TAR Lecce, sez. II, sentenza 2013-04-23, n. 201300923
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N. 00923/2013 REG.PROV.COLL.
N. 00837/2006 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 837 del 2006, proposto da:
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avv.to A P N, con domicilio eletto presso il suo studio in Lecce, viale Leopardi n. 151;
contro
Regione Puglia – Bari, n.c.;
per l’annullamento
- della determinazione del Dirigente del Settore assistenza ospedaliera e specialistica dell’Assessorato alle politiche della salute della Regione Puglia n. 43 del 22 febbraio 2006, pubblicata sul B.U.R.P. n. 28 del 2 marzo 2006;
- di ogni altro atto presupposto, connesso o comunque consequenziale;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti gli artt. 35, co. 1, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 27 marzo 2013 il dott. P M e udito l’avv.to A. P. Nichil per il ricorrente;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente, laureato in Psicologia (iscritto all’Albo degli Psicologi della Regione Puglia sin dal 1993 al n. 481), dichiara di aver prestato servizio quale specialista ambulatoriale nella branca specialistica di psicologia presso la ex A.S.L. BA/3 di Altamura (attuale A.S.L. di Bari) nell’ambito del Servizio di riabilitazione e integrazione scolastica dei portatori di handicap.
Con il proposto gravame il ricorrente ha impugnato la determinazione dirigenziale della Regione Puglia n. 43 del 22 febbraio 2006 (pubblicata sul B.U.R.P. n. 28 del 2 marzo 2006), con la quale è stato approvato, in applicazione dell’art. 10 della l.r. della Puglia 4 agosto 2004 n. 14, l’avviso pubblico per l’inquadramento nei ruoli del Servizio Sanitario Regionale degli specialisti ambulatoriali a rapporto convenzionale.
Il ricorrente, pur assumendo di essere in possesso dei requisiti dei requisiti stabiliti dall’art. 10 della l.r. n. 14/2004 (età inferiore a 55 anni;rapporto convenzionale con il S.S.R. con più di cinque anni alla data del 31 dicembre 2003 per un numero di ore non inferiore alle 29 ore settimanali;svolgimento in via esclusiva di attività ambulatoriale), contesta la legittimità del provvedimento impugnato nella parte in cui l’inquadramento nei ruoli del S.S.R. è limitato ai “professionisti titolari di incarico a tempo indeterminato”.
A sostegno della proposta impugnativa sono stati formulati i seguenti motivi di gravame:
1. Eccesso di potere per difetto di motivazione. Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della legge 7 agosto 1990 n. 241. Difetto di istruttoria.
2. Violazione e falsa applicazione dell’art. 10, comma1 della legge regionale 5 agosto 2004 n. 14 nonché dell’art. 34 della legge n. 449/97. Eccesso di potere per mancata considerazione delle circostanze di fatto e di diritto. Falsa ed erronea presupposizione. Violazione degli AA.CC.NN. nonché dell’art. 5 comma 4 della legge regionale n. 16 del 9 giugno 1987.
Dopo avere diffusamente illustrato il fondamento in diritto della domanda azionata, il ricorrente concludeva come riportato in epigrafe.
La Regione Puglia non si è costituita in giudizio.
Con ordinanza di questo Tribunale n. 626/2012 è stato ordinato alla Regione Puglia di provvedere ad alcuni incombenti istruttori, cui la parte intimata non ha provveduto.
All’udienza pubblica del 29 novembre 2012, il Presidente del Collegio, ai sensi dell’art. 73 comma 3 del c.p.a., ha rilevato un problema di giurisdizione del giudice adito. La parte ricorrente ha chiesto un breve rinvio.
Alla udienza pubblica del 27 marzo 2013 la causa è stata trattenuta in decisione.
Il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione dell’adito giudice amministrativo.
