TAR Pescara, sez. I, sentenza breve 2024-11-18, n. 202400337
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Testo completo
Pubblicato il 18/11/2024
N. 00337/2024 REG.PROV.COLL.
N. 00338/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo
sezione staccata di Pescara (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 338 del 2024, proposto da
A B, rappresentato e difeso dall'avvocato A R, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Casalbordino, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato A F, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per Le Province di Chieti e Pescara, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale, domiciliataria ex lege in L'Aquila, Complesso Monumentale San Domenico;
nei confronti
P Pca, Pinocchio S.r.l., Tanytur Società Cooperativa, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
della determina n. 398 del 27/6/2024 del Settore IV del Comune di Casalbordino avente ad oggetto “ conferma dell’acquisizione al patrimonio comunale - ingiunzione della sanzione amministrativa pecuniaria- inottemperanza all'ordinanza n.69 del 6.12.2021 - art. 31 del D.P.R. 380/01 sig. Borrelli Antonio” ;
di tutti gli atti antecedenti, consequenziali e, comunque, connessi, ivi compresi: a) i verbali di accertamento di inottemperanza all’ordinanza n. 69/2021 prot.lli n.ri 21352 del 19/12/2022 e 21353 del 19/12/2022; b) la determinazione n. 855/142 del 7/9/2021 del Responsabile del Settore V; c) l’ordinanza del Comune di Casalbordino, Responsabile IV Settore, n. 69, prot. n. 18631, del 6/12/2021, e relativi atti connessi; d) tutti i verbali, proposte, relazioni istruttorie, pareri presupposti, comunque denominati, di estremi non conosciuti;
CONDANNA del Comune di Casalbordino al risarcimento di tutti i danni, subiti e subendi, per effetto degli atti impugnati, in forma specifica e, in subordine, per equivalente, nella misura pari sicuramente all’importo della sanzione irrogata con la determina impugnata n. 398 del 27/6/2024 e, in ogni caso, nella misura, maggiore o minore, che sarà determinata in corso di causa, anche previa CTU e, in estremo subordine, con valutazione equitativa da parte dell’adito TAR.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Casalbordino, del Ministero della Cultura e della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per Le Province di Chieti e Pescara;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 novembre 2024 il dott. Giovanni Giardino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Parte ricorrente impugna il provvedimento con il quale l’Amministrazione – constatata l’inottemperanza all’ordinanza di demolizione n. 69 del 06.12.2021 prot. 18631, dalla medesima parte non impugnata, di due strutture prefabbricate (del tipo bungalow) - ha disposto l’acquisizione gratuita al patrimonio comunale dell’area di sedime di proprietà di un terzo e delle strutture stesse, e ha comminato alla stessa parte ricorrente la sanzione pecuniaria di € 40.000,00 (Euro quarantamila/00 corrispondenti ad Euro Ventimila/00 per ogni singola struttura) ai sensi dell’articolo 31 comma 4 bis del dpr 380 del 2001.