurno socio-educativo e riabilitativo, ai sensi dell’art. 60 del Regolamento Regionale 4/2007, denominato “Chicco di Grano 3” sito in Taranto, al viale Jonio n. 441 - nonché i genitori e/o tutori dei soggetti disabili ricorrenti (affetti da notevoli compromissioni dell’autonomia funzionale), hanno impugnato l’epigrafata nota/provvedimento prot. n. 0048785 del 17.03.2023 (oltre ad ogni altro atto a questa presupposto connesso e consequenziale), comunicata in pari data, con cui il Direttore Generale dell’A.S.L. di Taranto (a seguito della decisione della Società Cooperativa Sociale PAM Service di interrompere il servizio di trasporto disabili a proprie spese dal mese di giugno 2023) ha negato l'attivazione immediata del servizio di trasporto assistito domiciliare ex art. 46 della L.R. n. 4/2010 in favore degli utenti disabili che frequentano il Centro Diurno socio-educativo e riabilitativo “Chicco di Grano 3” gestito dalla Società Cooperativa Sociale PAM Service, chiedendo, altresì, la condanna dell'A.S.L. di Taranto, previo accertamento del diritto dei ricorrenti, ad erogare senza indugio il suddetto servizio di trasporto in favore degli utenti disabili.

1.1.A sostegno del ricorso sono rassegnate le censure di seguito rubricate.

I. Violazione e falsa applicazione dell’art. 46 della L.R. 25.02.2010, n.

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi