TAR Napoli, sez. IV, ordinanza collegiale 2015-01-29, n. 201500523
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N. 00523/2015 REG.PROV.COLL.
N. 05758/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 5758 del 2012, proposto da:
Metrocampania Nordest S.r.l., ora E.A.V. s.r.l. in persona del legale rapp.te p.t.,rappresentato e difeso dagli avv. F C, S C, con domicilio eletto presso S C in Napoli, Via P.Colletta N.12;
contro
Comune di Lusciano in persona del Sindaco p.t.,
sulla istanza di chiarimenti del commissario ad acta del 3 ottobre 2014 e sulla istanza del difensore di parte ricorrente del 2.12.2014 ai fini dell’ulteriore corso dell’attività commissariale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2014 il Cons. A P e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Con la sentenza della cui esecuzione si verte il Tribunale di Napoli condannava il Comune di Lusciano al rilascio dell’immobile arbitrariamente occupato ma di proprietà della società Metrocampania nord est , nonché al pagamento in favore della predetta società della somma di euro 4.929,78 oltre iva dal 30.12 2005 al rilascio;al rimborso delle spese di giudizio liquidate in euro 130 per spese, euro 720 per diritti, euro 950 per onorario oltre spese generali iva e cpa.
Questo TAR, adito per l’ottemperanza alla citata sentenza, ha assegnato un termine al Comune per provvedere, ed in caso di persistente inerzia ha nominato un commissario ad acta “ col mandato espresso di adottare , in via sostitutiva, previo accertamento della inattività del Comune debitore, tutti gli atti amministrativo-contabili necessari ad assicurare in esecuzione del giudicato in parola la piena soddisfazione delle ragioni del ricorrente. Il commissario ad acta in seguito nominato ha comunicato l’adozione della delibera n. 1/2014 del 16.6.2014 con cui ha disposto il riconoscimento del debito fuori bilancio in relazione alle somme dovute alla parte ricorrente ( precisando che la stessa risulta nel frattempo incorporata in Ente Autonomo Volturno) demandando agli uffici comunali finanziari la liquidazione delle somme ed agli uffici tecnici il rilascio del bene.
Con ordinanza 4999/2014 il Collegio ha disposto che il commissario porti a termine l’incarico conferitogli, riprendendo le operazioni sino a giungere alla liquidazione delle somme dovute alla parte ricorrente, ed alla restituzione del terreno.
In data 22.9.2014 il commissario ha depositato una relazione in cui propone di formalizzare per conto del Comune una proposta di acquisto dell’area in oggetto, in quanto irreversibilmente inglobata in sede stradale, verde pubblico e costruzioni residenziali, relazione cui è allegata perizia di stima che fa riferimento ai seguenti identificativi catastali: foglio 2 particelle 69,75,76,86 e 91.
Con successiva istanza del 3 ottobre 2014 il commissario ha rappresentato di avere predisposto gli adempimenti per il pagamento delle somme dovute alla ricorrente, ma di essere nella impossibilità di disporre la materiale restituzione del terreno, in quanto di fatto inglobato nell’opera pubblica eseguita dal Comune ( sede stradale e verde pubblico ) ;pertanto ha chiesto di essere sentito in camera di consiglio per chiarimenti.
Alla camera di consiglio fissata all’uopo il commissario ha ribadito le difficoltà nell’esecuzione del secondo capo della sentenza da eseguire, prospettando la possibilità di acquisto del suolo da parte del Comune di Lusciano, istanza da lui stesso già inviata per conto del Comune agli organi della ricorrente ( ora EAV srl ), senza alcuna risposta.
Con nota del 4.11.2014 il commissario ha altresì compulsato il Comune di Lusciano al rispetto dell’accordo economico raggiunto per il pagamento delle indennità di occupazione liquidate in sentenza.
Il Collegio ai fini delle ulteriori istruzioni da impartire al commissario per il completamento dell’incarico ha convocato in contraddittorio tutte le parti, nonché il commissario ad acta, per la camera di consiglio del 3.12.2014.
Nelle more parte ricorrente ha depositato il 2.12.2014 note di udienza ed allegata documentazione nella quale l’EAV srl rappresenta che il suolo de quo non gode delle condizioni di alienabilità, essendo stato oggetto di trasferimento Stato- Regione con verbale del 19.6.2012 ( verbale riferito alle particelle foglio 2 n. 69,75 e 76 e che asseritamente avrebbe dovuto comprendere i mappali 86 e 91, non indicati per mera dimenticanza cfr. nota EAV del 1.12.2014).
Alla odierna camera di consiglio sia il difensore di parte ricorrente che il commissario hanno concluso per la pronuncia di chiarimenti sulle modalità di esecuzione.
Il Collegio osserva quanto segue.
Inizialmente la domanda proposta deve essere qualificata come incidente di esecuzione promosso dal solo commissario ad acta, in particolare con la istanza del 3 ottobre 2014, ove si richiede di essere autorizzato ad una soluzione alternativa rispetto alla materiale restituzione del terreno, divenuta di fatto impossibile, stante l’ impossibilità del previo ripristino ordinato dal giudice ordinario nella sentenza da eseguire , in ragione della radicale trasformazione dello stato dei luoghi.