Preliminarmente, occorre richiamare la normativa, statale e regionale, di riferimento:
- l’art. 34, primo e secondo comma, della legge 27 dicembre 1997 n. 449, a norma del quale: “ 1. Entro il 31 marzo 1998 le Regioni individuano aree di attività specialistica con riferimento alle quali, ai fini del miglioramento del servizio, inquadrano, con decorrenza dal 1° luglio 1998, a domanda ed anche in soprannumero, nel primo livello dirigenziale …. gli specialisti ambulatoriali a rapporto convenzionale, medici e delle altre professionalità sanitarie, che alla data del 31 dicembre 1997 svolgano esclusivamente attività ambulatoriale con incarico non inferiore a ventinove ore settimanali nell’ambito del Servizio Sanitario Nazionale e che a tale data non abbiano superato i 55 anni di età……. Con lo stesso procedimento le Regioni provvedono annualmente, a decorrere dal 1° luglio 1999 e fino al 31 dicembre 2003, ad inquadrare anche gli specialisti ambulatoriali che presentino domanda avendo maturato i requisiti richiesti successivamente al 31 dicembre 1997.
2. L’inquadramento è disposto previa formulazione del giudizio di idoneità previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 luglio 1997 n. 365”;
- l’art. 10, primo comma, della legge della Regione Puglia 4 agosto 2004 n. 14, che dispone testualmente: “Gli specialisti ambulatoriali a rapporto convenzionale medici e delle altre professionalità sanitarie, che alla data del 31 dicembre 2003 svolgevano esclusivamente attività ambulatoriale con incarico non inferiore a ventinove ore settimanali nell’ambito del Servizio Sanitario Nazionale e che a tale data non abbiano superato i cinquantacinque anni di età possono, a domanda, essere inquadrati con il trattamento giuridico ed economico previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro della dirigenza, fermo restando il giudizio di idoneità espletato con le procedure di cui al D.P.C.M. 30 luglio 1997 n. 365, nel limite dei posti vacanti nelle dotazioni organiche di cui alla Legge Regionale n. 19/2003…. ”;
- l’art. 4, secondo comma, del citato D.P.C.M. 30 luglio 1997 n. 365, che prevede che il giudizio di idoneità è conseguito da tutti gli interessati che superino il colloquio con il punteggio (attribuito da una apposita Commissione) non inferiore a ventuno trentesimi e conseguano un punteggio non inferiore a punti 8,9 nella valutazione dei titoli (senza contemplare la valutazione comparativa degli istanti e la formazione di una graduatoria finale di merito);
Ricostruito il quadro normativo di riferimento, il collegio rileva che la controversia oggetto del presente giudizio, concernendo, in base al criterio del c.d. “petitum sostanziale”, la pretesa del ricorrente all’assunzione, senza procedura concorsuale e sulla base di mero giudizio di idoneità, quale pubblico impiegato alle dipendenze della Pubblica Amministrazione, deve ritenersi devoluta alla cognizione del giudice ordinario.
L’art. 63 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 stabilisce, infatti, al primo comma, che sono devolute “ al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle P.A., di cui all’art. 1, comma 2, ad eccezione di quelle relative ai rapporti di lavoro di cui al comma 4, incluse le controversie concernenti l’assunzione, il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali ”, prevedendo, altresì, al quarto comma, che “ restano devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie in materia di procedure concorsuali per l’assunzione dei dipendenti delle P.A., nonché, in sede di giurisdizione esclusiva, le controversie relative ai rapporti di lavoro di cui all’art. 3, ivi comprese quelle attinenti ai diritti patrimoniali connessi ”.
Orbene, nel caso di specie, il procedimento di valutazione di idoneità previsto dalla normativa statale e regionale sopra richiamata ai fini dell’inquadramento in ruolo degli specialisti ambulatoriali non implica una valutazione comparativa di candidati e la formazione di una graduatoria di merito, bensì un mero giudizio di idoneità degli istanti (muniti dei requisiti di legge), a cui consegue l’inquadramento diretto degli stessi nel primo livello dirigenziale del ruolo sanitario del Servizio Sanitario Regionale alle dipendenze dell’Azienda Sanitaria Locale interessata.
Stando così le cose, per le ragioni sopra sinteticamente illustrate, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, rientrando la causa nella giurisdizione dell’autorità giudiziaria ordinaria
In considerazione della natura della controversia e del fatto che essa viene definita con sentenza di rito, senza alcuna possibilità da parte del giudice adito di scrutinare la fondatezza delle ragioni sostanziali dedotte dal ricorrente, le spese di giudizio possono essere compensate.