TAR Roma, sez. 4B, sentenza 2022-04-22, n. 202204936

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 4B, sentenza 2022-04-22, n. 202204936
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202204936
Data del deposito : 22 aprile 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 22/04/2022

N. 04936/2022 REG.PROV.COLL.

N. 00778/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Quarta Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 778 del 2022, proposto da
F G, rappresentato e difeso dagli avvocati M B, S D, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Istruzione, Ministero dell'Universita' e della Ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

V B, non costituita in giudizio;

PER LA DICHIARAZIONE DI ILLEGITTIMITÀ, PREVIA MISURA CAUTELARE,

del silenzio serbato in relazione all'istanza di riconoscimento della qualifica professionale inoltrata dal ricorrente in data 19 luglio 2021 e ricevuta dal M.I.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 aprile 2022 il dott. Luca De Gennaro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Premesso che:

- parte ricorrente ha presentato al Ministero dell’Istruzione, in data 19 luglio 2021, istanza per il riconoscimento del titolo di specializzazione per l’insegnamento su posto di sostegno conseguito in Romania;

- l’amministrazione non risulta aver provveduto nel termine previsto dall’art. 16 D.lgs. n. 207/2006;

- con il ricorso in epigrafe il medesimo ricorrente ha quindi domandato, previo accertamento dell’illegittimità del silenzio rifiuto, di ordinare al Ministero di provvedere sulla istanza richiamata;

- si è costituito in giudizio il Ministero dell’Istruzione con comparsa di mero stile;

- all’udienza del 12 aprile 2022 la causa è stata assunta in decisione.

Ritenuto che:

- i presupposti per l’accoglimento del ricorso avverso il silenzio sono costituiti dalla esistenza di un obbligo di provvedere e dall’inerzia serbata dall’amministrazione oltre il termine previsto per l’adozione del provvedimento;

- nel caso in esame sussiste un obbligo espresso dell’amministrazione di provvedere entro un termine di legge. L’art. 16 D.lgs. n. 206/2007, attuativo della direttiva 36/2005/CE, stabilisce infatti al comma 2 che “Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di cui al comma 1 l’autorità accerta la completezza della documentazione esibita, e ne dà notizia all'interessato. Ove necessario, l’Autorità competente richiede le eventuali necessarie integrazioni”;
al comma 6 prevede poi che “Sul riconoscimento provvede l’autorità competente con proprio provvedimento, da adottarsi nel termine di tre mesi dalla presentazione della documentazione completa da parte dell'interessato”;

- dagli atti di causa risulta che il termine per la conclusione del procedimento, previsto dalla disposizione citata, è decorso inutilmente, senza che l’amministrazione abbia provveduto sull’istanza o abbia chiesto un’integrazione documentale;

- l’art. 2 del d.l. 1/2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 12/2020, attribuisce al Ministero dell’Istruzione la competenza in materia di “definizione dei percorsi di abilitazione e specializzazione del personale docente e dei relativi titoli di accesso, sentito il Ministero dell'Università e della Ricerca”;

- dunque, in accoglimento del ricorso, va dichiarato l’obbligo dell’amministrazione intimata di provvedere sull’istanza della parte ricorrente nel termine di 30 giorni dalla comunicazione in via amministrativa ovvero, se anteriore, dalla notificazione ad iniziativa di parte della presente sentenza;

- che in caso di persistente inottemperanza, va nominato un Commissario ad acta nei termini indicati in dispositivo.

Sussistono giusti motivi, vista la particolarità delle questioni giuridiche implicate, per la compensazione delle spese processuali.

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