TAR Catania, sez. II, sentenza 2015-09-23, n. 201502293

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catania, sez. II, sentenza 2015-09-23, n. 201502293
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
Numero : 201502293
Data del deposito : 23 settembre 2015
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 02417/2014 REG.RIC.

N. 02293/2015 REG.PROV.COLL.

N. 02417/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2417 del 2014, proposto da:
A G C, rappresentato e difeso dall'avv. F P, con domicilio eletto presso la Segreteria del TAR in Catania, Via Milano 42a;

contro

Comune di Letojanni;

per l'ottemperanza

al giudicato nascente dall’ordinanza di assegnazione somme emessa dal G.E. del Tribunale di Messina in data 07.05.2014 nella procedura esecutiva n. 2821/13 R.G. Esec.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visto l 'art. 114 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 luglio 2015 la dott.ssa G L e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Con ricorso n. 2821/13 il ricorrente proponeva azione esecutiva innanzi al Tribunale civile di Messina per conseguire i propri crediti da lavoro (Euro 64.055,92) nei confronti della società pubblica Peloritani spa, avanzando istanza di pignoramento presso diversi enti locali quali terzi debitori della predetta società.

I terzi pignorati – Banca Agricola Popolare di Ragusa, Comune di Alì Terme, Comune di Fiumedinisi, Comune di Letojanni, Comune di Mandanici, Comune di S Alessio Siculo - hanno reso la dichiarazione ex art. 547 c.p.c. avente contenuto positivo e non contestata;
per quanto di interesse nella presente controversia, il Comune di Letojanni ha dichiarato che il proprio debito nei confronti della Peloritani spa ammontava ad Euro 5.721,00 ( verbale di udienza del 07.02.2014, in atti).

Con ordinanza emessa dal G.E. del Tribunale di Messina in data 07.05.2014 nella procedura esecutiva n. 2821/13 R.G. Esec., sono state assegnate in pagamento al creditore procedente Ceccio Andrea Giuseppe, odierno ricorrente, le somme che i terzi pignorati hanno dichiarato di dovere al debitore esecutato, fino al totale soddisfo delle spese di esecuzione e a parziale soddisfo del credito di complessivi Euro 64.055,92.

Con la stessa ordinanza è stato ordinato al terzo di provvedere al pagamento entro il termine di trenta giorni dalla notifica dell’ordinanza stessa.

La predetta ordinanza, con apposta formula esecutiva in data 28 maggio 2014, è stata notificata al Comune di Letojanni in data 4 giugno 2014 ed è divenuta definitiva, come da attestazione del Tribunale di Messina del 14.10.2014.

Non avendo ricevuto da parte del Comune di Letojanni il pagamento delle somme assegnate, la parte ricorrente ha proposto il ricorso in esame al fine di ottenere la dovuta ottemperanza, anche a mezzo di commissario ad acta.

Il ricorso è fondato e va accolto.

E' noto, in punto di diritto, che "l'ordinanza di assegnazione del credito resa ai sensi dell'art. 553 cod. proc. civ. nell'ambito di un processo di espropriazione presso terzi, emessa nei confronti di una pubblica amministrazione o soggetto ad essa equiparato ai sensi del cod. proc. amm., avendo portata decisoria (dell'esistenza e ammontare del credito e della sua spettanza al creditore esecutante) e attitudine al giudicato, una volta divenuta definitiva, per decorso dei termini di impugnazione,è suscettibile di esecuzione mediante giudizio di ottemperanza (art. 112, comma 3, lett. c), art. 7, comma 2, cod. proc. amm.) " (Cons.Stato, Ad.Plen. n. 2/2012).

Rammentato ciò in linea pregiudiziale di ammissibilità, si osserva che nel caso di specie la procedura per esecuzione del giudicato risulta ritualmente incardinata e che non si ravvisano motivi giustificativi dell'inadempienza dell'Amministrazione intimata;
deve dunque essere dichiarato l'obbligo del Comune di Letojanni di eseguire l'ordinanza in epigrafe indicata, provvedendo al pagamento in favore della parte ricorrente delle somme dalla medesima ordinanza riconosciute nel termine di giorni sessanta dalla comunicazione in via amministrativa - o dalla notificazione a cura di parte, se anteriore - della presente decisione.

Va inoltre chiarito che in sede di giudizio di ottemperanza sono dovute le spese relative ad atti accessori della sentenza, quali le spese di registrazione (ex art. 37 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131), di esame, di copia e di notificazione, in quanto, come affermato in giurisprudenza (cfr. Cass. Civ., Sez. VI, n. 17689/2010, Tar Catanzaro, I, n. 287/2011, Tar Napoli, IV, n, 2162/2011), esse rientrano automaticamente tra quelle conseguenti alla decisione, senza che sia necessaria al riguardo un’espressa statuizione del giudice.

Per l'ipotesi di inutile decorso del termine di cui sopra, va nominato fin d'ora quale commissario ad acta il Prefetto di Messina, con facoltà di conferire delega per l’espletamento dell’incarico ad idoneo funzionario in servizio presso lo stesso ufficio territoriale del Governo.

Insediandosi entro dieci giorni dalla scadenza del termine sopra indicato, il Commissario provvederà, sotto la sua personale responsabilità, entro il successivo termine di giorni sessanta dal suo insediamento.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza, e vengono liquidate in dispositivo, mentre il compenso del commissario, da calcolare ai sensi dell'art. 2 D.M. 30 maggio 2002 e degli artt. 49 ss. D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, sarà liquidato con separato decreto, previa presentazione da parte del commissario, a mandato espletato, di apposita nota specifica delle spese, contenente anche l'indicazione della misura degli onorari spettanti, da quantificare in base alla somma effettivamente pagata alla parte ricorrente.

Tale parcella andrà presentata, ex art. 71 DPR 115/2002, entro 100 giorni dalla conclusione dell’incarico (cfr. Cass. civ., sez. II, 27.12.2011 n. 28952).

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