TAR Roma, sez. 3T, sentenza breve 2024-02-29, n. 202404088
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Testo completo
Pubblicato il 29/02/2024
N. 04088/2024 REG.PROV.COLL.
N. 14265/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Ter)
ha pronunciato la presente
S
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 14265 del 2019, proposto da
Gestore dei Servizi Energetici - GSE s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati S F, A G, A P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
QCII Basilicata XV s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati M F, F S M, A S D, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio F S M in Roma, via di Villa Sacchetti n. 9;
per la condanna
della società QCII Basilicata XV s.r.l. alla restituzione al Gestore dei Servizi Energetici - GSE - S.p.A. dell’importo delle tariffe incentivanti indebitamente percepite ai sensi del D.M. 28 luglio 2005 per 7 impianti fotovoltaici dei quali si è qualificata soggetto responsabile, pari complessivamente a 1.618.775,88 euro
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della QCII Basilicata XV s.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 31 gennaio 2024 il dott. G L M R e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con il ricorso in epigrafe, notificato il 13 e depositato il 20 novembre 2019, il Gestore dei Servizi Energetici s.p.a. (GSE) agisce per la restituzione degli incentivi indebitamente percepiti per un totale di 1.618.775,88 euro dalla QCII Basilicata XV s.r.l., onde procurarsi titolo giudiziale al fine dell’avvio di una procedura di esecuzione forzata, nell’ambito di una serie di azioni analoghe nei confronti di società del gruppo QCII Basilicata.
2. Si è costituita in giudizio la QCII Basilicata XV s.r.l., sostenendo ed eccependo quanto segue:
(i) inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione;
(ii) inammissibilità dell’azione avversaria, a fronte della non definitività dei provvedimenti di decadenza degli incentivi e abuso del processo;
(iii) sospensione necessaria del processo per pendenza del giudizio amministrativo di impugnazione del provvedimento di decadenza;
(iv) inammissibilità del ricorso, stante il sequestro conservativo disposto dalla Corte dei Conti, Sezione giurisdizionale per il Veneto, violazione del divieto di ne bis in idem e abuso del processo; (v) infondatezza dell’azione avversaria, a fronte dell’illegittimità dei provvedimenti di decadenza emessi dal GSE;
(vi) in subordine, applicabilità della sopravvenienza normativa di cui all’art. 1 della l. 128/2019, di conversione del d.l. 101/2019, e della relativa riduzione della percentuale dell’incentivo da restituire.
3. In corso di causa, il GSE ha documentato l’esito negativo dell’istanza di riesame, successivamente proposta dalla società ai sensi dell’art. 56, co. 7 e 8, del d.l. 76/2020, e ha in seguito proposto domanda cautelare in via autonoma ai sensi dell’art. 55 c.p.a., per l’emissione di sequestro conservativo su un credito IVA di cui è titolare la società resistente, sino alla concorrenza dell’importo di euro 121.024.
4. In vista della camera di consiglio del 31 gennaio 2024, fissata per l’esame della domanda cautelare di sequestro, parte resistente ha depositato una memoria difensiva con documenti, chiedendo il rigetto della misura cautelare per i medesimi argomenti già spesi nella memoria di costituzione e, inoltre, argomentando e opponendo:
(i) la sussistenza di due distinti giudizi di responsabilità erariale, nei confronti di persone fisiche responsabili degli impianti, l’uno deciso dalla Corte dei Conti, Sezione giurisdizionale di Bolzano, con esito di assoluzione, l’altro deciso dalla Corte dei Conti, Sezione giurisdizionale per il Veneto, con esito di condanna, entrambi in atto oggetto di appello, con autorizzazione nelle more di tre sequestri conservativi;
(ii) l’inammissibilità e infondatezza del ricorso in relazione alla pendenza del procedimento di riesame dei provvedimenti di decadenza ai sensi dell’art. 56 del d.l. n. 76/2020, stante in particolare la pendenza di un ricorso giurisdizionale al TAR Lazio, avverso l’esito negativo del riesame ricevuto dal GSE;
(iii) un’istanza di sospensione del presente giudizio, in ragione della pendenza del predetto ricorso avverso l’esito negativo del riesame, sussistendone i presupposti di necessità, per il carattere di antecedente logico-giuridico di quel giudizio, o di opportunità.
La società ha infine dedotto in ordine alla mancanza di periculum in mora per la concessione della misura cautelare.
5. Alla camera di consiglio del 31 gennaio 2024, fissata per l’esame della domanda cautelare, dopo la discussione, il Presidente del Collegio ha dato avviso alle parti di possibile definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata e la causa è stata trattenuta per la decisione.
DIRITTO
6. Il ricorso è fondato.
6.1. Il Gestore dei Servizi Energetici s.p.a. agisce per la condanna alla restituzione di somme indebitamente percepite a titolo di incentivi dalla società resistente, titolare di diversi impianti ammessi ai benefici di cui al Primo Conto energia (DM 28 luglio 2005) poi dichiarati decaduti con provvedimenti la cui legittimità è stata riconosciuta dal TAR Lazio, Sezione Terza-ter, con sentenze confermate dal Consiglio di Stato in sede di appello (cfr. per le varie società del gruppo QCII Basilicata, le pronunce di questa Sezione, sentenze n. 7428, 7405, 7413, 7508, 7402, 7506, 7507, 7412 del 2017, confermate dal Consiglio di Stato con le pronunce 2484/22; 2486/22; 2488/22; 2491/22; 2493/22; 2496/22; 2495/22; 2494/22).
6.2. Il GSE ha successivamente proposto, in corso di causa, istanza cautelare per la concessione del sequestro conservativo su crediti IVA della società resistente, che viene odiernamente decisa con sentenza ai sensi dell’art. 60 c.p.a.
6.3. In ordine alla predetta impostazione definitoria della controversia, le parti non hanno formulato opposizione, dovendosi rilevare che la sentenza di accertamento e condanna rappresenta il completamento dell’utilità processuale richiesta con la domanda di sequestro conservativo, in senso conforme all’art. 60 c.p.a., stante che il sequestro conservativo azionato implica la richiesta di un vincolo temporaneo e provvisorio, nelle more della sentenza di merito, sul credito IVA individuato dalla ricorrente, mentre l’azione di accertamento e condanna mira ad attribuire al creditore ricorrente il diritto di agire esecutivamente per il recupero del credito sulla c.d. garanzia patrimoniale generica, a prescindere dall’apposizione di vincoli su singoli beni.
7. Ciò premesso si rileva che la Sezione ha recentemente accolto un ricorso speculare al presente, proposto dal Gestore nei confronti di un’altra società del Gruppo QCII Basilicata s.r.l., cui pure la resistente appartiene (TAR Lazio, III-ter, 18576 dell’11 dicembre 2023, in atto appellata, n.r.g. 470/2024 del Consiglio di Stato).
7.1. Nel merito, come correttamente rilevato dal ricorrente, viene in rilievo una fattispecie di indebito oggettivo, sussumibile nella previsione dell’art. 2033 c.c., derivante