TAR Venezia, sez. I, sentenza 2023-08-23, n. 202301216

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Venezia, sez. I, sentenza 2023-08-23, n. 202301216
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Venezia
Numero : 202301216
Data del deposito : 23 agosto 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 23/08/2023

N. 01216/2023 REG.PROV.COLL.

N. 01687/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1687 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato A Z, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Interno, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

- del decreto del -OMISSIS-e, con cui gli venivano revocati e ritirati il porto d'armi (libretto personale per licenza di porto di fucile - uso caccia) -OMISSIS-, e la carta europea d'arma da fuoco n-OMISSIS-;

- nonché di ogni altro atto procedimentale, preparatorio, presupposto, conseguente, esecutivo o meno, anche sconosciuto, comunque connesso al provvedimento sopra impugnato.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 giugno 2023 il dott. Nicola Bardino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Il ricorrente ha impugnato il decreto del -OMISSIS-, in epigrafe descritto, con il quale è stata disposta nei suoi confronti la revoca del porto di fucile ad uso venatorio. Impugna inoltre la revoca della carta europea d’arma da fuoco, tuttora in corso di validità.

A fondamento del provvedimento sono state richiamate le risultanze delle indagini compiute dai -OMISSIS-, confluite nella notizia di reato del -OMISSIS-, a mezzo della quale il ricorrente era stato segnalato all’Autorità Giudiziaria in riferimento alla violazione dell’art. 703 c.p. (accensioni ed esplosioni pericolose), per aver partecipato con altri ad una gara di tiro al piattello, svoltasi il precedente -OMISSIS-, senza autorizzazione e senza la predisposizione di alcuna misura di sicurezza.

La condotta era oggetto di ripresa video e caricata su un social media .

2. In particolare, intervenuti sul posto, allertati dal Sindaco del -OMISSIS-che segnalava l’esplosione di colpi d’arma da fuoco nei pressi di private abitazioni, i militari constatavano la presenza di alcune autovetture nei pressi di una proprietà privata, dove si svolgeva un pranzo con la partecipazione di circa cinquanta persone. Acquisivano sul posto alcuni frammenti di piattelli e parte di cartucce da caccia sparsi all’interno di un attiguo terreno boschivo, e assumevano sommarie informazioni testimoniali, tramite le quali potevano apprendere che “ ad un certo punto alcuni dei partecipanti alla festa hanno deciso di improvvisare una serie di tiri al piattello ” e che a tale condotta avrebbero preso parte sette persone, tra cui il ricorrente, sparando complessivamente cinquanta colpi. Tale -OMISSIS-, sentito sul luogo dei fatti, dichiarava di essere “ utilizzatore di fatto del terreno dove è avvenuta la festa dei cacciatori ” e di avere appreso che “ nel ritrovo di quest’anno […] non si doveva sparare in quanto certo-OMISSIS- residente poco distante ha un figlio con problemi che si spaventa con gli spari ”.

La Prefettura tenuto conto della condotta sin qui descritta, anche in considerazione della sua pericolosità (la gara di tiro al piattello si sarebbe svolta in un luogo non isolato, e in prossimità di una casa distante appena 90,15 m dal luogo degli spari), riteneva venuti meno i necessari requisiti di affidabilità e sicurezza in capo al ricorrente, e disponeva di conseguenza l’avversata misura.

2. In questa sede, il ricorrente censura i presupposti motivazionali del decreto impugnato: contesta il giudizio di inaffidabilità formulato nei propri confronti e osserva che la condotta sarebbe stata lecita, non ravvisando gli estremi della fattispecie penale contestata (anche perché la distanza dalla casa più vicina sarebbe maggiore di quella accertata dall’Amministrazione). Inoltre, il ricorrente non sarebbe incorso in violazioni della normativa in materia di caccia, non avrebbe comunque arrecato danni a cose o persone, e, in ultima analisi, non sarebbe stato neppure identificato quale autore della condotta.

