TAR Catania, sez. I, sentenza 2022-12-27, n. 202203445

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catania, sez. I, sentenza 2022-12-27, n. 202203445
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
Numero : 202203445
Data del deposito : 27 dicembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 27/12/2022

N. 03445/2022 REG.PROV.COLL.

N. 01103/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1103 del 2022, proposto da
F P, rappresentato e difeso dall'avvocato V I, con domicilio fisico eletto presso il suo studio in Brolo, via Leonardo Da Vinci, 5 e con domicilio digitale ex lege come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Acquedolci, in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituito in giudizio;

per l'ottemperanza

al giudicato formatosi sul decreto di accoglimento n. 1035/2017 del 19/10/2017 emesso dal Tribunale di Patti nell’ambito del giudizio n. 976/2017 R.G., spedito in forma esecutiva in data 06/10/2021 mediante apposizione della relativa formula da parte del funzionario giudiziario e notificato al Comune di Acquedolci con allegato l’atto di precetto in data 22/10/2021.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli artt. 112 e ss. cod. proc. amm.;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 novembre 2022 il dott. Giovanni Giuseppe Antonio Dato e uditi per le parti i difensori presenti come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

1. Con ricorso notificato in data 29 giugno 2022 e depositato in data 7 luglio 2022 la parte ricorrente ha rappresentato quanto segue.

Con decreto di accoglimento n. 1035/2017 del 19 ottobre 2017 emesso dal Tribunale di Patti nell’ambito del giudizio n. 976/2017 R.G., il Comune di Acquedolci è stato condannato a corrispondere al deducente la somma di Euro 900,00 oltre spese generali IVA e CPA se dovute come per legge a titolo di compensi professionali per l’attività difensiva posta in essere nell’ambito del giudizio conclusosi con sentenza n. 864/2015.

Il detto provvedimento, spedito in forma esecutiva in data 23 luglio 2018 mediante apposizione della relativa formula da parte del funzionario giudiziario, è stato notificato per la prima volta al Comune di Acquedolci in data 15 febbraio 2019.

Non essendo stata corrisposta alcuna somma, in data 29 novembre 2019 è stato notificato un primo atto di precetto con il quale, in forza del medesimo titolo il ricorrente ha intimato al nominato Ente l’immediato pagamento di quanto dovutogli.

Essendo il Comune di Acquedolci rimasto inadempiente, il ricorrente ha proceduto a pignoramento presso terzi nei confronti del Comune di Acquedolci notificandolo in data 30 dicembre 2019 all’Ente e alla Banca Intesa San Paolo quale filiale che gestisce il servizio di tesoreria del suddetto Comune.

In data 20 gennaio 2020 è pervenuta alla PEC del difensore del deducente dichiarazione della Banca Intesa San Paolo con la quale si dichiarava che vi erano alcune somme sottoposte a pignoramento e altre che in virtù di delibere consiliari sono state dichiarate impignorabili.

Il pignoramento presso terzi notificato al Comune di Acquedolci non è stato iscritto a ruolo.

Il provvedimento n. 1035/2017 del 19 ottobre 2017 emesso dal Tribunale di Patti nell’ambito del giudizio n. 976/2017 R.G., spedito in forma esecutiva in data 6 ottobre 2021, mediante apposizione della relativa formula da parte del funzionario giudiziario, è stato nuovamente notificato al Comune di Acquedolci in data 22 ottobre 2021 unitamente a nuovo atto di precetto che intimava l’immediato pagamento della somma di Euro 2.741,96.

Nuovamente il Comune di Acquedolci è rimasto inadempiente;
ad oggi, quindi, nessuna somma è stata versata e l’Amministrazione intimata è rimasta inerte.

1.1. Alla camera di consiglio del giorno 9 novembre 2022, presente il difensore della parte ricorrente, come da verbale, il Collegio ha rilevato, ai sensi dell’art. 73, comma 3, cod. proc. amm., possibili profili di inammissibilità del ricorso, poiché il Comune di Acquedolci, dalla consultazione degli elenchi pubblicati sul portale istituzionale delle Regione Sicilia, risulta in riequilibrio.

Il difensore della parte ricorrente ha chiesto un rinvio per verificare ed accertare il rilievo sollevato;
la trattazione del ricorso è stata dunque rinviata alla camera di consiglio del giorno 23 novembre 2022.

1.2. In data 15 novembre 2022 la parte ricorrente ha depositato documentazione comprovante l’approvazione del piano di riequilibrio pluriennale del Comune di Acquedolci (deliberazione della Corte dei Conti, sez. contr. Reg. Sic., 10 marzo 2020, n. 25/2020/PRSP).

1.3. Alla camera di consiglio del giorno 23 novembre 2022, presente il difensore della parte ricorrente, come da verbale, il ricorso è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO

1. La parte ricorrente ha chiesto la nomina di un commissario ad acta per dare esecuzione al giudicato formatosi con l’emissione del provvedimento reso nella procedura n. 1035/2017 del 19 ottobre 2017 emesso dal Tribunale di Patti nell’ambito del giudizio n. 976/2017 R.G. ed al relativo atto di precetto notificato il 22 ottobre 2021 con ogni conseguenza di legge in ordine alla condanna di controparte alle spese ed agli onorari del presente giudizio.

