TAR Bari, sez. III, sentenza 2019-09-16, n. 201901202

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bari, sez. III, sentenza 2019-09-16, n. 201901202
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bari
Numero : 201901202
Data del deposito : 16 settembre 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 16/09/2019

N. 01202/2019 REG.PROV.COLL.

N. 01177/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1177 del 2018, proposto da Consorzio Trasporti Aziende Pugliesi “Co.Tr.Ap.”, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati I L e G C, con domicilio digitale come da p.e.c. da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. I L in Bari, via Prospero Petroni 15;

contro

Regione Puglia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato V M L, con domicilio digitale come da p.e.c. da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso l’Avvocatura della Regione Puglia, via Lungomare Nazario Sauro 31- 33;

nei confronti

Trenitalia S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Alfonso Celotto, con domicilio digitale come da p.e.c. da Registri di Giustizia;

e con l'intervento di

ad opponendum:
Busitalia Rail Service S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Alberto Bianchi, Giovanni Pravisani e Maurizio Di Cagno, con domicilio digitale come da p.e.c. da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Maurizio Di Cagno in Bari, via Nicolai, 43;

per l'annullamento,

A) Con il ricorso introduttivo:

per l’annullamento:

- in parte qua del provvedimento di cui alla deliberazione della Giunta regionale del 12.06.2018, n. 597 con oggetto: “ Affidamento per il periodo 2018-2032 dei servizi ferroviari di interesse regionale e locale nella Regione Puglia. Avviso di preinformazione n. 2016/S 239-459192 pubblicato sulla GUUE GU/S S249 del 24.12.2016. Affidamento diretto a Trenitalia S.p.A. Approvazione schema di contratto .”, pubblicata sul B.U.R.P. n. 87 del 02.07.2018 e di tutti gli allegati 1a;
1b;
1c;
2;
3;
4;
5;
7;
8 e 9, dello schema Contratto di servizio ove lesivi dell’interesse dell’odierno ricorrente e della decisione di affidare in via diretta a TRENITALIA S.p.A. per anni 15 rilevanti volumi di servizi automobilistici aventi carattere di continuità;

- nello specifico, dell’art. 5, comma 7, dello schema di Contratto di servizio allegato alla predetta nella Deliberazione della Giunta regionale del 12.06.2018, n. 5 nella parte ritenuto lesivo degli interessi dell’odierno ricorrente;

- ove occorra, nei limiti dell’interesse, dello stesso Avviso di preinformazione n. 2016/S 239-459192 pubblicato sulla GUUE GU/S S249 del 24.12.2016”;

- ove occorra, nei limiti dell’interesse del ricorrente, degli atti istruttori, non conosciuti, espletati dal Dirigente della Sezione Trasporto Pubblico Locale e Grandi Progetti, confermati dal Direttore del Dipartimento

Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio;

- nei limiti dell’interesse della ricorrente, di tutti gli atti presupposti, antecedenti, conseguenti e, comunque, connessi a quelli impugnati, anche se non conosciuti, qualora ostativi all’accoglimento del ricorso;

nonché per il risarcimento del danno ingiusto subito dalla ricorrente e conseguente sia alla violazione delle regole della concorrenza sia dall’ingiusta sottrazione del servizio c.d. sostitutivo su gomma nonché di utenza con i conseguenti danni in termini di lucro cessante;

B) Istanza ex art. 116 comma 2 cod. proc. amm:

per l’annullamento:

- della nota prot. AOO_078/PROT del 27.11.2018 – 0003914 della Regione Puglia con la quale è stato opposto il diniego espresso sull’istanza di accesso agli atti del 29.10.18 presentata dalla ricorrente;

- della nota prot. AOO_078/PROT del 21.12.2018 – 0004355 della Regione Puglia con la quale è stato confermato il diniego espresso sull’istanza di accesso agli atti del 29.10.18 presentata dall’odierno ricorrente;

- di tutti gli atti presupposti e consequenziali, ancorché non conosciuti;

nonché, per la declaratoria del diritto della odierna ricorrente ad accedere ai documenti richiesti con l’istanza di accesso del 29.10.18 inoltrata alla Regione Puglia;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Puglia e di Trenitalia S.p.A.;

Visto l’atto di intervento ad opponendum di Busitalia Rail Service S.r.l;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 aprile 2019 la dott.ssa R P e uditi per le parti i difensori come da verbale di udienza;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1.- Il Co.Tr.Ap, Consorzio Trasporti Aziende Pugliesi, titolare del contratto per l’esercizio dei servizi di trasporto pubblico locale automobilistico della Regione Puglia (servizi TPL), ha impugnato gli atti, come meglio in epigrafe indicati, con i quali la Regione Puglia ha affidato, senza gara, a Trenitalia s.p.a. i servizi ferroviari di interesse regionale per il periodo 2018-2032, di cui all’avviso di pre-informazione previsto ex art. 7, par. 2, del Regolamento (CE) n. 1370/2017.

2.- Espone il ricorrente, in particolare, che con gli atti impugnati, e, segnatamente, con la delibera di G.R. n. 957 del 12 giugno 2018 sarebbero stati affidati a Trenitalia spa anche i c.d. “servizi sostitutivi” e/o “integrativi” su gomma aventi carattere di continuità ai sensi dell’art. 5 comma 7 del contratto allegato alla Delibera 957/18.

3.- Lamenta la violazione delle regole sull’evidenza pubblica e la conseguente arbitraria sottrazione di utenza agli operatori attivi su gomma, articolando i seguenti motivi di ricorso:

I. Violazione dell’art. 97 Cost. – Violazione ed Errata Applicazione dell’art. 34-OCTIES DEL D.L. 18.10.2012, N. 179 convertito con modifiche dalla L. 17.12.2012, N. 221 – Violazione del Principio di Buona Fede – Eccesso di Potere – Violazione dei Principi dell’Unione di Concorrenza e Massima Apertura del Mercato – Difetto di Motivazione - Sviamento – Difetto di Istruttoria - Illogicità ed Irragionevolezza Manifesta – Omesso Rilievo di un Factum Principis ostativo alla dichiarazione di decadenza del permesso di costruire – Perplessità;
II. . Violazione degli artt. 97 e 117,

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