TAR Genova, sez. I, sentenza 2012-02-23, n. 201200327

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Genova, sez. I, sentenza 2012-02-23, n. 201200327
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Genova
Numero : 201200327
Data del deposito : 23 febbraio 2012
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00817/2010 REG.RIC.

N. 00327/2012 REG.PROV.COLL.

N. 00817/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 817 del 2010, proposto da:
Circolo Legambiente Volontariato di Cairo Montenotte e Valbormida, Associazione "Energie Rinnovabili Vallebormida", Comitato Ambiente Salute Valle Bormida, N G ed E T, tutti rappresentati e difesi dagli avv.ti L S ed A S, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Federico Cinquegrana in Genova, via Galata, 6/4 F;



contro

- Provincia di Savona, rappresentata e difesa dall'avv. L P, con domicilio eletto presso il suo studio in Genova, corso Saffi 7/2;
- Comune di Cairo Montenotte, non costituito in giudizio;
- Asl n. 2 - Savonese, non costituita in giudizio;
- Regione Liguria, non costituita in giudizio;
- A.R.P.A.L. (Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente Ligure), rappresentata e difesa dall'avv. Pier Giorgio Pizzorni, con domicilio eletto presso il suo studio in Genova, via XX Settembre 14/31;



nei confronti di

Italiana Coke s.r.l., rappresentata e difesa dagli avv.ti Fausto Mazzitelli, Alberto Quaglia e Paolo Gaggero, con domicilio eletto presso lo studio di questi ultimi in Genova, via Roma 3/9;



per l'annullamento

dell’atto dirigenziale di autorizzazione della Provincia di Savona, Settore difesa del suolo e tutela ambientale, 15 gennaio 2010, n. 2010/236, avente ad oggetto l’autorizzazione integrata ambientale per l’impianto I.P.P.C. destinato alla produzione di coke sito in comune di Cairo Montenotte, frazione San Giuseppe, via Stalingrado n. 25.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Provincia di Savona, dell’A.R.P.A.L. (Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente Ligure) e di Italiana Coke s.r.l.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 febbraio 2012 l’avv. A V e uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale di udienza;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO

Con atto di costituzione ex art. 10 D.P.R. 24.11.1971, n. 1199, di trasposizione in sede giurisdizionale – a seguito di opposizione - di ricorso straordinario al Capo dello Stato, le organizzazioni Circolo Legambiente Volontariato di Cairo Montenotte e Valbormida, Associazione "Energie Rinnovabili Vallebormida" e Comitato Ambiente Salute Valle Bormida, unitamente alle signore N G ed E T, hanno impugnato il provvedimento dirigenziale della Provincia di Savona 15.1.2010, n. 2010/236, di autorizzazione integrata ambientale per l’esercizio dell’impianto di produzione di coke di proprietà della controinteressata Italiana Coke s.r.l., ubicato nel comune di Cairo Montenotte, nella frazione San Giuseppe.

A sostegno del gravame hanno dedotto cinque motivi di ricorso, come segue.

1. Violazione D. Lgs. 3.4.2006, n. 152 (norme in materia ambientale), modificato con il D. Lgs. 16.1.2008, n. 4 (ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3.4.2006, n. 152, recante norme in materia ambientale), art. 4 c. 2, art. 5 c. 1 lett. l bis), art. 6 c. 7, art. 10 c. 2, art. da 20 a 28. Violazione dell’art. 117, comma 2 lett. s) della Costituzione.

E’ censurata la mancata sottoposizione della domanda alla verifica di assoggettabilità (screening) al fine di valutare la necessità di applicare o meno la disciplina in materia di V.I.A. di cui al D. Lgs. 3.4.2006, n. 152.

2. Violazione della direttiva 96/61/CE del 24.9.1996 (prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento – IPPC); violazione del D. Lgs. 18.2.2005, n. 59 (attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento) con particolare riferimento agli artt. 3 e 8; eccesso di potere per contraddittorietà manifesta, difetto di istruttoria. 2.a. emissioni. 2.b. torcia generale.

3. Violazione del D. Lgs. 16.1.2008, n. 4 (ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3.4.2006, n. 152, recante norme in materia ambientale), art. 181 bis e 183. Violazione della direttiva 96/61/CE del 24.9.1996 (prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento – IPPC); violazione del D. Lgs. 18.2.2005, n. 59 (attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento) con particolare riferimento agli artt. 3 e 8; eccesso di potere per contraddittorietà manifesta, difetto di istruttoria (con riferimento al riutilizzo delle melme).

4. Violazione della direttiva 96/61/CE del 24.9.1996 (prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento – IPPC); violazione del D. Lgs. 18.2.2005, n. 59 (attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento) con particolare riferimento agli artt. 3 e 8; eccesso di potere per contraddittorietà manifesta, difetto di istruttoria.

5. Violazione della direttiva 96/61/CE del 24.9.1996

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