2. Il ricorso merita di essere accolto nei sensi e nei limiti in appresso specificati.

2.1.1. In via preliminare, l’intervenuta approvazione del piano di riequilibrio pluriennale del Comune di Acquedolci (deliberazione della Corte dei Conti, sez. contr. Reg. Sic., 10 marzo 2020, n. 25/2020/PRSP) esclude la sussistenza del fattore preclusivo alla decisione nel merito ex art. 243 bis, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

2.1.2. Deve osservarsi che, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., è ammissibile il giudizio di ottemperanza per le “[…] sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato ”.

Orbene, per consolidato e condiviso orientamento giurisprudenziale, ai sensi del combinato disposto degli artt. 702- ter e 702- quater cod. proc. civ., il provvedimento reso a conclusione del procedimento sommario di cognizione “ è impugnabile ed altrimenti passa in giudicato, con la conseguenza che in simili casi sussiste il necessario presupposto del giudizio di ottemperanza rappresentato dal passaggio in giudicato del provvedimento del giudice civile ” (v., tra le altre, T.A.R. Lombardia, Milano, sez. II, 14 ottobre 2021, n. 2232).

Nel caso che occupa, parte ricorrente ha depositato in giudizio il decreto del Tribunale di Patti, 19 ottobre 2017, repert. n. 1035/2017 del 19 ottobre 2017, R.G. 976/2017;
dalla documentazione versata in atti (autorizzazione al rilascio di altra copia in forma esecutiva) risulta che lo stesso è stato reso esecutivo ex artt. 647 - 654 cod. proc. civ. in data 23 luglio 2018.

2.1.3. Risulta rispettato il disposto dell’art. 114, comma 1, cod. proc. amm. (quanto al termine decennale per la proposizione dell’azione) e, in ordine al termine per il deposito del ricorso, dell’art. 87, comma 3, cod. proc. amm. (in relazione ai giudizi di cui al precedente comma 2, lett. d)).

2.1.4. Va aggiunto che, in base alla documentazione depositata in giudizio, risulta rispettato il disposto dell’art. 14 del decreto legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito con modificazioni in legge 28 febbraio 1997, n. 30, e ss. mm. ed ii., risultando il detto decreto, munito di formula esecutiva in data 6 ottobre 2021, notificato all’intimato Comune di Acquedolci in data 22 ottobre 2021.

2.1.5. Nel merito, poi, visto il rituale esercizio dell’azione di ottemperanza e l’affermato perdurante inadempimento dell’intimata Amministrazione comunale, sussiste in capo al detto Comune l’obbligo giuridico di dare esecuzione al decreto di cui trattasi.

Il Collegio ritiene opportuno precisare che nel giudizio di ottemperanza, le ulteriori somme richieste in relazione a spese, diritti e onorari successivi al decreto sono dovute solo in relazione alla pubblicazione, all’esame ed alla notifica del medesimo, alle spese relative ad atti accessori, in quanto hanno titolo nello stesso provvedimento giudiziale;
non sono dovute, invece, le eventuali spese non funzionali all’introduzione del giudizio di ottemperanza, quali quelle di precetto (che riguardano il procedimento di esecuzione forzata disciplinato dagli artt. 474 e ss. cod. proc. civ.), o quelle relative a procedure esecutive risultate non satisfattive, poiché, come indicato, l’uso di strumenti di esecuzione diversi dall’ottemperanza al giudicato è imputabile alla libera scelta del creditore. Ciò in considerazione del fatto che il creditore della P.A. può scegliere liberamente di agire, o in sede di esecuzione civile, ovvero in sede di giudizio di ottemperanza, ma una volta scelta questa seconda via non può chiedere la corresponsione delle spese derivanti dalla eventuale notifica al debitore di uno o più atti di precetto (cfr., ex plurimis , T.A.R. Campania, Napoli, sez. V, 17 agosto 2022, n. 5428).

2.1.6. Deve essere conseguentemente ordinato al Comune di Acquedolci di dare esecuzione al titolo in epigrafe (decreto del Tribunale di Patti, 19 ottobre 2017, repert. n. 1035/2017 del 19 ottobre 2017, R.G. 976/2017) entro novanta (90) giorni dalla comunicazione in via amministrativa o, se anteriore, dalla notifica a cura di parte della presente sentenza.

2.1.7. Per il caso di persistente inottemperanza alla scadenza del termine assegnato, è nominato commissario ad acta il segretario comunale del Comune di San Marco d’Alunzio, affinché provveda in via sostitutiva entro il termine di novanta (90) giorni decorrente dalla scadenza del termine assegnato all’Ente debitore.

Si fa riserva, ove si rendesse necessario l’intervento del commissario ad acta , di liquidare il relativo compenso, secondo la normativa vigente, a carico dell’Ente inottemperante e con segnalazione del conseguente danno all’erario.

Il compenso, da calcolare secondo la normativa vigente, sarà liquidato con separato decreto, previa presentazione, a mandato espletato, di apposita nota specifica delle spese, contenente l'indicazione della misura degli onorari spettanti (e la prova della somma effettivamente pagata alla società ricorrente).

Tale parcella andrà presentata, a pena di decadenza, ex art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, entro cento giorni dalla conclusione dell’incarico.

3. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo.

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