TAR Roma, sez. II, sentenza 2017-03-15, n. 201703544
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Testo completo
Pubblicato il 15/03/2017
N. 03544/2017 REG.PROV.COLL.
N. 10908/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 10908 del 2016, proposto da A S, rappresentata e difesa dall'avvocato Raffaella De Camelis C.F. DCMRFL63S60H501V, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via D. Azuni, 9;
contro
Roma Capitale, rappresentata e difesa dall'avvocato Alessandro Rizzo C.F. RZZLSN66H27H501N, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Tempio di Giove;
Gestione Commissariale di Roma Capitale non costituita in giudizio;
per l'ottemperanza
alla sentenza della Corte di Appello di Roma, Sezione lavoro n. 64/14 dell'8 marzo 2014.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;
Viste le memorie difensive;
Visto l 'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 gennaio 2017 il dott. Roberto Proietti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La ricorrente si è rivolta al Tribunale civile di Roma, Sezione lavoro, e ha dedotto di essere lavoratrice dipendente a tempo determinato del Comune di Roma da molti anni; di essere stata assunta per l'insegnamento della religione cattolica; che benché l'art. 309 del D.Lvo 16.04.94 n. 297 preveda che per l'insegnamento della religione cattolica debbano essere conferiti incarichi per l'intero anno scolastico, non aveva mai ricevuto dal Comune di Roma incarico di durata annuale e cioè dal l settembre al 31 agosto di ogni anno. In genere l'incarico era stato conferito con decorrenza dal mese di ottobre o novembre e termine nel mese di giugno successivo, con la conseguenza che i medesimi, nei mesi di luglio, agosto e settembre (e, a volte, anche ottobre) erano rimasti disoccupati e non avevano percepito lo stipendio, né i contributi previdenziali, né gli altri emolumenti. E ciò nonostante il calendario scolastico, secondo il Regolamento della Scuola dell'infanzia del Comune di Roma, prevede l'insegnamento dal 10 settembre al 30 giugno per le insegnanti di ruolo e che i mesi di luglio e agosto siano normalmente imputati in parte a ferie e in parte a messa a disposizione.
La ricorrente ha, inoltre, dedotto di essere stata assunta (previa sottoscrizione di contratti a tempo determinato predisposti dall'Amministrazione che facevano rinvio, per tutto quanto non previsto, alle norme del CCNL enti Locali, del pubblico impiego, alle norme sul rapporto di lavoro a tempo determinato di cui al D.Lvo n. 368/01 e, in quanto applicabili, alle norme di cui allo Statuto dei lavoratori, nonché alle norme civilistiche e regolamentari che disciplinano la materia) nel profilo professionale di Insegnante Scuola dell'infanzia", categoria C, posizione economica CI, previsto dal CCNL comparto Enti Locali e di non aver goduto dello stesso trattamento economico e giuridico, in proporzione al periodo lavorativo prestato, dei dipendenti a tempo indeterminato di Roma Capitale inquadrati nella stessa categoria e posizione economica, in proporzione ai periodo lavorativo prestato.
Infine, l’interessata ha affermato che dalla disciplina data dal Comune di Roma ai rapporti di lavoro in contestazione emergeva che non vi sono distinzioni tra gli insegnanti, a seconda della materia oggetto di insegnamento, mentre la medesima non aveva goduto dello stesso trattamento economico e giuridico riservato dall'Amministrazione agli altri insegnanti c.d. di "posto comune", né di quello alla medesima spettante in qualità di insegnante di religione cattolica.
Il Tribunale civile di Roma Sezione lavoro ha respinto il ricorso proposto dalla ricorrente ma la sentenza di primo grado è stata appellata dall’interessata dinanzi alla Corte d’Appello di Roma la quale con sentenza n. 64/14, depositata in data 8 marzo 2014, in parziale riforma della sentenza appellata, ha dichiarato il diritto di A S allo stesso trattamento giuridico ed economico del personale docente della scuola dell'infanzia (assunto a tempo indeterminato) ed ha condannato Roma Capitale al pagamento in favore dell’interessata della somma di euro 17. 748,78, oltre interessi come per legge.
Tale sentenza è, quindi, passata in giudicato.
Ciò premesso, la ricorrente ha affermato che con la citata pronuncia giurisdizionale Roma Capitale non è stata condannata solo al pagamento di somme di denaro, ma anche all'adempimento, nell'ambito di un rapporto caratterizzato da reciproche posizioni paritetiche, di specifici obblighi che l’Amministrazione non avrebbe provveduto ad ottemperare.
La ricorrente ha, quindi, proposto ricorso