TAR Venezia, sez. III, ordinanza cautelare 2011-09-07, n. 201100706
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N. 00706/2011 REG.PROV.CAU.
N. 01409/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 1409 del 2011, proposto da:
K K, rappresentato e difeso dall'avv. R B, con domicilio eletto presso R B in Venezia-Mestre, via Fapanni, 36;
contro
Comune di Chioggia, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv. C P, D P, con domicilio presso la Segreteria del T.A.R., ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 104/2010;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
dell'ordinanza n. 80 del Comune di Chioggia Settore Corpo Polizia Locale ed Attività Produttive di cui al Prot. N. 17573 del 11.04.2011 di revoca dell'autorizzazione n. 587 del 22.02.2007 e della concessione decennale n. 358 del 22.02.2007 relative al box-posteggio n. 3 del "Mercatino Maggiore Giornaliero Stagionale di S. Felice" notificata in data 23.04.2011;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Chioggia;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 settembre 2011 il dott. Elvio Antonelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che, ad una delibazione sommaria, il ricorso non appare assistito da fumus boni iuris;
Che il danno lamentato non appare connotato da gravità e irreparabilità;
Ritenuto pertanto che non sussistono i presupposti richiesti dall’art. 55, comma 1^, del D.Lvo n. 104/2010 e le spese della fase cautelare possono essere compensate;