3. Il ricorso è infondato.

4. Il Collegio deve premettere e ribadire che l’Amministrazione, in tema di rilascio e rinnovo della licenza di porto d’armi, gode di un potere ampiamente discrezionale, il cui oggetto è costituito essenzialmente dalla valutazione della complessiva condotta del richiedente, indipendente dal suo apprezzamento (e dunque dalla sua concreta rilevanza) in sede penale, “ poiché ciò che conta - in tali circostanze - è il pericolo in sé che vi siano occasioni per l'utilizzo indebito dell'arma ” (Cons. Stato, Sez. III, n. 2999 del 2016), pericolo che ben può essere rappresentato da comportamenti sintomatici, ancorché isolati - tra i quali senza dubbio rientra la partecipazione alla festa di cui al caso di specie, nell’ambito della quale si sarebbe svolta la gara estemporanea di tiro al piattello -, ovvero da contesti ambientali dai quali possa emergere la non inverosimile eventualità di un uso illecito delle armi detenute.

Nel caso di specie, benché – nelle more – sia stata pronunciata l’archiviazione del procedimento penale in relazione alla tenuità del fatto, non emergono ragioni per ritenere lecita la condotta e infondato il corrispondente addebito, specie alla luce delle inequivocabili argomentazioni con le quale il -OMISSIS- ha respinto l’opposizione formulata dall’indagato ai sensi dell’art. 411, comma 1-bis, c.p.p. (ai fini dell’adozione di una formula in senso lato assolutoria), argomentazioni che qui di seguito si trascrivono: “ non merita accoglimento la versione dei fatti prospettata nell’atto di opposizione secondo cui si sarebbe trattato di una goliardica gara al piattello allestita dagli odierni indagati, in seguito ad un pranzo conviviale tra cacciatori del posto e con mezzi di fortuna, in un campo aperto non confinante con il centro abitato ad una distanza di sicurezza dalle abitazioni private.

Come emerso dalle dichiarazioni rese a s.i.t. nonché dalle immagini del fascicolo fotografico e dal video in atti, invece, risultano provate le condotte di reato degli indagati e il fatto che i colpi di arma da fuoco siano stati esplosi nelle immediate vicinanze del caseggiato, ossia a meno di 100 metri di lontananza dalla prima abitazione.

Né rileva che i soggetti abbiano regolarmente denunciato la detenzione di un’arma comune da sparo […] in quanto la legittima detenzione non costituisce ‘licenza’ per effettuare l’esplosione (cfr. Cass. sez. I, n. 43003/2005) […]. Anzi, proprio il possesso della licenza implica la puntigliosa conoscenza e osservanza dei limiti e delle condizioni dell’utilizzo di armi.

Il contesto spaziale e temporale in cui è avvenuto il fatto lo qualifica come concretamente pericoloso, poiché il [sic, leggasi: nel] luogo aperto in cui la gara non autorizzata è avvenuta poteva portare a coinvolgere terzi passanti con rischio di causazione di lesioni personali ” (R.G.N.R. n. -OMISSIS-)

Come efficacemente posto in luce dal -OMISSIS-, la condotta contestata sussiste dunque in tutti i suoi elementi costituivi oltreché nella sua intrinseca pericolosità. Non può neppure dubitarsi della partecipazione attiva del ricorrente al fatto, circostanza comprovata dalle sommarie informazioni testimoniali acquisite nell’immediatezza, opportunamente richiamate dall’Amministrazione.

Pertanto, alla luce delle evidenze istruttorie e dei principi poc’anzi richiamati, non può ritenersi irragionevole, e nemmeno immotivata, la valutazione sfavorevole formulata dall’Amministrazione, adeguatamente focalizzata sulla valenza prognostica della condotta illecita e sulla capacità di questa di attestare profili di superficialità incompatibili con le insopprimibili garanzie che, in linea generale, devono sempre circondare il comportamento del soggetto autorizzato a portare le armi (anche se solo ad uso venatorio), così da assicurarne l’uso corretto e lecito.

5. Per le considerazioni che precedono il ricorso va quindi respinto .

Non essendosi costituita in giudizio l’Amministrazione, non v’è luogo a provvedere alla regolazione delle spese di lite.

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