Tale istanza introduce una sorta di incidente di esecuzione, secondo quanto autorevolmente affermato dal giudice di appello (cfr. CdS sentenza n. 6468/2012 ed Ad. Plenaria n. 2/2013 ) : il legislatore, con l’art. 114 co. 7, nel prevedere la possibilità di rendere chiarimenti anche su richiesta del commissario ad acta, ha voluto solo riconoscere allo stesso la possibilità di adire il giudice onde ottenere chiarimenti in ordine all’ottemperanza della quale è stato incaricato;e ciò in modo non diverso da quanto già presente nella prassi giudiziaria e di quanto previsto, ad esempio, dall’art. 613 cod. proc. civ., in ordine alle difficoltà insorte nell’ambito della procedura per l’esecuzione degli obblighi di fare. Tale conclusione comporta affermare che, lungi dal potersi configurare una “azione” (difettando la titolarità di essa riconosciuta ad una “parte”), occorre più propriamente parlarsi di istanza di chiarimenti in ordine alle modalità di ottemperanza ad opera dell’ausiliario del giudice, inserite lato sensu nell’ambito del (già instaurato) giudizio di ottemperanza.
Tuttavia con il deposito della istanza di parte ricorrente del 2.12.2014 , in cui la stessa dichiara che i beni in oggetto non sono parte del proprio patrimonio disponibile e che l’ente è mero concessionario della Regione Campania e si chiede al Collegio di compulsare il commissario ad acta per gli adempimenti consequenziali, deve ritenersi che sia stata introdotta una nuova domanda, avente ad oggetto ottemperanza di chiarimenti ad istanza della parte vittoriosa.
Tale istanza va introdotta con ricorso nelle forme proprie, ex art. 112 co. 5 c.p.a., ossia domanda rivolta al giudice per ottenere “chiarimenti in ordine alle modalità dell’ottemperanza”, ricorso che, pur disciplinato nell’ambito del “giudizio di ottemperanza”, presenta natura giuridica diversa dall’azione di ottemperanza propriamente detta.
Invero l’azione in esame, pur inquadrata nell’ambito del giudizio di ottemperanza, presenta specifica natura di azione volta all’accertamento dell’esatto contenuto della sentenza e/o del provvedimento ad essa equiparato che, si deve eseguire quanto al comando ivi contenuto.
Con la peculiarità che, nel caso di specie, la domanda è proposta dalla parte vittoriosa ( che normalmente non ha interesse a proporrla avendo già avanzato la domanda di esecuzione in ragione del titolo azionato ) , in quanto sussistono particolari variabili :
da un lato, l’irreversibile trasformazione del suolo in quanto inglobato in sede stradale, verde pubblico e finanche sedime di edifici residenziali, come attestato nella perizia di stima redatta per impulso del commissario ad acta;trasformazione tuttavia già sussistente al momento della pronuncia da eseguire, in quanto il Tribunale civile ha ordinato la restituzione del suolo previa rimessione in pristino;
dall’altro, la dedotta mancanza di titolarità del suolo in capo alla EAV srl, secondo la dichiarazione resa solo con la nota del 1.12.2014 del U.O. Patrimonio dell’ente, a mente della quale i cespiti sono stati oggetto di trasferimento Stato /Regione con verbale del 19.6.2012 ( ovvero successivamente alla pronuncia da eseguire e solo in parte, non essendo in detto verbale incluse due particelle, la n. 86 e la n. 91, asseritamente per mera dimenticanza);tale dichiarazione si presenta in dissonanza rispetto alle risultanze del giudicato civile da eseguire, in cui la Metrocampania ( ora EAV srl) viene qualificata come proprietaria del suolo in oggetto;ed in dissonanza con le stesse iniziali richieste del presente giudizio di ottemperanza ( si rammenta introdotto con atto depositato il 29.12.2012) , in cui l’Ente ha richiesto la restituzione del suolo quale proprietario e non già quale concessionario della Regione Campania.
Alla luce di tali elementi,emersi nel corso delle operazioni commissariali, è necessario disporre che la parte ricorrente notifichi la richiesta di ottemperanza per chiarimenti nelle forme del ricorso, secondo quanto prescritto dall’art. 112 co 5 c.p.a., sia al Comune di Lusciano, sia al commissario ad acta , sia alla Regione Campania, di cui assume essere concessionaria , affinchè possa instaurarsi il contraddittorio integrale e l’ente effettivo titolare dei suoli possa interloquire sia sulla effettiva situazione proprietaria sia sulla possibilità di concordare eventuali soluzioni alternative rispetto al ripristino del bene. Inoltre la stessa rimane onerata di esibire adeguati documenti del giudizio civile in cui siano catastalmente identificati i cespiti de quibus, atteso che nella sentenza azionata tale identificazione è carente.
Il commissario ad acta rimane a sua volta onerato di seguire nelle more il puntuale adempimento dell’accordo economico raggiunto per il pagamento delle indennità di occupazione liquidate in sentenza, riferendo in prosieguo al Collegio.
Conclusivamente, si fissa alla parte istante il termine di giorni trenta dalla comunicazione della presente ordinanza a cura della segreteria per la notifica del ricorso di chiarimenti alle controparti sopra indicate, e per l’esibizione della documentazione tesa all’esatta identificazione catastale delle particelle in oggetto, e riservata ogni altra decisione in rito, in merito e sulle spese, si rinvia la causa alla camera di consiglio del 25.2.2015.