TAR Salerno, sez. I, sentenza 2009-11-26, n. 200906951

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Salerno, sez. I, sentenza 2009-11-26, n. 200906951
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Salerno
Numero : 200906951
Data del deposito : 26 novembre 2009
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 01281/2009 REG.RIC.

N. 06951/2009 REG.SEN.

N. 01281/2009 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1281 del 2009, proposto da:
Consorzio CREA, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. M F, con domicilio eletto in Salerno, via SS. Martiri Salernitani n. 31;

contro

Regione Campania, in persona del Presidente della G.R. p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Beatrice Dell'Isola, con domicilio eletto in Salerno, via Abella Salernitana n. 3, presso l’Avvocatura Regionale;
Comune di Montesarchio, in persona del Sindaco p.t.;

per l'annullamento

del silenzio formatosi in relazione all’istanza del 18.11.2008, prot. n. 23576, finalizzata alla definizione del procedimento di verifica di assoggettabilità o meno alla VAS – Valutazione Ambientale Strategica, ai sensi dell’art. 12 del d.lgs n. 4/2008, della proposta di P.U.A. depositata dalla parte ricorrente ai fini della realizzazione di un programma costruttivo di edilizia residenziale pubblica


Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Campania;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 22/10/2009 il dott. Ezio Fedullo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:


FATTO e DIRITTO

Deduce il Consorzio ricorrente di aver depositato in data 18.11.2008, ai fini della realizzazione di un programma costruttivo in località Varoni del Comune di Montesarchio, istanza per l’approvazione del relativo P.U.A..

Allega altresì di aver depositato gli atti necessari all’espletamento del sub-procedimento di cui all’art. 12 del d.lgs n. 4/2008, preordinato alla verifica di assoggettabilità dei piani urbanistici alla Valutazione Ambientale Strategica.

Evidenzia quindi che il Comune di Montesarchio, con nota del 6.4.2009, acquisita al protocollo regionale in data 9.4.2009, ha trasmesso alla Regione Campania la predetta documentazione.

Lamenta tuttavia che, nonostante il decorso dei novanta giorni prescritti dalla legge ai fini della definizione del predetto sub-procedimento, nessun atto conclusivo è stato adottato dall’amministrazione regionale, così impedendo l’ulteriore corso del procedimento di approvazione del P.U.A..

Tanto premesso, deve rilevarsi che il ricorso è meritevole di accoglimento.

Ai sensi dell’art. 12, comma 1, d.lgs n. 152/2006, infatti, l’autorità procedente trasmette all’autorità competente, su supporto cartaceo ed informatico, un rapporto preliminare comprendente una descrizione del piano o programma e le informazioni e i dati necessari alla verifica degli impatti significativi sull’ambiente dell’attuazione del piano o programma;
quindi, ai sensi del comma 4, “l’autorità competente, sentita l’autorità procedente, tenuto conto dei contributi pervenuti, entro novanta giorni dalla trasmissione di cui al comma 1, emette il provvedimento di verifica assoggettando o escludendo il piano o il programma dalla valutazione di cui agli articoli da 13 a 18 e, se del caso, definendo le necessarie prescrizioni”.

Ebbene, non risulta che il procedimento “de quo” sia stato definito dall’autorità regionale competente nei termini prescritti, né questa ha allegato, anche in sede difensiva, le eventuali ragioni ostative alla sua tempestiva definizione.

Consegue l’obbligo della Regione Campania di concludere il procedimento in discorso entro sessanta giorni decorrenti dalla comunicazione della presente sentenza.

Persistendo l’inerzia regionale, subentrerà in veste sostitutiva, quale Commissario ad acta, il Prefetto di Napoli o suo delegato.

La Regione Campania deve essere condannata al rimborso delle spese di giudizio sostenute dalla parte ricorrente, nella misura di € 800.

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